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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 930/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 20 marzo 2025 e le note depositate da parte resistente in data 11 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 930/2023 R.G., promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Delibra e Francesca Picchiami, Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/11/2023 lamentava che l' non aveva Parte_2 CP_1 riconosciuto l'origine professionale delle patologie da lui sofferte (“tendinopatia della spalla destra, lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, discopatie rachidee lombari multiple”) e contratte in ragione delle modalità di svolgimento delle mansioni di operaio presso varie società presso le quali aveva svolto mansioni morbigene;
deduceva in particolare: - di essere impiegato presso l'impresa IM.SER.PU. S.r.l., dal 30.7.2012 e di avere svolto e di svolgere, prevalentemente mansioni di facchinaggio, di carrellista e di assemblaggio di cabine elettriche;
- di aver lavorato dal 1984 al 1994 come meccanico autotrasportatore, poi dal 1994 al 1999 presso la ditta Terni Servizi Tiesse S.r.l. dove provvedeva al carico dei cavalletti per ponteggi all'interno del camion deputato al trasporto;
- di avere lavorato dal 2001 al 2012 presso l'impresa Ediltavole dapprima quale addetto alla produzione di pannelli per impalcature edili in lamiera zincata e successivamente al carico e scarico con carrello elevatore;
- che lo svolgimento delle predette mansioni aveva comportato un'esposizione prolungata a molteplici fattori di rischio legati al sovraccarico meccanico degli arti superiori e rappresentati dalla carenza di periodi di recupero, dall'elevata frequenza d'azione, dall'impiego di forza, da movimenti incongrui degli arti superiori, e da una scorretta postura e stereotipia dei movimenti;
- di essersi sottoposto a due interventi chirurgici di artroscopia a carico di entrambe le spalle rispettivamente in data 15.6.2022 e in data 01.3.2023; - che le attività suddette, interessando sempre i medesimi distretti anatomici, hanno determinato l'insorgere di una tendinopatia della spalla destra, discopatie lombari multiple e una lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.
Concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento dell'origine professionale delle patologie denunciate e della conseguente invalidità nella misura del 12% per la tendinopatia delle spalle e del 10% per le discopatie lombari multiple, l' venisse condannato al CP_1
pagamento della corrispondente rendita e/o indennizzo previo cumulo con le precedenti invalidità già accertate dall'Istituto o in quella diversa misura di giustizia.
Con memoria depositata il 16 gennaio 2024 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1
rigetto della domanda, deducendo che le lavorazioni cui il ricorrente era adibito non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata, né risultava acclarata un'esposizione al rischio significativa di un'elevata probabilità di origine professionale della patologia.
La causa è stata istruita mediante prova testi e CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Come noto (Corte Costituzionale, sentenza n. 179/1988) anche per le malattie non ricomprese nelle tabelle previste dal d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 il lavoratore può fruire dei benefici di legge, ove riesca a dimostrare che la patologia abbia origine lavorativa;
in particolare, ove si tratti di malattie non tabellate, come nella specie, la prova della derivazione della patologia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza giuridica, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass., s.
n. 5066/2018; Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017 n. 13814). Nello specifico, il lavoratore assicurato deve dimostrare: 1) l'esistenza della malattia;
2) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
3) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
Nella fattispecie in esame sussiste il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la malattia denunciata all' “discopatie lombari multiple” nei termini di CP_1 ragionevole certezza, mentre non è emerso il nesso causale tra la malattia “sindrome da conflitto bilaterale a carico di entrambe le spalle” e le mansioni espletate.
Le dichiarazioni dei testi escussi hanno consentito di ricostruire la tipologia e le modalità di svolgimento delle mansioni cui era adibito il ricorrente;
in particolare il teste Testimone_1
(collega del ricorrente alle dipendenze della società Ediltavole dal 2000 al 2007, le cui dichiarazioni devono ritenersi di particolare attendibilità, in quanto in ragione delle sue mansioni di lattoniere vedeva quotidianamente l'attività del ricorrente) ha riferito: - “ADR: come lattonieri presso la EDILTAVOLE eravamo addetti ad un macchinario dal quale prelevavamo il profilato e lo mettevamo in dei contenitori metallici;
ogni profilano pesa circa
15 Kg, con misura di circa 150 per 50 cm;
il profilato usciva dal macchinario da una altezza di circa 1,40 – 1,50”; ha specificato, altresì, che il ricorrente era “addetto all'attività di assemblaggio e alla consegna giornaliera al cliente finale dei ponteggi dal peso complessivo di circa 30 Kg che venivano movimentati a mano; le consegne avvenivano quasi ogni giorno e ce ne occupavamo noi lattonieri;
ADR: confermo che il ricorrente svolgeva anche attività di carico e scarico con carrello elevatore;
tale cambio di mansioni avvenne negli ultimi anni del mio lavoro presso EDILTAVOLE, ciò avvenne perché il ricorrente ebbe problemi di schiena;
ciò so per avermelo riferito il ricorrente” (cfr verbale di escussione testimoniale di Tes_1
all' udienza del 13 marzo 2024);
[...]
Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal testimone collega del ricorrente dal Tes_2
2014 presso la società IM.SER.PU S.r.l., egli ha precisato che alle dipendenze Parte_1 delle predetta società eseguiva una serie di attività consistenti: “nell'eseguire traslochi per lo più per aziende e quindi smontaggio e rimontaggio presso altro luogo di merce di vario genere, anche pesante come ad esempio macchinari industriali, mobili, scatoloni pieni di documenti”; ha aggiunto che si occupavano anche “di prelevare i ponteggi di ferro dal luogo di stoccaggio
e sistemarli nei conteiner;
…… di prelevare i ponteggi dal peso di circa 20 Kg ciascuno e il piano di calpestio circa di 25 Kg di ferro dal luogo di stoccaggio e sistemarli nei conteneir senza l'ausilio di mezzi meccanici (cfr verbale di escussione testimoniale di Tes_2 all'udienza del 22 maggio 2024). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per i distretti interessati è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie denunciate, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale loro conseguenza.
Nella relazione depositata in data 30 novembre 2024 il medico incaricato, Dott ha Per_1 riconosciuto l'eziologia professionale per la patologia “discopatie lombari multiple” (con attribuzione di un danno biologico pari al 6%) mentre ha escluso che vi siano elementi di sufficiente affidabilità medico legale per poter affermare la sussistenza della “sindrome da conflitto bilaterale a carico di entrambe le spalle”. Con riferimento in particolare alla patologia a carico della spalla, il consulente si è così espresso: “non si riconosce invece la genesi lavorativa della “sindrome da conflitto bilaterale a carico di entrambe le spalle” in quanto è possibile escludere l'esposizione a fattori di rischio quali la movimentazione manuale dei carichi, come riportato nei DVR forniti, nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13 marzo 2024 e nella documentazione in atti presente. Tale patologia è da ricondurre a fattori di tipo degenerativo di carattere extralavorativo come evidenziato dalla documentazione presente”.
Tali conclusioni sono tuttavia apparse generiche e poco fedeli agli esiti dell'istruttoria, avendo i testimoni descritto mansioni comportanti la movimentazione manuale dei carichi;
per questo motivo, ritenuto che l'affermazione inerente l'assenza di esposizione al fattore di rischio della movimentazione manuale dei carichi fosse imprecisa o comunque, generica, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, è stato chiesto al CTU di rendere chiarimenti, assegnandogli il seguente quesito: “onera il CTU di chiarire se la movimentazione manuale dei carichi abbia in astratto incidenza causale nelle patologie del tipo di quella sofferta dal ricorrente e, in caso positivo, dica se nel caso di specie possa ravvisarsi o meno tale eziologia, avuto riguardo a quanto dichiarato dai testi circa le modalità di svolgimento della movimentazione manuale dei carichi. Onera altresì il CTU di chiarire se l'utilizzo da parte del lavoratore di trapani, avvitatori e mole elettriche nello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della
IM.SER.PU. srl, come dichiarato dal teste integri la condizione della esposizione a Tes_2
vibrazioni al sistema mano – braccia e espliciti se e perché il confermato impiego della suddetta strumentazione abbia/non abbia efficienza causale rispetto alla patologia ai danni della spalla”.
Nella relazione integrativa, depositata in data 22 febbraio 2025, il CTU ha chiarito, quanto alle mansioni comportanti movimentazione manuale dei carichi, che non è emersa la prova di caratteristiche qualitative tali da potervi riconoscere efficienza causale rispetto alla patologia a carico della spalla, ovvero, lo svolgimento di movimenti ripetuti al di sopra del piano della spalla e con frequenza ripetuta e durata prolungata (dice in particolare il CTU “che il Sig. Pt_1
è stato esposto a posture incongrue e a ripetuti movimenti di torsione del tronco dalle quali derivano le discopatie tali da determinare la patologia “discopatie lombari multiple”, ma non
a movimentazione manuale dei carichi al di sopra del piano delle spalle tale che abbia avuto un'incidenza causale sulla patologia “sindrome da conflitto bilaterale a carico di entrambe le spalle”, difatti in quest'ultimo caso tale attività non veniva descritta con una frequenza, una intensità, una modalità e una durata tali da determinare, neanche in astratto, la malattia professionale denunciata alle spalle… Giova ulteriormente ricordare che per loro natura le azioni di movimentazione manuale dei carichi sono, ad esempio, le operazioni di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; difatti la letteratura concorda come le patologie connesse a tale rischio siano riconducibili tipicamente al distretto rachideo dorso-lombare mentre le patologie riguardanti il distretto corporeo delle spalle sono per lo più riconducili ad altre tipologie di fattore di rischio, come ad esempio il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, alle quali tuttavia, come già spiegato, il Sig. non è risultato esposto”. Pt_1
Le conclusioni del ctu trovano effettivamente riscontro negli esiti dell'istruttoria; sorge a questo punto la necessità di chiarire (a causa dei continui richiami effettuati dai consulenti medici alle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di anamnesi) che le deduzioni esposte in ricorso come anche le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di anamnesi hanno valenza meramente indiziaria e restano del tutto prive di efficacia probatoria se non trovano riscontro nel compendio istruttorio acquisito al processo, in conformità alle regole sue proprie.
In particolare, avuto riguardo al periodo di lavoro (dal 1.1.2001 al 27.3.2012) svolto presso l'impresa Ediltavole e stando alle dichiarazioni del teste , le mansioni svolte Testimone_1
non richiedevano il sollevamento delle braccia al di sopra della linea delle spalle in maniera continuativa;
il teste ha soltanto dichiarato che, come lattoniere, il ricorrente prelevava un profilato che usciva da un macchinario da una altezza di circa 1,40 – 1,50 metri, quindi al di di sotto del piano della spalla. Nessuno dei due testi escussi ha riferito di mansioni richiedenti movimenti ripetuti al di sopra del piano della spalla.
Con riferimento, poi, all'impiego di strumenti di lavoro come mole elettriche, avvitatori, trapani, circostanza confermata dal teste con riferimento all'attività svolta dal Tes_2
ricorrente alle dipendenze della IM.SER.PU, il CTU ha chiarito che le eventuali vibrazioni trasmesse, da tale strumentazione, al sistema mano-braccio, possono andare a determinare altre tipologie di patologie a carico di mani, polsi e gomiti, quali ad esempio la sindrome del tunnel carpale o disturbi vascolari quali il Fenomeno di Raynaud, che nella specie non si riscontrano.
Le conclusioni del CTU, per come esposte nella relazione del 30 novembre 2024 e come meglio chiarite nella relazione del 20 febbraio 2025, possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Esse sono state sottoposte al contraddittorio delle parti, alle cui osservazioni il consulente ha risposto in maniera logicamente convincente.
In ordine alla quantificazione dei postumi, il CTU ha ricondotto alla patologia “discopatie lombari multiple” un danno biologico pari al 6%.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento alla parte ricorrente di un indennizzo erogato in capitale, nella misura corrispondente ad un danno biologico pari al
6%, da calcolarsi secondo criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del 13 dicembre 2022.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda. Per le stesse ragioni, le spese di CTU sono poste a carco di entrambe le parti, in solido tra loro e a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
- dichiara l'origine professionale della patologia “discopatie lombari multiple” di cui il ricorrente è affetto, cui consegue un danno biologico pari al 6%.
- per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1
erogato in capitale in ragione di una percentuale di danno biologico complessivamente paro al 6% oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si CP_1
liquidano nella somma di euro 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Marco Delibra e Francesca
Picchiami e le dichiara compensate per il resto;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 27 marzo 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)