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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 109/24 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1359/23 del 20.6.23, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio iscritto al n. 1391/13
TRA
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Apicella
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Alfano e Gerarda CP_1
TI
Appellato
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 società assicuratrice quale gestore del F.G.V.S., al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato per il sinistro avvenuto il 14.06.2009, alle ore 15,30 1 circa, in San Valentino Torio e, conseguentemente, sentir condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di euro 37.808,00, a titolo di risarcimento dei danni alla persona (danno biologico, esistenziale ed estetico), nonché al risarcimento dei danni materiali, quantificati in euro 13.923,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Deduceva l'attore che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio motociclo Yamaha 1000 targato CG51565, un'autovettura di colore grigio non identificata, proveniente da via Porto, aveva invaso e tagliato la strada di sua percorrenza, via Annunziata;
a causa di tale imprudente manovra l'attore era sbandato e scivolato al suolo, trascinandosi per diversi metri per poi battere violentemente la testa contro il marciapiede, riportando
“trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa regione auricolare destra;
trauma contusivo con escoriazione ginocchio destro;
frattura osso frontale destro e seno mascellare destro;
ematoma frontale”; il motociclo aveva subito, inoltre, ingenti danni.
L'attore riferiva di aver sporto querela contro ignoti presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 14.09.2009.
Si costituiva la società quale gestore del F.G.V.S., che Parte_1 eccepiva, preliminarmente, la nullità della citazione per violazione dell'art. 163,
n. 5 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la mancata evocazione in giudizio secondo il disposto dell'art. 19, co. 1, della l. 990/69, e la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148, 287, co. 1, 354 e
355 del d.lgs. 209/05 nonché della legge n. 57/01 e n. 39/77; nel merito, contestava la domanda sia nell'an che nel quantum, concludendo per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed all'esito di
CCTTUU tecnica e medica, con la sentenza n. 1359/23, il Tribunale di Nocera
Inferiore ha così deciso:
“1) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nei CP_1 confronti dele quale impresa designata alla Controparte_2 gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t. e dichiara la sussistenza di un concorso di colpa di eguale misura dei conducenti dei veicoli
2 coinvolti nella causazione dell'evento per cui è causa, come specificato in parte motiva.
2) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_2 gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, per le lesioni personali, della somma complessiva di € 6.463,33 (somma già ridotta al 50%), nonché € 3.500,00 (già ridotta al 50%) per i danni al motociclo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificati in parte motiva.
4) Condanna le quale impresa designata alla Controparte_2 gestione dei danni del F.G.V.d.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, già ridotte al 50%, che si liquidano in € 229,00 per spese vive, € 2.500,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva se dovute, in favore della parte attrice;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di entrambe le parti, ognuna per la metà.”
Ritenute infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta alla luce del contenuto dell'atto di citazione e della documentazione prodotta, il Tribunale ha affermato che il testimone escusso, pur riferendo una dinamica parzialmente differente da quella specificata nell'atto di citazione, aveva confermato che un'autovettura di colore scuro proveniente da via Porto aveva impegnato a velocità sostenuta l'incrocio con via Annunziata, da cui proveniva il motociclo
Yamaha, condotto dall'attore, tagliandogli la strada, che i due veicoli avevano impattato e che la moto ed il suo conducente erano caduti a terra;
il teste ha altresì riferito che a seguito dell'urto il aveva riportato lesioni personali, il CP_1 motociclo aveva subito notevoli danni e non era stato possibile rilevare la targa del veicolo investitore perché questi si era allontanato nell'immediatezza dal luogo dell'incidente.
In considerazione della circostanza che da nessuna delle due consulenze espletate fosse possibile stabilire con assoluta certezza la dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella causazione dell'evento, il Giudice di primo grado ha, poi, ritenuto applicabile il secondo
3 comma dell'articolo 2054 c.c., attribuendo ai conducenti dei veicoli un pari concorso di colpa.
Ha, infine, quantificato le lesioni subite dall'attore nella misura determinata dalla
CTU medica, nonché i danni riportati dal motociclo sulla base della CTU tecnica.
Avverso detta statuizione la società ha proposto appello Parte_1 affidato a quattro motivi, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di giudice d'appello, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata:
2. rigettare la domanda proposta da poiché infondata e non provata;
CP_1
3.ordinare a la restituzione di quanto indebitamente percepito a CP_1 seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata;
4.condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da riconoscere allo scrivente procuratore antistatario.”
Si è costituito eccependo, preliminarmente, la inammissibilità CP_1 dell'appello, siccome tardivamente proposto;
nel merito, ha resistito al gravame, concludendo per il suo rigetto.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 12.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 23.6.2025.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, va osservato che la notifica dell'atto introduttivo del gravame, avvenuta in data 24.1.24, è stata tempestivamente eseguita nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
E, infatti, sebbene il timbro di “depositato” apposto sull'originale cartaceo del provvedimento rechi la data del 21.6.23, la data di pubblicazione della sentenza, attestata dalla Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore e risultante dai registri informatici, è quella del 29.6.23.(v. Cass. S.U. n. 18569/2016).
A tale data, coincidente con quella della comunicazione alle parti da parte della
Cancelleria, peraltro, fa riferimento l'appellante allorché assume che la sentenza
4 è stata “notificata a mezzo pec in data 29.6.23”, non rinvenendosi in atti copia notificata dalle parti del suddetto provvedimento.
2. Con il primo motivo di appello, la società si duole Parte_1 della erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva.
Evidenzia come il Giudice di primo grado abbia genericamente disatteso le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta senza chiarire l'iter logico sotteso a tale pronuncia, in tal modo omettendo di esaminare la circostanza, emersa anche dalla CTU, della mancata produzione, da parte dell'attore, della carta di circolazione e del certificato di proprietà del motociclo, a dimostrazione della propria legittimazione attiva.
3. Con il secondo motivo la società appellante lamenta la erroneità ed ingiustizia della pronuncia impugnata là dove ha ritenuto attendibile la ricostruzione dell'infortunio occorso e la sussistenza del nesso causale.
Rileva come le risultanze delle consulenze tecniche espletate e della prova testimoniale conducessero ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella proposta da parte attrice.
In particolare, la società assicuratrice, in ordine alla CTU tecnica, evidenzia l'impossibilità di procedere all'esame del motociclo attoreo, siccome in precedenza alienato, la assenza di fotografie dello stesso, la omessa produzione della documentazione comprovante la sua titolarità, la presenza sulla strada percorsa dal di segnaletica di arresto, la assenza di analoga segnaletica Per_1 sulla strada percorsa dal presunto veicolo investitore, la mancanza di impatto tra i veicoli, confermata anche dal CTU, la contraddittorietà, sul punto, della dichiarazione resa dal teste, che riferisce di un impatto.
In ordine a tale prova testimoniale, l'appellante deduce, pertanto, la inattendibilità del teste la cui deposizione risulta in contrasto con le dichiarazioni dello stesso attore, che riferisce di una mera turbativa.
La deposizione è ritenuta, altresì, inattendibile dalle per la Parte_1 assenza di riscontri da parte del teste in ordine ai presunti punti di impatto tra i veicoli, alle caratteristiche della strada e dell'incrocio, alla direzione di marcia dei
5 mezzi coinvolti, alle modalità della manovra posta in essere dai conducenti, alla presenza di altri veicoli, al lato di caduta del ed ai punti di impatto di questi Pt_2 con motociclo e suolo, ai danni riportati ed all'uso del casco.
Quanto alle risultanze della CTU medica, la società appellante rileva come il consulente abbia ricondotto la contusione cranica con conseguente frattura del frontale ad una non adeguata protezione con il casco, non a norma o assente, tale circostanza dovendo ritenersi causa assorbente delle lesioni riportate.
4. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante contesta la erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibile la ricostruzione dell'infortunio e la sussistenza del nesso causale con le lesioni personali.
Ritiene l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la consulenza tecnica smentisce la ricostruzione dei fatti come dedotta dall'attore e la consulenza medica conclude con l'ipotizzare che le lesioni subite dall'attore conseguissero ad una inadeguata protezione della testa mediante l'utilizzo del casco.
5. Con il quarto motivo, la società censura la Parte_1 pronuncia impugnata per erroneità ed ingiustizia nella parte in cui ha ritenuto attendibile la ricostruzione dell'infortunio e la sussistenza del nesso causale in relazione al danno materiale.
In ordine a tale motivo di impugnazione ripropone le doglianze oggetto del secondo motivo di gravame, relative alle circostanze evidenziate dalla CTU tecnica che rendono inattendibile la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore.
6.L'appello è fondato.
I motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
In punto di diritto va premesso che:
a) nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. n. 209/2005), deve provare le modalità del sinistro, l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato;
6 b) a tale fine (ma anche in considerazione della posizione dell'impresa designata, che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul presunto veicolo investitore che sul conducente dello stesso;
nonché in considerazione dell'eventuale azione di rivalsa del Fondo, il cui onere economico si riversa a carico dell'intera collettività) non è necessario che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e ricerche complesse, ma è necessario che presenti denuncia alle competenti autorità di polizia e deve risultare che dette indagini siano state infruttuose;
c) il giudice, nella formazione del proprio convincimento, può tenere conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Ciò posto, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno non sono condivisibili in quanto frutto di una non corretta valutazione delle emergenze istruttorie e di puntuale osservanza dei suddetti principi di diritto.
Ad avviso di questa Corte la dinamica del sinistro non ha trovato sufficienti riscontri all'esito dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita.
In particolare, non risulta provato che la genesi del sinistro, o quanto meno la sua concausa, fu la turbativa posta in essere dal veicolo rimasto sconosciuto, che si immise nel flusso della circolazione tagliando la strada al motociclo condotto dal . CP_1
In primo luogo, la dichiarazione del teste indicato da parte attrice, Tes_1
(cfr. verbale d'udienza del 13.03.2015), è lacunosa e, soprattutto, non
[...] conferma le modalità di accadimento dell'evento riferite dal nell'atto CP_1 introduttivo del giudizio.
Il teste oculare ha espressamente riferito che l'incidente occorso al era CP_1 stato determinato dalla condotta di guida di un'auto non identificata, la quale, provenendo da via Porto, “tagliava la strada” a , proveniente da via CP_1
7 Annunziata a bordo del motociclo Yamaha in direzione di Nocera, e di aver assistito ad un “impatto violento” e che “l'auto, dopo l'impatto, ha proseguito la marcia”. Tale ricostruzione, oltre ad essere generica, (del tutto priva di riferimenti al punto in cui l'impatto era avvenuto, alla traiettoria seguita dal motociclo dopo di esso e al punto della carreggiata ove il era caduto) non CP_1 collima con quella operata dall'appellato; questi, nella lettera di messa in mora, nella querela e nell'atto di citazione, ha ricondotto la causa del sinistro ad una turbativa posta in essere da un'auto rimasta ignota senza riferire alcun impatto tra i veicoli.
Per inciso, ritiene la Corte che la divergenza tra le dichiarazioni del danneggiato e del teste non possa dipendere, come vorrebbe parte appellata, dal fatto che con il termine “impatto” il teste intendesse riferirsi all'impatto del motociclista con il suolo e non allo “scontro” tra i veicoli perché egli ha specificato che “l'auto, dopo l'impatto, ha proseguito la marcia” chiaramente riferendo detto termine all'autoveicolo rimasto ignoto e non al suolo, tanto che ha precisato che “la moto ed il conducente cadevano in terra.”
Escluso, quindi, che la prova testimoniale, stante le rilevate divergenze, possa consentire di ricostruire la dinamica del sinistro, occorre verificare se le altre risultanze siano utili a tal fine.
Va evidenziato che, relativamente ai fatti di causa, nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore, del sinistro non risulta redatto alcun rapporto da parte dei Carabinieri intervenuti né eseguiti rilievi planimetrici nell'immediatezza; non sono state prodotte fotografie riproducenti le condizioni della strada all'epoca del sinistro, della moto condotta dal e della sua CP_1 posizione all'esito della caduta.
È stato prodotto esclusivamente un verbale di sequestro del motociclo condotto dal , redatto dai Carabinieri di San Valentino Torio, non contenente alcuna CP_1 descrizione delle modalità del sinistro, di eventuali rilievi eseguiti in loco e del coinvolgimento di altro veicolo nell'occorso.
Agli atti risulta anche un verbale di contravvenzione al codice della strada (art. 125/3e5) elevata nei confronti del , accertata in occasione del sinistro CP_1
8 verificatosi in data 14.06.2009, ma alcuna informazione utile è da esso ricavabile.
Passando ad esaminare la documentazione sanitaria prodotta, vi è in atti il
Referto di Pronto Soccorso, n. 02206 in data 14-06-2009 Ospedale “Villa Malta” di Sarno, ove il veniva condotto nell'immediatezza del sinistro;
nei dati di CP_1 accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso “il fatto sarebbe avvenuto:” incidente stradale in San Valentino Torio Piazza Ferrovia il 14.06.2009"
È stata prodotta anche la Cartella Clinica redatta, in pari data, dai sanitari dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, ove il veniva trasferito, nella CP_1 quale, nella parte relativa alle informazioni di ricovero, viene riportato “Trauma della strada”.
Le generiche indicazioni circa la causa dei traumi subiti dal a seguito del CP_1 sinistro occorsogli contenute in tali atti, non consentono di comprendere se il sinistro subito dal sia attribuibile alla responsabilità di terzi. CP_1
L'appellato, in primo grado, ha, altresì, prodotto denuncia-querela contro ignoti sporta dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 14.09.2009, ossia ben tre mesi dall'occorso, sebbene dalla cartella clinica prodotta risulta essere stato dimesso dall'ospedale di Nocera
Inferiore in data 18.06.2009; in tal modo ha omesso di fornire all'Autorità giudiziaria (che ha chiuso le indagini con l'archiviazione) nell'immediatezza i dettagli relativi alla verificazione del fatto, al fine di favorire un proficuo svolgimento delle indagini volte alla identificazione del colpevole, nonché di indicare il nominativo del test Vergati, unico testimone oculare, indicato per la prima volta solo in sede di giudizio.
Se è vero che l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione di testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque, può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché l'omessa denuncia o una denuncia non tempestiva e non circostanziata, priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto, potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia
9 effettivamente avverato con le modalità indicate dall'attore (cfr. Cass. n.
9939/2012; Cass. n. 23434/2014; Cass. n. 3019/2016).
Né possono costituire prova dei fatti le consulenze, medica e tecnica sui danni al motociclo, espletate in primo grado, che riconoscono la compatibilità dei danni subiti dal e dalla moto con la dedotta dinamica dell'evento dannoso, atteso CP_1 che le stesse concernono una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro, che non può ritenersi raggiunta.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da nei CP_1 confronti della in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_1 di Garanzia Vittime della Strada.
8.La riforma della gravata sentenza comporta la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito della lite.
Ora, avuto riguardo all'integrale soccombenza di , quest'ultimo va CP_1 condannato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi.
Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (valore della domanda in primo grado) e dell'attività difensiva svolta.
9.Va infine accolta la domanda con la quale l'appellante ha chiesto la restituzione delle somme, oltre interessi, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stato contestato dall'appellato l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della CP_1 Parte_1
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della
[...]
Strada;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3)condanna al pagamento delle spese come sopra liquidate in favore CP_1 della in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della Strada;
4) condanna alla restituzione della somma, comprensiva di interessi, CP_1 ricevuta dalla in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_1 di Garanzia Vittime della Strada, in adempimento della sentenza di primo grado.
Salerno, 1° settembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Elena Del Forno
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