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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 651/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] in data [...], ancora minore. Persona_1
Le parti hanno convissuto more uxorio per circa quattordici anni fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione presso l'abitazione materna;
2. salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, e tenuto conto delle esigenze del figlio minore, il padre e la madre potranno vedere il figlio in misura assolutamente paritetica secondo le seguenti modalità
- a settimane alterne con ciascuno dei genitori, dal lunedì sera al lunedì mattina, con prelevamento e accompagnamento del minore presso l'abitazione del genitore che lo attende per la settimana successiva;
- qualora il sig. o la signora avessero giornate libere e/o di ferie nelle proprie Pt_1 CP_1 giornate di visita, su accordo di entrambi i genitori, la tempistica di permanenza del minore potrà essere modificata, anche eventualmente autorizzando il prelevamento del minore da parte dei nonni;
- le stesse modalità saranno inoltre seguite nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e anche qualora i genitori avessero giornate libere e/o di ferie nel periodo di permanenza del figlio presso l'altro genitore;
pagina 2 di 3 3. salvo ogni diverso e migliore accordo, i giorni della Vigilia di Natale e Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Pasquetta, verranno trascorsi dal figlio minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, lo stesso criterio verrà seguito per le ferie estive con possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio quindici giorni anche non consecutivi e Per_1 sempre seguendo modalità ed orari che i genitori concorderanno di anno in anno anche avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi ed alla volontà di;
Per_1
4. il sig. e la signora in virtù della gestione paritetica del figlio Pt_1 CP_1 Per_1 intendono sopportare le spese del figlio nelle misure stabilite e previste nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori, adottato da questo Tribunale;
5. l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
6. entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato del minore con ciascuno di essi;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore concorrendo nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie per i detti documenti;
8. si dà atto che le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 651/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] in data [...], ancora minore. Persona_1
Le parti hanno convissuto more uxorio per circa quattordici anni fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione presso l'abitazione materna;
2. salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, e tenuto conto delle esigenze del figlio minore, il padre e la madre potranno vedere il figlio in misura assolutamente paritetica secondo le seguenti modalità
- a settimane alterne con ciascuno dei genitori, dal lunedì sera al lunedì mattina, con prelevamento e accompagnamento del minore presso l'abitazione del genitore che lo attende per la settimana successiva;
- qualora il sig. o la signora avessero giornate libere e/o di ferie nelle proprie Pt_1 CP_1 giornate di visita, su accordo di entrambi i genitori, la tempistica di permanenza del minore potrà essere modificata, anche eventualmente autorizzando il prelevamento del minore da parte dei nonni;
- le stesse modalità saranno inoltre seguite nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e anche qualora i genitori avessero giornate libere e/o di ferie nel periodo di permanenza del figlio presso l'altro genitore;
pagina 2 di 3 3. salvo ogni diverso e migliore accordo, i giorni della Vigilia di Natale e Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Pasquetta, verranno trascorsi dal figlio minore con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, lo stesso criterio verrà seguito per le ferie estive con possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio quindici giorni anche non consecutivi e Per_1 sempre seguendo modalità ed orari che i genitori concorderanno di anno in anno anche avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi ed alla volontà di;
Per_1
4. il sig. e la signora in virtù della gestione paritetica del figlio Pt_1 CP_1 Per_1 intendono sopportare le spese del figlio nelle misure stabilite e previste nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori, adottato da questo Tribunale;
5. l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
6. entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato del minore con ciascuno di essi;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore concorrendo nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie per i detti documenti;
8. si dà atto che le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3