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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3524/2024, promosso con ricorso depositato in data 19.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Martellone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale della Repubblica n. 193/I;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Mingati e dall'avv. Chiara Meneghello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Venezia Mestre, via Cesco Baseggio n. 9;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1
celebrato con rito concordatario il 7 settembre 1996 nel Comune di Istrana TV, trascritto negli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Istrana - TV al n.17, parte II, serie A, uff1, anno 1996 e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana - TV di procedere alle dovute annotazioni;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente e maggior permanenza Persona_1
presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla madre, e con graduale ripristino delle visite al padre che entrambi i genitori s'impegnano a favorire nel rispetto delle esigenze scolastiche e formative della figlia minore;
3) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il 20 di ogni mese Parte_1 CP_1
Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT;
spese straordinarie della minore suddivise al 50% tra genitori come da protocollo in uso al Tribunale di
Treviso; con attribuzione al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente CP_1
collocatario;
4) Si da atto che, ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, in data 14 aprile 2025 con atto notarile del
Notaio di Treviso, ivi registrato in data 15 aprile 2025 RP 10031 RG14232 serie 1T n° Persona_2
11562, il sig. ha donato a favore della sig.ra e dei figli Parte_1 CP_1 Persona_3 Controparte_2
e il diritto di abitazione vitalizio della casa famigliare sita in Vicolo Zeriolo A n.1 in Morgano TV e Persona_1
pertinenze, meglio descritto nel suindicato atto che si allega (all.A) e che sempre in data 14 aprile 2025 il sig. Pt_1
ha corrisposto la complessiva somma di Euro 15.000,00 a favore della sig.ra a tacitazione e
[...] CP_1
stralcio di qualsivoglia pretesa avanzata ed avanzabile nei suoi confronti (all.B) e la sig.ra ha proceduto a CP_1
rimettere la querela di cui al proc. pen. n. 6942/2021 pendente avanti il Tribunale di Treviso a carico del sig. Pt_1 , che ha altresì accettato la remissione in pari data (all. C remissione di querela della sig.ra e contestuale
[...] CP_1
accettazione del sig. . I SIg.ri e si danno atto di avere così definito ogni rapporto Pt_1 Parte_1 CP_1
di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
5) Spese legali e processuali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 7.9.1996 a Istrana. CP_1
Dalla loro unione erano nati i figli in data 2.11.1997, il 2.6.2000 e '8.2.2008. Per_3 CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente comparendo davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 7.9.2016. La separazione veniva pronunciata con decreto del
22.9.2016. Le condizioni della separazione consensuale venivano successivamente modificate.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2024, dopo lunga discussione, i coniugi davano atto della volontà di percorrere la via conciliativa e si accordavano per una disciplina provvisoria che veniva ratificata dal Giudice con l'assunzione di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
A seguito di alcuni rinvii volti al perfezionamento dell'accordo, all'udienza del 13.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Istrana in data 7.9.1996 e che l'atto è stato trascritto al n. 17, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Istrana è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Pt_1
, celebrato con rito concordatario il 7 settembre 1996 nel Comune di Istrana (TV), trascritto
[...]
negli atti di matrimonio del Comune di Istrana - TV al n.17, parte II, serie A, uff1, anno 1996; 2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza prevalente e Persona_1
maggior permanenza presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla madre, e con graduale ripristino delle visite al padre che entrambi i genitori s'impegnano a favorire nel rispetto delle esigenze scolastiche e formative della figlia minore;
3) dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 CP_1
20 di ogni mese Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie della minore suddivise al 50% tra genitori come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso;
con attribuzione al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
4) dà atto che, ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, in data 14 aprile 2025 con atto notarile del Notaio di Treviso, ivi registrato in data 15 aprile 2025 RP 10031 Persona_2
RG14232 serie 1T n° 11562, il sig. ha donato a favore della sig.ra e dei Parte_1 CP_1
figli e l diritto di abitazione vitalizio della casa famigliare Persona_3 Controparte_2 Persona_1
sita in Vicolo Zeriolo A n.1 in Morgano TV e pertinenze, meglio descritto nell'all.A e che sempre in data 14 aprile 2025 il sig. ha corrisposto la complessiva somma di Euro 15.000,00 a Parte_1
favore della sig.ra a tacitazione e stralcio di qualsivoglia pretesa avanzata ed avanzabile CP_1
nei suoi confronti (all.B) e la sig.ra ha proceduto a rimettere la querela di cui al proc. CP_1
pen. n. 6942/2021 pendente avanti il Tribunale di Treviso a carico del sig. , che ha altresì Parte_1
accettato la remissione in pari data (all. C remissione di querela della sig.ra e contestuale CP_1
accettazione del sig. ). I SIg.ri e si danno atto di avere così Pt_1 Parte_1 CP_1
definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
5) Spese legali e processuali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.5.2025. Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3524/2024, promosso con ricorso depositato in data 19.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Martellone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale della Repubblica n. 193/I;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Mingati e dall'avv. Chiara Meneghello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Venezia Mestre, via Cesco Baseggio n. 9;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1
celebrato con rito concordatario il 7 settembre 1996 nel Comune di Istrana TV, trascritto negli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Istrana - TV al n.17, parte II, serie A, uff1, anno 1996 e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana - TV di procedere alle dovute annotazioni;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente e maggior permanenza Persona_1
presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla madre, e con graduale ripristino delle visite al padre che entrambi i genitori s'impegnano a favorire nel rispetto delle esigenze scolastiche e formative della figlia minore;
3) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il 20 di ogni mese Parte_1 CP_1
Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT;
spese straordinarie della minore suddivise al 50% tra genitori come da protocollo in uso al Tribunale di
Treviso; con attribuzione al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente CP_1
collocatario;
4) Si da atto che, ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, in data 14 aprile 2025 con atto notarile del
Notaio di Treviso, ivi registrato in data 15 aprile 2025 RP 10031 RG14232 serie 1T n° Persona_2
11562, il sig. ha donato a favore della sig.ra e dei figli Parte_1 CP_1 Persona_3 Controparte_2
e il diritto di abitazione vitalizio della casa famigliare sita in Vicolo Zeriolo A n.1 in Morgano TV e Persona_1
pertinenze, meglio descritto nel suindicato atto che si allega (all.A) e che sempre in data 14 aprile 2025 il sig. Pt_1
ha corrisposto la complessiva somma di Euro 15.000,00 a favore della sig.ra a tacitazione e
[...] CP_1
stralcio di qualsivoglia pretesa avanzata ed avanzabile nei suoi confronti (all.B) e la sig.ra ha proceduto a CP_1
rimettere la querela di cui al proc. pen. n. 6942/2021 pendente avanti il Tribunale di Treviso a carico del sig. Pt_1 , che ha altresì accettato la remissione in pari data (all. C remissione di querela della sig.ra e contestuale
[...] CP_1
accettazione del sig. . I SIg.ri e si danno atto di avere così definito ogni rapporto Pt_1 Parte_1 CP_1
di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
5) Spese legali e processuali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 7.9.1996 a Istrana. CP_1
Dalla loro unione erano nati i figli in data 2.11.1997, il 2.6.2000 e '8.2.2008. Per_3 CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente comparendo davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 7.9.2016. La separazione veniva pronunciata con decreto del
22.9.2016. Le condizioni della separazione consensuale venivano successivamente modificate.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2024, dopo lunga discussione, i coniugi davano atto della volontà di percorrere la via conciliativa e si accordavano per una disciplina provvisoria che veniva ratificata dal Giudice con l'assunzione di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
A seguito di alcuni rinvii volti al perfezionamento dell'accordo, all'udienza del 13.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Istrana in data 7.9.1996 e che l'atto è stato trascritto al n. 17, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Istrana è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Pt_1
, celebrato con rito concordatario il 7 settembre 1996 nel Comune di Istrana (TV), trascritto
[...]
negli atti di matrimonio del Comune di Istrana - TV al n.17, parte II, serie A, uff1, anno 1996; 2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza prevalente e Persona_1
maggior permanenza presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla madre, e con graduale ripristino delle visite al padre che entrambi i genitori s'impegnano a favorire nel rispetto delle esigenze scolastiche e formative della figlia minore;
3) dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 CP_1
20 di ogni mese Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie della minore suddivise al 50% tra genitori come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso;
con attribuzione al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
4) dà atto che, ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, in data 14 aprile 2025 con atto notarile del Notaio di Treviso, ivi registrato in data 15 aprile 2025 RP 10031 Persona_2
RG14232 serie 1T n° 11562, il sig. ha donato a favore della sig.ra e dei Parte_1 CP_1
figli e l diritto di abitazione vitalizio della casa famigliare Persona_3 Controparte_2 Persona_1
sita in Vicolo Zeriolo A n.1 in Morgano TV e pertinenze, meglio descritto nell'all.A e che sempre in data 14 aprile 2025 il sig. ha corrisposto la complessiva somma di Euro 15.000,00 a Parte_1
favore della sig.ra a tacitazione e stralcio di qualsivoglia pretesa avanzata ed avanzabile CP_1
nei suoi confronti (all.B) e la sig.ra ha proceduto a rimettere la querela di cui al proc. CP_1
pen. n. 6942/2021 pendente avanti il Tribunale di Treviso a carico del sig. , che ha altresì Parte_1
accettato la remissione in pari data (all. C remissione di querela della sig.ra e contestuale CP_1
accettazione del sig. ). I SIg.ri e si danno atto di avere così Pt_1 Parte_1 CP_1
definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
5) Spese legali e processuali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Istrana di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.5.2025. Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero