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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 362 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via della Repubblica n. 46 presso lo studio dell'avv. Esposito Fiona, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 22/03/2024, attrice
E
, nato a Praia a [...] il [...], CP_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 22/03/2024, ha proposto domanda Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Scalea il 21/09/2006 CP_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 8, parte I, anno 2006), in costanza del quale è nato, il 17.09.2008, un figlio di nome A fondamento della domanda Per_1 ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la
1 sentenza n. 435/2023 emessa in data 22.05.2023, passata in giudicato. In particolare, ha dedotto che con tale sentenza è stato disposto l'affido esclusivo del figlio minore in suo favore, con collocamento presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché è stato previsto che le corrispondesse, a titolo di mantenimento del medesimo minore, la CP_1 somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per lui occorrenti, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Paola;
ella si occupa in via esclusiva del figlio in quanto il padre non solo non è presente nella vita dello Per_1 stesso, ma neppure corrisponde alcun tipo di mantenimento, né ha mai esercitato il diritto di visita. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora e il signor;
Parte_1 CP_1
2) confermare l'affidamento del minore esclusivamente alla madre , Persona_2 Parte_1 con collocamento prevalente presso la madre;
4) confermare che corrisponde a CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1
la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Persona_2
Istat; 5) confermare che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 da sostenere nell'interesse del figlio minore da individuare secondo le linee guida Persona_2 recepite nel protocollo contenente “Linee guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale Di Paola;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto.
, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza del CP_1
14.10.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Ascoltato il minore l'attrice, all'udienza del 10.03.2025, precisando le conclusioni, Persona_2 ha chiesto la decisione della causa con l'accoglimento delle richieste formulate in atti;
quindi, il
Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 435/2023 emessa in data
22.05.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 CP_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si
2 desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Relativamente al minore innanzitutto, è suscettibile di accoglimento la domanda Persona_2 con cui l'attrice ha chiesto di disporre l'affido esclusivo dello stesso in suo favore, in continuità con quanto già disposto con la sentenza n. 435/2023 di separazione personale dei coniugi, passata in giudicato.
Invero, alla luce della condotta tenuta dal convenuto, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre (rispetto alla quale non è emersa alcuna criticità nella gestione del ruolo genitoriale) appare l'unica misura in grado di preservare il preminente interesse del medesimo minore. In particolare, quest'ultimo, ascoltato all'udienza del 10.03.2025, ha dichiarato: “… mio padre non lo incontro da cinque anni e non lo sento al telefono da qualche mesetto, ovvero circa tre mesi;
l'ultima volta (prima dello scorso Natale) abbiamo fatto una videochiamata o meglio ho partecipato ad una conversazione telefonica tenuta da mio padre con mio zio paterno;
in quest'occasione abbiamo parlato del più e del meno e mi ha chiesto che scuola frequentavo e quanti anni avevo;
noi (io e mio padre) abbiamo i rispettivi numeri di telefono, ma non ci telefoniamo;
prima di detta videochiamata non lo sentivo dal 2020 circa;
non provvede in nessun modo al mio mantenimento e ho cominciato a non avere nessun rapporto con lui da quando avevo sette/otto anni, ovvero da quando lui ha cominciato a fare uso di droghe
“pesanti”; invece, con mamma ho un ottimo rapporto e non c'è niente che non va” (cfr. verbale dell'udienza del 10.03.2025). Ebbene, la condotta tenuta dal convenuto e il completo disinteresse da lui mostrato verso il figlio minore da un punto di vista sia affettivo, che economico (confermato anche dalla sua mancata costituzione in giudizio), consentono di disporre, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., l'affido esclusivo di alla madre, con Per_1 collocamento presso di lue. Come noto, infatti, “La regola dell'affidamento condiviso … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore … In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime
3 un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4/11/2019, nonché, con riguardo al disinteresse mostrato da un genitore nei confronti dei figli, Tribunale Bari sez. I del 5.10.2021 n. 3486, secondo cui “Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”).
Parimenti, per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del figlio minore da parte di (sinora mai esercitato), al fine di salvaguardare e il suo equilibrio CP_1 Per_1 psico-fisico (anche in considerazione di quanto da lui dichiarato nel corso del suo ascolto), si ritiene opportuno confermare le statuizioni adottate con la richiamata sentenza di separazione personale dei coniugi. Pertanto, gli incontri tra il padre e il figlio potranno eventualmente aver luogo (nel caso in cui il convenuto decida di rinstaurare un rapporto con alla presenza dei Per_1
Servizi Sociali competenti per territorio nell'ambito di un programma da essi stabilito, in collaborazione con il Servizio di NPI, tenuto conte delle primarie esigenze del minore, nonché degli interessi e della volontà dello stesso.
In ultimo, per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del minore, richiamati gli artt. 147 e 337 ter, comma 4, c.c. ed esaminati gli atti di atti di causa (da cui non è dato evincere alcun dato circa la condizione economico-patrimoniale del convenuto), appare opportuno confermare anche sul punto quanto disposto in sede di separazione personale dei coniugi (come chiesto anche dall'attrice). Invero, valorizzando la capacità lavorativa di , va CP_1 disposto che lo stesso contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore dell'attrice, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat. Così come, dovrà concorrere, come già previsto CP_1 nella sentenza di separazione dei coniugi, nella misura del 50% alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola).
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 362/2024, così provvede:
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Scalea il 21/09/2006 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Parte_1 CP_1
Comune al n. 8, parte 1, anno 2006);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scalea perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre , con Persona_2 Parte_1 collocamento presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto indicato in parte motiva, qui da intendersi riportato;
- dispone che corrisponda a , entro il giorno cinque di ogni mese (in CP_1 Parte_1 contanti o mediante assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli Persona_2 indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori partecipino, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore da individuare secondo Persona_2 le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 31.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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