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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3153/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ASCARI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CP_1 C.F._2
ASCARI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata in data
18/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 5 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti, il 27/06/2023, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale (R.G. 1777/2023);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 12/01/2020 a Persona_1
Sassuolo (MO);
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio non avrà compiuto i 18 anni. Per
2) Il figlio avrà la residenza anagrafica presso la madre e sarà affidato congiuntamente sia alla madre che al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, Per promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La casa familiare, sita in Formigine (MO) Via Salviola n. 27, viene definitivamente assegnata al Sig. unitamente agli arredi. CP_1
pagina 2 di 5 Per 4) Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio con i CP_1
seguenti tempi e modalità: due pomeriggi alla settimana ed una domenica su due, dalle ore 15.00 sino al lunedì mattina quando il bambino sarà riaccompagnato dal padre direttamente all'asilo.
Vacanze scolastiche natalizie
Per
starà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, in modo che il giorno di Natale e di Capodanno siano goduti in modo alternato, di anno in anno, tra i due genitori.
Vacanze scolastiche pasquali
Per
starà con il padre tre giorni nelle vacanze scolastiche pasquali, in modo che il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta siano goduti in modo alternato, di anno in anno, tra i due genitori..
Vacanze scolastiche estive
Per
starà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, il diritto del padre di
Per frequentare dovrà essere esercitato tenendo prioritariamente conto sia del diritto del bambino ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei ritmi ed abitudini esistenziali. Per 5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , il sig. CP_1
fino all'autosufficienza economica del minore, si obbliga a corrispondere
[...]
alla sig.ra sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno Pt_2
17 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati. Per 6) A titolo di contributo al mantenimento straordinario di , i genitori sosteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
pagina 3 di 5 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 4 di 5 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) L'assegno unico universale per i figli minori a carico e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico alle famiglie prevista per legge sarà interamente percepita dalla madre.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
9) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali;
mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZOCCA (MO) il 16/03/2019 fra nata a [...] il [...] e Parte_3
nato in [...] in data [...] alle condizioni sopra CP_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZOCCA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 - Atto n.
2 - Parte I
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3153/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ASCARI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CP_1 C.F._2
ASCARI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata in data
18/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 5 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti, il 27/06/2023, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale (R.G. 1777/2023);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 12/01/2020 a Persona_1
Sassuolo (MO);
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio non avrà compiuto i 18 anni. Per
2) Il figlio avrà la residenza anagrafica presso la madre e sarà affidato congiuntamente sia alla madre che al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, Per promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La casa familiare, sita in Formigine (MO) Via Salviola n. 27, viene definitivamente assegnata al Sig. unitamente agli arredi. CP_1
pagina 2 di 5 Per 4) Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio con i CP_1
seguenti tempi e modalità: due pomeriggi alla settimana ed una domenica su due, dalle ore 15.00 sino al lunedì mattina quando il bambino sarà riaccompagnato dal padre direttamente all'asilo.
Vacanze scolastiche natalizie
Per
starà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, in modo che il giorno di Natale e di Capodanno siano goduti in modo alternato, di anno in anno, tra i due genitori.
Vacanze scolastiche pasquali
Per
starà con il padre tre giorni nelle vacanze scolastiche pasquali, in modo che il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta siano goduti in modo alternato, di anno in anno, tra i due genitori..
Vacanze scolastiche estive
Per
starà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, il diritto del padre di
Per frequentare dovrà essere esercitato tenendo prioritariamente conto sia del diritto del bambino ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei ritmi ed abitudini esistenziali. Per 5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , il sig. CP_1
fino all'autosufficienza economica del minore, si obbliga a corrispondere
[...]
alla sig.ra sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno Pt_2
17 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati. Per 6) A titolo di contributo al mantenimento straordinario di , i genitori sosteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
pagina 3 di 5 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 4 di 5 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) L'assegno unico universale per i figli minori a carico e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico alle famiglie prevista per legge sarà interamente percepita dalla madre.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
9) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali;
mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZOCCA (MO) il 16/03/2019 fra nata a [...] il [...] e Parte_3
nato in [...] in data [...] alle condizioni sopra CP_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZOCCA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 - Atto n.
2 - Parte I
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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