Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel. dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3101 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._1 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romiti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 e 13 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 settembre 2004 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 36).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 14 agosto 2005, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
e a Viterbo il 12 aprile 2009; che sono separati per effetto del Persona_2
decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19 aprile 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legi- slativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Vejano (VT), via Margherita n. 28, condotta in loca- zione, rimarrà assegnata alla IGnor Parte_1
3. Il figlio minore della coppia, sarà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con colloca- mento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'ef- fetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'incli- nazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
4. Le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento.
5. Il sig verserà per il mantenimento dei figli un assegno mensile CP_1
di €500,00 (€ 250,00 per figlio) alla signor entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
6. Gli assegni familiari per figli, percepiti sinora dal sig saranno da ora in Per_2
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poi percepiti dalla signor a tal fine le parti si impegnano a sbrigare la Parte_1
relativa pratica, entro e non oltre l'udienza di omologa, recandosi presso i compe- tenti uffici, ovvero avvalendosi dell'ausilio di un Caf.
7. Le modifiche degli importi dovuti alla signor da parte del sig Parte_1 Per_2
rispetto a quanto stabilito nella separazione, avranno luogo dal mese di gennaio ed eventuali somme percepite dal IGnor a titolo di Assegno Universale per i Per_2
figli, saranno accreditate alla IGnor unitamente al mantenimento pari Parte_1
a € 250 per ciascun figlio.
8. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per Per_2 Parte_1
cento) di tutte le spese straordinarie documentate dalla stessa sostenute nell'inte- resse dei figli. Per quanto attiene alla individuazione delle stesse, le parti si riportano integralmente al protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo in materia.
9. Il IG. terrà con sé il figlio minore ogni fine settimana, dal venerdì sera Per_2
sino alla domenica sera sino alle ore 21:00. Il sig potrà comunque benefi- Per_2
ciare di ulteriori periodi di visita/frequentazione con il figlio, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, nonché nel rispetto delle volontà dello stesso. Per quanto concerne le festività natalizie i genitori terranno con sè il figlio, alternativamente 24-25 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio, così come re- lativamente alle vacanze pasquali, in modo che il figlio possa trascorrere alternati- vamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno suc- cessivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG rascorrerà con il figlio Per_2
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo ac- cordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle pro- prie esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e dovranno darne notizia all'altro geni- tore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
10. Le parti prestano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto o
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documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei co- niugi e alle condizioni indicate in motiva- Parte_1 CP_1
zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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