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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1166/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Mosca;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. E_ P.IVA_1
Carmela Verdoliva;
APPELLATA in persona del Prefetto;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' e della con riferimento alla E_ Controparte_2
sentenza n. 1969/2021 depositata il 20.9.2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
07120190032874077001 notificata in data 4.7.2019 per la somma di € 3.541,36 relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazione al Codice della Strada, ovvero verbale di contravvenzione n. PRUTG00841042050313 e n. PRUTG008410720150313
pagina 1 di 4 notificati all'appellante il 22.3.2014, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.
Ritenuta non maturata la prescrizione, il Giudice di primo grado rigettava la domanda e compensava le spese tra le parti.
Con l'atto di appello, impugnava la sentenza n. 1969.2021 per Parte_1
intervenuta prescrizione del diritto e della sanzione in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada avvenuta il 22.3.2014 e la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 4.7.2019, di guisa, il termine di prescrizione era spirato il 22.3.2019; insisteva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120190032874077001.
Eccepiva, poi, l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione della cartella esattoriale, per mancata indicazione del tipo di infrazione e del numero di targa del veicolo sanzionato, nonché per omessa allegazione dei verbali di contravvenzione.
Insisteva, infine, per la dichiarazione di illegittimità della debenza delle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81, ritenendo inapplicabili le maggiorazioni semestrali, rilevando che tale procedura si applica solo all'ipotesi di ordinanza ingiunzione e in caso di rigetto del ricorso del Prefetto.
Con comparsa depositata in data 29.4.2022 si costituiva l E_
, la quale chiedeva, in via preliminare, accertarsi l'inammissibilità dell'azione in
[...]
applicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrata in vigore il giorno 21 dicembre
2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, che rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
chiedeva, inoltre, accertarsi il difetto di contraddittorio nei confronti della CP_2
la quale benchè non costituita in primo grado, avrebbe avuto diritto alla notifica della
[...]
impugnazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto pur essendo l litisconsorte necessario, non poteva essere considerata E_ responsabile di eventuali vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore.
Tanto premesso in fatto, l'appello merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, giova precisare che l'appellante, , contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto da controparte e come documentalmente provato, aveva spiegato impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120190032874077001 e non l'estratto di ruolo, pertanto, la domanda è pienamente ammissibile.
pagina 2 di 4 Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio, parte appellante depositava in atti relata di notifica nonché ricevuta di avvenuta accettazione e ricevuta di avvenuta consegna della notifica della citazione in appello nei confronti della Controparte_2
avvenuta in data 1.3.2022, la quale, benchè ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
Relativamente all'invocata prescrizione, l'appellante sia in primo grado che nel presente grado del giudizio, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data della notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada n. PRUTG00841042050313 e n. PRUTG008410720150313 (notificati in data
22.3.2014) e della cartella di pagamento de qua, notificata in data 4.7.2017, e non essendo stati prodotti in giudizio validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, l'art. 209 C.d.S. prevede che la prescrizione del diritto di riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice è regolata dall'art. 28 legge 689/21 il quale la determina in cinque anni dal giorno in cui è commessa la violazione e l'interruzione è regolata dalle norme del codice civile, non potendo trovare applicazione la prescrizione decennale, poiché la prescrizione segue la natura del credito.
Su tale punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:
“l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte) di diritto pubblico o di diritto privato, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc ai fini della prescrizione” (Cass. Civile S.U.
n. 3877/2010- Cass. S.U. n. 23397/2016-Cass. S.U. 11335/2019).
Pertanto, tenendo conto che i verbali n. PRUTG00841042050313 e n.
PRUTG008410720150313 risultano notificati il 22.3.2014 e la cartella di pagamento n.
07120190032874077001 il 4.7.2019 e non essendo stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione quinquiennale, il credito risulta prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 5.0000.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
3) revoca la sentenza n. 1969/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ed accoglie, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado, dichiarando non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale impugnata;
4) condanna l al pagamento in favore di E_ [...]
delle spese di lite relative al presente grado giudizio, che si liquidano in € Parte_1
1.469,70 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. da liquidarsi in favore dell'Avv. Rosa Mosca dichiaratosi antistatario.
25.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1166/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Mosca;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. E_ P.IVA_1
Carmela Verdoliva;
APPELLATA in persona del Prefetto;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' e della con riferimento alla E_ Controparte_2
sentenza n. 1969/2021 depositata il 20.9.2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
07120190032874077001 notificata in data 4.7.2019 per la somma di € 3.541,36 relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazione al Codice della Strada, ovvero verbale di contravvenzione n. PRUTG00841042050313 e n. PRUTG008410720150313
pagina 1 di 4 notificati all'appellante il 22.3.2014, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.
Ritenuta non maturata la prescrizione, il Giudice di primo grado rigettava la domanda e compensava le spese tra le parti.
Con l'atto di appello, impugnava la sentenza n. 1969.2021 per Parte_1
intervenuta prescrizione del diritto e della sanzione in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada avvenuta il 22.3.2014 e la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 4.7.2019, di guisa, il termine di prescrizione era spirato il 22.3.2019; insisteva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120190032874077001.
Eccepiva, poi, l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione della cartella esattoriale, per mancata indicazione del tipo di infrazione e del numero di targa del veicolo sanzionato, nonché per omessa allegazione dei verbali di contravvenzione.
Insisteva, infine, per la dichiarazione di illegittimità della debenza delle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/81, ritenendo inapplicabili le maggiorazioni semestrali, rilevando che tale procedura si applica solo all'ipotesi di ordinanza ingiunzione e in caso di rigetto del ricorso del Prefetto.
Con comparsa depositata in data 29.4.2022 si costituiva l E_
, la quale chiedeva, in via preliminare, accertarsi l'inammissibilità dell'azione in
[...]
applicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrata in vigore il giorno 21 dicembre
2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, che rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
chiedeva, inoltre, accertarsi il difetto di contraddittorio nei confronti della CP_2
la quale benchè non costituita in primo grado, avrebbe avuto diritto alla notifica della
[...]
impugnazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto pur essendo l litisconsorte necessario, non poteva essere considerata E_ responsabile di eventuali vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore.
Tanto premesso in fatto, l'appello merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, giova precisare che l'appellante, , contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto da controparte e come documentalmente provato, aveva spiegato impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120190032874077001 e non l'estratto di ruolo, pertanto, la domanda è pienamente ammissibile.
pagina 2 di 4 Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio, parte appellante depositava in atti relata di notifica nonché ricevuta di avvenuta accettazione e ricevuta di avvenuta consegna della notifica della citazione in appello nei confronti della Controparte_2
avvenuta in data 1.3.2022, la quale, benchè ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
Relativamente all'invocata prescrizione, l'appellante sia in primo grado che nel presente grado del giudizio, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data della notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada n. PRUTG00841042050313 e n. PRUTG008410720150313 (notificati in data
22.3.2014) e della cartella di pagamento de qua, notificata in data 4.7.2017, e non essendo stati prodotti in giudizio validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, l'art. 209 C.d.S. prevede che la prescrizione del diritto di riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice è regolata dall'art. 28 legge 689/21 il quale la determina in cinque anni dal giorno in cui è commessa la violazione e l'interruzione è regolata dalle norme del codice civile, non potendo trovare applicazione la prescrizione decennale, poiché la prescrizione segue la natura del credito.
Su tale punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:
“l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte) di diritto pubblico o di diritto privato, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc ai fini della prescrizione” (Cass. Civile S.U.
n. 3877/2010- Cass. S.U. n. 23397/2016-Cass. S.U. 11335/2019).
Pertanto, tenendo conto che i verbali n. PRUTG00841042050313 e n.
PRUTG008410720150313 risultano notificati il 22.3.2014 e la cartella di pagamento n.
07120190032874077001 il 4.7.2019 e non essendo stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione quinquiennale, il credito risulta prescritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 5.0000.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
3) revoca la sentenza n. 1969/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ed accoglie, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado, dichiarando non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale impugnata;
4) condanna l al pagamento in favore di E_ [...]
delle spese di lite relative al presente grado giudizio, che si liquidano in € Parte_1
1.469,70 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. da liquidarsi in favore dell'Avv. Rosa Mosca dichiaratosi antistatario.
25.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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