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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 5020/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentini Claudia
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Treglia Sefora
APPELLATA
Nell'udienza del 16-01-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21-06-2022 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 9018/2021, emessa in data 10-12-2021 e pubblicata il
27-05-2022, con la quale il Giudice di Pace di Lecce – in parziale accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta avverso i verbali di contestazione nr. V015071 (R.G. 21704/2021), nr. V015566 (R.G.
22226/2021) e nr. V016132 (RG. 22798/2021), tutti elevati dalla Polizia
Locale di per la violazione dell'art. 142, 8 comma, C.d.S. – ha CP_1
annullato i verbali nr. V015071 (R.G. 21704/2021) e nr. V016132 (RG. 22798/2021) e confermato, invece, la validità del nr. V015566 (R.G.
22226/2021), al quale il proposto gravame si riferisce.
In concreto, riproponendo in questa sede tutti i motivi di opposizione formulati ex art. 204 C.d.S., l'appellante ha eccepito, in via preliminare,
l'omesso pronunciamento da parte del primo giudice in ordine alla tardività della notificazione del verbale di accertamento opposto, poiché eseguita ben oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 C.d.S.; nel merito, ha contestato la sentenza impugnata per carenza ed illogicità della motivazione, nonché per inosservanza delle norme sulla omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione, lamentando che, nella specie, il dispositivo utilizzato non risultava omologato ma solo approvato;
ha contestato, altresì, l'omessa prova della periodica verifica sulla funzionalità e la taratura dell'apparecchio utilizzato, l'inidoneità della segnaletica di avvertimento della presenza dell'autovelox e l'omessa contestazione immediata della violazione.
Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del verbale di contestazione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 05-01-2023 si è costituita l'appellata, che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16-05-2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale alla odierna udienza;
svolti detti incombenti, la causa è stata decisa con sentenza che deve intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, in rito, va rigettato il motivo di appello formulato in ordine alla presunta nullità dell'opposto verbale di contestazione per tardività della notifica.
Com'è noto, l'art. 201, comma 1, C.d.S. dispone che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento.
2 Sul punto, pacifico il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui
“il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione previsto dell'art. 201, citato comma 1, momento che, nel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza (dispositivi automatici per il rilevamento delle infrazioni), coincide con quello della rilevazione stessa, a mente dello stesso art.
1-bis, lett. e), tenuto altresì conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione da parte dell'Amministrazione modalità immediate per il loro compimento, e che nessuna eccezione o deroga in ordine alla diversa decorrenza del termine suddetto è prevista dalla legge nelle suddette ipotesi” (Cass. Civ. Sez. VI-2, ord. n. 35262/2021); infatti, precisa la Corte, “l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (Cass. 30304/2022; Cass. ord.
7066/2018).
Ebbene, la data di accertamento coincide con quella dell'infrazione nei casi in cui, come quello in esame, il rilevamento della stessa avviene mediante l'ausilio di dispositivi elettronici che consentono all'amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell'illecito con una semplice visura al PRA.
Sul punto, si richiama la nota n. 0016968 del 7.11.2014, resa su quesito avanzato dalla Prefettura di Milano, con la quale il Ministero dell'Interno ha ribadito che, dalla lettura complessiva del primo comma dell'art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola,
“non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. La nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione che il legislatore ha previsto, in deroga alla regola generale, la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della violazione solo qualora l'identificazione dell'interessato non sia stata immediatamente
3 possibile per mancanza, al momento della violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri. Solo in tal caso, il termine di 90 giorni decorre, per espressa previsione legislativa, dal momento in cui la pubblica amministrazione sia effettivamente in grado di provvedere alla identificazione del responsabile.
Del resto – si legge nella nota - una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, appunto, la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall'art. 201 C.d.S.
Applicando i principi innanzi richiamati al caso di specie, risulta evidente la legittimità del verbale di accertamento elevato all'odierno appellante, poiché tempestivamente notificato.
Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che l'infrazione contestata al ricorrente era stata rilevata in sulla SS. 16 K 981+549 (in CP_1
direzione Maglie) mediante strumento di rilevamento automatico fisso
“Photored F17Dr” in data 18 maggio 2021, mentre il relativo verbale di accertamento, a seguito di rinotifica, stante la temporanea assenza del destinatario, veniva depositato presso l'Ufficio Postale in data 11.08.2021 e ritirato dal solo il 20.08.2021. E' evidente dunque che l'ente ha Parte_1
concluso tutta la procedura di notifica e rinotifica entro il 16.08.2021, entro i
90 giorni previsti per legge;
d'altronde, la circostanza che l'appellante abbia avuto contezza del verbale oltre i 90 giorni non è in alcun modo imputabile al che, si ripete, ha tempestivamente svolto tutte le Controparte_1
formalità.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Tra tali motivi di opposizione, vi è quello – assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di opposizione e pertanto motivo idoneo a definire la questione secondo il principio della ragione più liquida - relativo all'omessa omologazione del dispositivo di accertamento dell'infrazione (“Photored
F17Dr”), poiché semplicemente approvato con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 257 del 19-01-2016.
4 Ed invero, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, con ordinanza 10505/2024, si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la
S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal CP_1
è stato solo approvato (cfr. Decreto prot. 257 del 19-1-2016
[...]
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche
5 omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
le stesse, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21-06-2022 da nei Parte_1
confronti del , in persona del Sindaco p.t., avverso la Controparte_1
sentenza n. 9018/2021, emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 10-12-
2021 e pubblicata il 27-05-2022, così provvede: accoglie l'appello, e per l'effetto, annulla il verbale di contestazione nr.
V015566 (R.G. 22226/2021), elevato dalla Polizia Locale del Comune di nei confronti di CP_1 Parte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
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