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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 5425/2023, riservata per la decisione all'udienza del 6 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Priverno, via Del Falzarano s.n.c., presso lo studio dell'avv. Dina Carpentieri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Latina, via Sezze n. 10, presso lo studio dell'avv. Adele Coletta, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge”;
pagina 1 di 11 Per l'opposto: “Piaccia al Tribunale - rigettare l'opposizione proposta per i motivi esposti nelle memorie depositate e confermare il decreto ingiuntivo n. 1581 emesso il 9-
10.10.2023; - condannare la SI.ra a corrispondere all'avv. Parte_1 [...]
la somma di €. 18.829,50 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta CP_1 per il contributo alle spese universitarie relative alle tasse di iscrizione annuale in ragione del 50% di quanto versato dall'opposto oltre rivalutazione, interessi e spese per il procedimento monitorio come liquidate;
- in subordine condannare la opponente al pagamento della somma minore di €. 10.419,50 di cui €. 7.442,50 per e €. Parte_2
2.977,00 per a titolo di spese relative alla iscrizione universitaria Parte_3
pubblica, per entrambi, oltre rivalutazione interessi e spese, come specificato nella memoria di costituzione;
- condannare la opponente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste di interrogatorio formale della opponente e della prova per testi sui capitoli formulati e precisamente: - 1)
Vero che (la SI.ra ) è stata informata ed ha partecipato nella scelta Parte_1
universitaria di relativa alla facoltà di giurisprudenza presso una Parte_2
Università privata;
- 2) Vero che dopo una prima preoccupazione anche economica, sulla decisione di di proseguire gli studi ed andare a vivere a Roma (la SI.ra Parte_2
) acconsentiva alla scelta della università privata LUMSA;
- 3) Vero che Parte_1
(la SI.ra ) si è offerta di pagare la tassa di iscrizione al test di Parte_1
ammissione alla LUISS. Indica a teste la SI.na res a Latina Testimone_1 rilevando la infondatezza dell'eccezione della incapacità a testimoniare poiché il presente giudizio riguarda i genitori, trae origine da una obbligazione stabilita nella sentenza di divorzio e non sussiste alcun interesse attuale della teste (già laureata) tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio”.
Oggetto: Spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. Con ricorso monitorio del 2.10.2023, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1 esponendo di essere stato coniugato con fino alla cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, dichiarata da questo stesso Tribunale con sentenza n. 622 del
6.03.2018, che - tra le varie condizioni economiche - aveva stabilito l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese scolastiche dei figli.
Premesso quindi di aver corrisposto l'importo di € 31.735,00 per le spese universitarie della GL nonché € 5.924,00 per quelle del figlio , senza Parte_2 Parte_3
alcun tipo di contributo da parte del coniuge, con il quale tuttavia le scelte universitarie erano state previamente concordate, chiedeva emettersi nei confronti della controparte un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di € 18.829,50, pari al 50% delle spese straordinarie da lui anticipate, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1581/2023 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di . Parte_1
Rappresentava, infatti, che la GL aveva frequentato un'università privata Parte_2
senza preventivo accordo dei genitori, da esprimersi in forma scritta, e che comunque essa opponente non poteva contribuirvi percependo un reddito annuo di appena € 5.594,00 ed essendo affetta da una patologia neurologica (depressione); circostanze, che denotavano una evidente disparità reddituale con il coniuge, di professione avvocato. Né poteva desumersi un qualche riconoscimento di debito dall'art. 6 dell'accordo di negoziazione assistita, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, del 28.04.2023.
Quanto alle spese universitarie per il figlio deduceva invece che Parte_3
l'opposto aveva espressamente rinunciato alla ripetizione giusto art. 2 del citato accordo.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Ribadiva che la sentenza n. 662 del 6.09.2018 aveva previsto il contributo di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie, incluse quelle universitarie, nella misura del 50% ciascuno e la controparte aveva acconsentito alla frequentazione dell'università
pagina 3 di 11 da parte della GL, come si desumeva invero dall'art. 6 dell'accordo di negoziazione assistita, non essendo comunque necessario che il consenso venisse espresso in forma scritta. Infatti, fin dal 2018, quando ancora conviveva con la madre, la GL Parte_2
aveva espresso il desiderio di frequentare la Facoltà di Giurisprudenza in un'università privata e la madre non aveva espresso alcuna opposizione, né sulla facoltà, né sul tipo di università. In ogni caso, la scelta universitaria si era rivelata corretta in quanto la GL si era impegnata e aveva portato a termine, senza ritardo, il percorso universitario.
Contestava poi la ricostruzione della situazione economica e reddituale della controparte, quale poteva evincersi dalla sentenza di divorzio e dalla corrispondenza e-mail intrattenuta tra la stessa e il difensore dell'opposto, precisando che, in ogni caso, ingiustificato era il rifiuto di contribuire alle tasse universitarie per il figlio Pt_3
giacché l'art. 2 dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio faceva
[...]
riferimento solo alle spese per i libri.
All'esito della prima udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ed istruita la causa con la sola acquisizione documentale, veniva disposto rinvio all'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva infine fissata l'odierna udienza di discussione orale e, a scioglimento della riserva assunta al termine della stessa, viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, si osserva che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto la restituzione della quota parte del 50% delle somme anticipate dall'opposto per le spese universitarie dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti: in particolare, le rette dei cinque anni di università privata frequentata dalla GL per complessivi € 31.735,00, e le Parte_2 tasse relative all'università pubblica frequentata dal figlio per € Parte_3
5.924,00.
La pretesa creditoria è supportata dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 662 del 6.03.2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta), ove viene stabilita la contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle “spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, documentate e preventivamente
pagina 4 di 11 concordate, salva l'urgenza” per i figli, nonché dal successivo accordo del 28.04.2023 di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, bisogna rammentare che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 379).
Quanto alla concreta individuazione delle spese straordinarie, si è poi chiarito che “in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto
a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità
pagina 5 di 11 economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (cfr. Cass., Sez. VI-1, 23 gennaio 2020, n. 1562).
Tra queste, rientrano anche le spese universitarie e quelle collegate al mantenimento dello studente “fuorisede”, non ricomprese nell'ammontare dell'ordinario assegno previsto con erogazione a cadenza periodica, in quanto non prevedibili e non ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno (cfr. Cass., sez. I, 18 marzo 2024, n. 7169, così massimata: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero
l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”). Non è certo, infatti, che il figlio decida di intraprendere un percorso di studi universitari dopo la scuola superiore, né è determinabile a priori la misura dell'esborso, che dipende da molteplici fattori, come la durata del corso di studi, il tipo di università scelto e la relativa sede.
Ciò chiarito in punto di diritto, va certamente respinto il motivo di opposizione afferente al pagamento delle spese universitarie per il figlio . Parte_3
Vi è infatti prova documentale dell'avvenuto pagamento, ad opera dell'opposto, della complessiva somma di € 5.924,00 (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) per l'università pubblica frequentata dal figlio e non è contestata l'esistenza di un accordo su tale esborso.
pagina 6 di 11 Né persuade quanto dedotto da parte opponente circa l'ipotetica rinuncia della controparte ad ottenerne la restituzione;
si legge, infatti, all'art. 2 dell'accordo del 28.04.2023 che “le spese universitarie per l'acquisto dei libri per verranno sostenute nella Persona_1
totalità dalla madre dalla sottoscrizione del presente accordo fino alla fine degli studi, avendo il padre fino ad oggi sostenuto per l'intero le spese dei libri sia per che Pt_3
per . Con l'assunzione dell'obbligo da parte della sig.ra , Parte_2 Pt_1 CP_1 rinuncia a richiedere il 50% di cui la stessa è debitrice a questo titolo”, da ciò
[...]
evincendosi che la ripetizione è stata esclusa solo per le spese relative ai libri del figlio.
La Carità è quindi tenuta al rimborso dell'importo di € 2.647,00 a favore del CP_1
Merita, invece, parziale accoglimento l'opposizione relativa alle spese universitarie della GL Non vi è infatti prova che l'iscrizione della stessa all'università Parte_2 privata sia stata previamente concertata tra i genitori, come previsto nella sentenza di divorzio, non essendo peraltro neppure ammissibile la prova orale, articolata al riguardo da parte opposta nella memoria istruttoria, siccome generica e relativa a circostanze non rilevanti. Un conto è, infatti, il generico consenso alla frequentazione dell'università privata;
altra cosa è l'accordo sull'esborso, con assunzione del relativo impegno di spesa.
Né rileva il disposto dell'art. 6 dell'accordo del 28.04.2023, lì dove si legge che “il SI. si riserva di richiedere alla SI.ra la somma corrispondente al 50% delle CP_1 Pt_1 tasse universitarie, che ha sostenuto nella totalità e ammontano fino ad oggi ad €
37.654,00 oltre le successive, non costituendo il presente accordo una transazione sul punto”.
Proprio il riferimento alla natura “non transattiva” dell'accordo denota infatti che non vi fosse, da parte opponente, alcuna intenzione di partecipare alle spese universitarie della GL, oggetto di una mera riserva di ripetizione ad opera di controparte.
Ciò posto, deve tuttavia precisarsi in diritto che “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto
a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in
pagina 7 di 11 relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.” (cfr. Cass., sez. VI-1, 12 giugno 2018,
n. 15240).
La mancata concertazione preventiva e il rifiuto di provvedere al rimborso, da parte del genitore che non le abbia effettuate, non escludono dunque in radice il diritto al rimborso giacché “spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. Cass., sez. I, 24 febbraio 2021, n.
5059; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 7 agosto 2023, n. 23903; Cass., sez. I, 04 maggio 2023, n. 11724). In tal caso, è quindi necessario per il giudice svolgere un duplice valutazione, circa la rispondenza della spesa all'interesse del figlio e la sua sostenibilità economica, tenuto conto delle condizioni reddituali dell'obbligato.
Anche sotto tale angolo visuale, la pretesa monitoria appare tuttavia infondata.
L'opposto non ha infatti dedotto alcuna specifica ragione a supporto della scelta della GL di iscriversi presso un'università privata, in luogo di una qualsiasi università pubblica, avuto riguardo sia all'offerta formativa dell'istituto, che alle successive opportunità lavorative.
Né rileva che la stessa abbia portato a termine il corso di studi senza ritardo, atteso che ben avrebbe potuto conseguire lo stesso risultato frequentando l'università pubblica.
Infine, va detto che neppure vi è prova di una particolare capacità reddituale, in capo all'opponente, tale da giustificare la ripartizione dell'esborso al 50% tra i genitori;
questo,
a prescindere dalle risultanze dell'e-mail oggetto di disconoscimento (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta). Risulta, infatti, dall'accordo di modifica del
28.04.2023 che il contributo ordinario della madre al mantenimento dei figli è pari ad appena € 100,00 mensili a fronte di un impegno economico di € 1.040,00 ad opera del padre (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) e la predetta circostanza è chiaramente indice di una ridotta capacità reddituale della Carità, se confrontata a quella del CP_1
pagina 8 di 11 Se ne ricava che la stessa non può essere tenuta al pagamento delle spese straordinarie per la frequentazione dell'università privata, da parte della GL . Parte_2
Ciò nonostante, la pretesa creditoria è parzialmente fondata nei limiti della richiesta avanzata da parte opposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta.
Va detto, infatti, che “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2021, n. 35710).
Quello stabilito nella sentenza di divorzio e nel successivo accordo di modifica è, dunque, certamente un criterio orientativo sulla ripartizione delle spese straordinarie che va però, in ogni caso, pur sempre temperato con il generale principio, desumibile dall'art. 337-ter
c.c., secondo cui ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al suo reddito.
Orbene, la frequentazione dell'università, ad opera della GL delle parti, ha obbedito ad un chiaro interesse della stessa, che ha portato a termine gli studi con profitto, e la stessa ha dato atto di non essersi mai opposta all'iscrizione all'università da parte della Pt_1
GL , purché si trattasse di un istituto pubblico, anziché privato. Parte_2
Né vi è evidenza che le condizioni economiche dell'opponente non le consentissero di sostenere la spesa, nei limiti della quota parte del 50% di sua pertinenza.
Se ne ricava che l'opponente è tenuta al rimborso di quanto versato dal a titolo CP_1 di spese universitarie per la GL entro i limiti del 50% di quanto sarebbe Parte_2
venuta a costare la frequentazione di un'università pubblica, in luogo di quella privata.
Tale valore può essere stimato, in via equitativa, avuto riguardo al costo sostenuto per l'iscrizione all'università del figlio (€ 2.977,00), moltiplicato per i Parte_3 cinque anni di iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza, per un totale di € 14.885,00.
pagina 9 di 11 Il suddetto importo deve, quindi, essere diviso al 50% come da sentenza di divorzio, per un totale di € 7.442,50, cui deve sommarsi la somma sopra indicata di € 2.647,00.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al Parte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di € 10.089,50: Controparte_1 importo, questo, al quale devono poi aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla domanda, coincidente con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento effettivo.
Non può, invece, riconoscersi all'opposto alcunché a titolo di rivalutazione monetaria difettando la prova del danno ulteriore di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; infatti,
“rispetto ai debiti di valuta, la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del "maggior danno", risarcibile a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento” (cfr. Cass., sez. un., 16 ottobre 1994, n. 10796).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, esclusa la fase istruttoria e quella decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede;
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1581/2023 e condanna Controparte_1
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 10.089,50, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
pagina 10 di 11 2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 5425/2023, riservata per la decisione all'udienza del 6 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Priverno, via Del Falzarano s.n.c., presso lo studio dell'avv. Dina Carpentieri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Latina, via Sezze n. 10, presso lo studio dell'avv. Adele Coletta, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge”;
pagina 1 di 11 Per l'opposto: “Piaccia al Tribunale - rigettare l'opposizione proposta per i motivi esposti nelle memorie depositate e confermare il decreto ingiuntivo n. 1581 emesso il 9-
10.10.2023; - condannare la SI.ra a corrispondere all'avv. Parte_1 [...]
la somma di €. 18.829,50 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta CP_1 per il contributo alle spese universitarie relative alle tasse di iscrizione annuale in ragione del 50% di quanto versato dall'opposto oltre rivalutazione, interessi e spese per il procedimento monitorio come liquidate;
- in subordine condannare la opponente al pagamento della somma minore di €. 10.419,50 di cui €. 7.442,50 per e €. Parte_2
2.977,00 per a titolo di spese relative alla iscrizione universitaria Parte_3
pubblica, per entrambi, oltre rivalutazione interessi e spese, come specificato nella memoria di costituzione;
- condannare la opponente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste di interrogatorio formale della opponente e della prova per testi sui capitoli formulati e precisamente: - 1)
Vero che (la SI.ra ) è stata informata ed ha partecipato nella scelta Parte_1
universitaria di relativa alla facoltà di giurisprudenza presso una Parte_2
Università privata;
- 2) Vero che dopo una prima preoccupazione anche economica, sulla decisione di di proseguire gli studi ed andare a vivere a Roma (la SI.ra Parte_2
) acconsentiva alla scelta della università privata LUMSA;
- 3) Vero che Parte_1
(la SI.ra ) si è offerta di pagare la tassa di iscrizione al test di Parte_1
ammissione alla LUISS. Indica a teste la SI.na res a Latina Testimone_1 rilevando la infondatezza dell'eccezione della incapacità a testimoniare poiché il presente giudizio riguarda i genitori, trae origine da una obbligazione stabilita nella sentenza di divorzio e non sussiste alcun interesse attuale della teste (già laureata) tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio”.
Oggetto: Spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. Con ricorso monitorio del 2.10.2023, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1 esponendo di essere stato coniugato con fino alla cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, dichiarata da questo stesso Tribunale con sentenza n. 622 del
6.03.2018, che - tra le varie condizioni economiche - aveva stabilito l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese scolastiche dei figli.
Premesso quindi di aver corrisposto l'importo di € 31.735,00 per le spese universitarie della GL nonché € 5.924,00 per quelle del figlio , senza Parte_2 Parte_3
alcun tipo di contributo da parte del coniuge, con il quale tuttavia le scelte universitarie erano state previamente concordate, chiedeva emettersi nei confronti della controparte un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di € 18.829,50, pari al 50% delle spese straordinarie da lui anticipate, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1581/2023 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di . Parte_1
Rappresentava, infatti, che la GL aveva frequentato un'università privata Parte_2
senza preventivo accordo dei genitori, da esprimersi in forma scritta, e che comunque essa opponente non poteva contribuirvi percependo un reddito annuo di appena € 5.594,00 ed essendo affetta da una patologia neurologica (depressione); circostanze, che denotavano una evidente disparità reddituale con il coniuge, di professione avvocato. Né poteva desumersi un qualche riconoscimento di debito dall'art. 6 dell'accordo di negoziazione assistita, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, del 28.04.2023.
Quanto alle spese universitarie per il figlio deduceva invece che Parte_3
l'opposto aveva espressamente rinunciato alla ripetizione giusto art. 2 del citato accordo.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Ribadiva che la sentenza n. 662 del 6.09.2018 aveva previsto il contributo di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie, incluse quelle universitarie, nella misura del 50% ciascuno e la controparte aveva acconsentito alla frequentazione dell'università
pagina 3 di 11 da parte della GL, come si desumeva invero dall'art. 6 dell'accordo di negoziazione assistita, non essendo comunque necessario che il consenso venisse espresso in forma scritta. Infatti, fin dal 2018, quando ancora conviveva con la madre, la GL Parte_2
aveva espresso il desiderio di frequentare la Facoltà di Giurisprudenza in un'università privata e la madre non aveva espresso alcuna opposizione, né sulla facoltà, né sul tipo di università. In ogni caso, la scelta universitaria si era rivelata corretta in quanto la GL si era impegnata e aveva portato a termine, senza ritardo, il percorso universitario.
Contestava poi la ricostruzione della situazione economica e reddituale della controparte, quale poteva evincersi dalla sentenza di divorzio e dalla corrispondenza e-mail intrattenuta tra la stessa e il difensore dell'opposto, precisando che, in ogni caso, ingiustificato era il rifiuto di contribuire alle tasse universitarie per il figlio Pt_3
giacché l'art. 2 dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio faceva
[...]
riferimento solo alle spese per i libri.
All'esito della prima udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ed istruita la causa con la sola acquisizione documentale, veniva disposto rinvio all'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva infine fissata l'odierna udienza di discussione orale e, a scioglimento della riserva assunta al termine della stessa, viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, si osserva che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto la restituzione della quota parte del 50% delle somme anticipate dall'opposto per le spese universitarie dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti: in particolare, le rette dei cinque anni di università privata frequentata dalla GL per complessivi € 31.735,00, e le Parte_2 tasse relative all'università pubblica frequentata dal figlio per € Parte_3
5.924,00.
La pretesa creditoria è supportata dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 662 del 6.03.2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta), ove viene stabilita la contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle “spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, documentate e preventivamente
pagina 4 di 11 concordate, salva l'urgenza” per i figli, nonché dal successivo accordo del 28.04.2023 di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, bisogna rammentare che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 379).
Quanto alla concreta individuazione delle spese straordinarie, si è poi chiarito che “in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto
a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità
pagina 5 di 11 economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (cfr. Cass., Sez. VI-1, 23 gennaio 2020, n. 1562).
Tra queste, rientrano anche le spese universitarie e quelle collegate al mantenimento dello studente “fuorisede”, non ricomprese nell'ammontare dell'ordinario assegno previsto con erogazione a cadenza periodica, in quanto non prevedibili e non ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno (cfr. Cass., sez. I, 18 marzo 2024, n. 7169, così massimata: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero
l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”). Non è certo, infatti, che il figlio decida di intraprendere un percorso di studi universitari dopo la scuola superiore, né è determinabile a priori la misura dell'esborso, che dipende da molteplici fattori, come la durata del corso di studi, il tipo di università scelto e la relativa sede.
Ciò chiarito in punto di diritto, va certamente respinto il motivo di opposizione afferente al pagamento delle spese universitarie per il figlio . Parte_3
Vi è infatti prova documentale dell'avvenuto pagamento, ad opera dell'opposto, della complessiva somma di € 5.924,00 (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) per l'università pubblica frequentata dal figlio e non è contestata l'esistenza di un accordo su tale esborso.
pagina 6 di 11 Né persuade quanto dedotto da parte opponente circa l'ipotetica rinuncia della controparte ad ottenerne la restituzione;
si legge, infatti, all'art. 2 dell'accordo del 28.04.2023 che “le spese universitarie per l'acquisto dei libri per verranno sostenute nella Persona_1
totalità dalla madre dalla sottoscrizione del presente accordo fino alla fine degli studi, avendo il padre fino ad oggi sostenuto per l'intero le spese dei libri sia per che Pt_3
per . Con l'assunzione dell'obbligo da parte della sig.ra , Parte_2 Pt_1 CP_1 rinuncia a richiedere il 50% di cui la stessa è debitrice a questo titolo”, da ciò
[...]
evincendosi che la ripetizione è stata esclusa solo per le spese relative ai libri del figlio.
La Carità è quindi tenuta al rimborso dell'importo di € 2.647,00 a favore del CP_1
Merita, invece, parziale accoglimento l'opposizione relativa alle spese universitarie della GL Non vi è infatti prova che l'iscrizione della stessa all'università Parte_2 privata sia stata previamente concertata tra i genitori, come previsto nella sentenza di divorzio, non essendo peraltro neppure ammissibile la prova orale, articolata al riguardo da parte opposta nella memoria istruttoria, siccome generica e relativa a circostanze non rilevanti. Un conto è, infatti, il generico consenso alla frequentazione dell'università privata;
altra cosa è l'accordo sull'esborso, con assunzione del relativo impegno di spesa.
Né rileva il disposto dell'art. 6 dell'accordo del 28.04.2023, lì dove si legge che “il SI. si riserva di richiedere alla SI.ra la somma corrispondente al 50% delle CP_1 Pt_1 tasse universitarie, che ha sostenuto nella totalità e ammontano fino ad oggi ad €
37.654,00 oltre le successive, non costituendo il presente accordo una transazione sul punto”.
Proprio il riferimento alla natura “non transattiva” dell'accordo denota infatti che non vi fosse, da parte opponente, alcuna intenzione di partecipare alle spese universitarie della GL, oggetto di una mera riserva di ripetizione ad opera di controparte.
Ciò posto, deve tuttavia precisarsi in diritto che “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto
a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in
pagina 7 di 11 relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.” (cfr. Cass., sez. VI-1, 12 giugno 2018,
n. 15240).
La mancata concertazione preventiva e il rifiuto di provvedere al rimborso, da parte del genitore che non le abbia effettuate, non escludono dunque in radice il diritto al rimborso giacché “spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (cfr. Cass., sez. I, 24 febbraio 2021, n.
5059; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 7 agosto 2023, n. 23903; Cass., sez. I, 04 maggio 2023, n. 11724). In tal caso, è quindi necessario per il giudice svolgere un duplice valutazione, circa la rispondenza della spesa all'interesse del figlio e la sua sostenibilità economica, tenuto conto delle condizioni reddituali dell'obbligato.
Anche sotto tale angolo visuale, la pretesa monitoria appare tuttavia infondata.
L'opposto non ha infatti dedotto alcuna specifica ragione a supporto della scelta della GL di iscriversi presso un'università privata, in luogo di una qualsiasi università pubblica, avuto riguardo sia all'offerta formativa dell'istituto, che alle successive opportunità lavorative.
Né rileva che la stessa abbia portato a termine il corso di studi senza ritardo, atteso che ben avrebbe potuto conseguire lo stesso risultato frequentando l'università pubblica.
Infine, va detto che neppure vi è prova di una particolare capacità reddituale, in capo all'opponente, tale da giustificare la ripartizione dell'esborso al 50% tra i genitori;
questo,
a prescindere dalle risultanze dell'e-mail oggetto di disconoscimento (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta). Risulta, infatti, dall'accordo di modifica del
28.04.2023 che il contributo ordinario della madre al mantenimento dei figli è pari ad appena € 100,00 mensili a fronte di un impegno economico di € 1.040,00 ad opera del padre (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) e la predetta circostanza è chiaramente indice di una ridotta capacità reddituale della Carità, se confrontata a quella del CP_1
pagina 8 di 11 Se ne ricava che la stessa non può essere tenuta al pagamento delle spese straordinarie per la frequentazione dell'università privata, da parte della GL . Parte_2
Ciò nonostante, la pretesa creditoria è parzialmente fondata nei limiti della richiesta avanzata da parte opposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta.
Va detto, infatti, che “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2021, n. 35710).
Quello stabilito nella sentenza di divorzio e nel successivo accordo di modifica è, dunque, certamente un criterio orientativo sulla ripartizione delle spese straordinarie che va però, in ogni caso, pur sempre temperato con il generale principio, desumibile dall'art. 337-ter
c.c., secondo cui ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al suo reddito.
Orbene, la frequentazione dell'università, ad opera della GL delle parti, ha obbedito ad un chiaro interesse della stessa, che ha portato a termine gli studi con profitto, e la stessa ha dato atto di non essersi mai opposta all'iscrizione all'università da parte della Pt_1
GL , purché si trattasse di un istituto pubblico, anziché privato. Parte_2
Né vi è evidenza che le condizioni economiche dell'opponente non le consentissero di sostenere la spesa, nei limiti della quota parte del 50% di sua pertinenza.
Se ne ricava che l'opponente è tenuta al rimborso di quanto versato dal a titolo CP_1 di spese universitarie per la GL entro i limiti del 50% di quanto sarebbe Parte_2
venuta a costare la frequentazione di un'università pubblica, in luogo di quella privata.
Tale valore può essere stimato, in via equitativa, avuto riguardo al costo sostenuto per l'iscrizione all'università del figlio (€ 2.977,00), moltiplicato per i Parte_3 cinque anni di iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza, per un totale di € 14.885,00.
pagina 9 di 11 Il suddetto importo deve, quindi, essere diviso al 50% come da sentenza di divorzio, per un totale di € 7.442,50, cui deve sommarsi la somma sopra indicata di € 2.647,00.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al Parte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di € 10.089,50: Controparte_1 importo, questo, al quale devono poi aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla domanda, coincidente con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento effettivo.
Non può, invece, riconoscersi all'opposto alcunché a titolo di rivalutazione monetaria difettando la prova del danno ulteriore di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; infatti,
“rispetto ai debiti di valuta, la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del "maggior danno", risarcibile a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento” (cfr. Cass., sez. un., 16 ottobre 1994, n. 10796).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, esclusa la fase istruttoria e quella decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede;
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1581/2023 e condanna Controparte_1
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 10.089,50, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
pagina 10 di 11 2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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