TAR
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00091 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00774/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gritti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- in data 16 gennaio 2024, con il quale è stata sospesa la licenza di porto di fucile per uso caccia; N. 00774/2024 REG.RIC.
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Bergamo - Area I bis - Prot. Uscita
N.-OMISSIS- del 12.06.2024, notificato in pari data, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Bergamo di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo, della
Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia rilasciata dal Questore della Provincia di Bergamo.
2.- A seguito di un intervento dei militari della Stazione dei Carabinieri di Zogno effettuato nella giornata del 13.1.2024 presso l'abitazione del ricorrente, originato da una lite tra vicini di casa, il Questore di Bergamo, con decreto del 16.1.2024, notificato il successivo 18.1.2024, ha disposto la sospensione dell'atto autorizzativo al porto delle armi, “fintanto che permarranno le condizioni ostative sopra richiamate- conflittualità con vicini di casa- e comunque, non oltre i limiti temporali imposti dal combinato disposto degli artt. 21 quater comma 2 e 21 nonies della legge 241/1990”.
3.- Il provvedimento è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con ricorso gerarchico, respinto con decreto del Prefetto di Bergamo del 12.6.2024.
4.- Con ricorso notificato il 10.9.2024, successivamente depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato detti provvedimenti sulla base di unica censura di “violazione e falsa N. 00774/2024 REG.RIC.
applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”, senza proporre domanda cautelare.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 30.4.2025, rilevata la nullità della notifica del gravame, in quanto erroneamente eseguita presso la sede dell'Amministrazione statale invece che presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, è stato assegnato al ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per la rinnovazione della notifica, correttamente effettuata il 29.5.2025.
6.- Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, le quali hanno depositato una relazione della Prefettura di Bergamo corredata della documentazione relativa al procedimento.
7.- All'udienza del 14 gennaio 2026, previo avviso rivolto alle parti ex art. 73 co. 3
c.p.a. in merito alla possibile improcedibilità del ricorso, la causa è passata in decisione.
8.- Con l'unico motivo di gravame, articolato in più sottocensure, il ricorrente lamenta vizi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 della legge 241/90, 3 e 97
Cost.) nonché vizi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
In particolare (i) sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati sull'unica ragione della conflittualità tra vicini, senza che siano state evidenziate ulteriori criticità sotto il profilo dell'inaffidabilità del ricorrente, il quale, mai condannato o coinvolto in procedimenti penali, ha sempre serbato una condotta irreprensibile; non sussisterebbe alcune situazione di contrasto con il vicinato, come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali depositate in giudizio; (ii) deduce la violazione dell'art. 7 L.
241/1990 in quanto né il provvedimento del Questore, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né quello prefettizio, conterrebbero riferimenti all'urgenza di procedere; (iii) il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, nella parte in cui ha disposto la sospensione del porto d'armi senza stabilirne la durata. N. 00774/2024 REG.RIC.
9.- Occorre preliminarmente evidenziare che la sospensione della licenza di polizia costituisce un provvedimento di natura cautelare, che deve avere una durata certa e limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni transitorie, delle quali l'Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione. Ciò in applicazione dei principi generali sanciti dalla legge n. 241 del 1990 ed in particolare dall'art. 21 quater, comma 2, che limita la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi al tempo strettamente necessario per soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21 nonies; la sospensione ha natura precauzionale limitata rispetto al più ampio potere di ritiro che la Pubblica Amministrazione può esercitare a titolo di revoca o di annullamento e, di conseguenza, la sua efficacia deve necessariamente essere a tempo determinato, perché altrimenti si adotterebbe un sostanziale provvedimento di ritiro con la forma di un atto provvisoriamente conservativo (cfr. TAR Valle d'Aosta, 5 maggio 2020, n. 10; T.A.R. Lombardia,
Brescia, I, 2 ottobre 2019, n. 856).
9.1.- Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore di Bergamo ha disposto la sospensione dell'atto autorizzativo al porto delle armi “fintanto che permarranno le condizioni ostative sopra richiamate- conflittualità con vicini di casa- e comunque, non oltre i limiti temporali imposti dal combinato disposto degli artt. 21 quater comma
2 e 21 nonies della legge 241/1990”, ed ha pertanto chiaramente individuato il termine finale di efficacia della sospensione in quello massimo di dodici mesi stabilito in via generale per l'esercizio dei poteri di annullamento in autotutela.
9.2.- Tale termine risulta ormai decorso, posto che la notifica del decreto di sospensione è avvenuta in data 18 gennaio 2024, sicchè il provvedimento questorile avversato con il presente gravame ha allo stato esaurito i propri effetti, non avendo l'Amministrazione medio tempore adottato un provvedimento di revoca della licenza. N. 00774/2024 REG.RIC.
10.- Da quanto detto deriva l'improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse, giacché l'interessato ha ormai titolo alla restituzione della licenza sospesa, salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione resistente.
11.- In ogni caso, il ricorso è comunque infondato nel merito.
12.- I provvedimenti impugnati trovano il proprio sostrato giustificativo nell'annotazione di polizia giudiziaria del 15.1.2024 redatta dai Carabinieri di Zogno, in qualità di pubblici ufficiali: gli stessi hanno rappresentato la situazione di forte conflittualità tra il ricorrente e il vicino di casa, connessa a rivendicazioni di quest'ultimo rispetto alla realizzazione di una tettoia abusiva dal primo realizzata nonché a questioni relative al passaggio su terreni confinanti. Nella citata nota gli agenti operanti riportano le dichiarazioni ricevute nell'immediatezza dal ricorrente stesso, il quale in occasione dell'intervento effettuato presso la sua abitazione ha rappresentato che “da diversi anni i rapporti col vicino di casa -OMISSIS- sono deteriorati” e che “già in passato, a causa di una discussione avuta con lui, lo stesso riferiva di essersi sentito male e di essere stato trasportato in ospedale”.
12.1.- A fronte della chiara ricostruzione fattuale operata dai Carabinieri in un atto dotato di fede privilegiata, non impugnato per querela di falso, non assumono rilevanza né la mera negazione dei fatti da parte del ricorrente, né le dichiarazioni
“testimoniali” prodotte in giudizio, peraltro provenienti da soggetti di cui non è specificato il rapporto con il ricorrente e con gli altri protagonisti della vicenda, e dal contenuto del tutto generico.
12.3.- La motivazione dei provvedimenti resiste alle censure svolte con il ricorso, poichè adeguatamente fondata sulla situazione di conflittualità tra vicini, la quale costituisce proprio uno di quei casi tipici che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in materia, in quanto si tratta di ipotesi in cui notoriamente la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e N. 00774/2024 REG.RIC.
della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790;
T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n. 3234; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247).
In questi casi, infatti, l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica che giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari in materia di armi prescinde dalla responsabilità del destinatario, il quale ben può essere anche la vittima del conflitto, e ciò in quanto una situazione di contrasti e tensioni in rapporti caratterizzati da contiguità, come quella tra vicini, è una condizione che giustifica il provvedimento qui assunto, anche solo per il rischio che il possessore delle armi possa cedere a provocazioni.
13.- Alla luce di quanto precede l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento è sanabile ex art. 21 octies co. 2 l. 241/1990, avendo l'Amministrazione dimostrato che lo stesso non avrebbe potuto assumere diverso contenuto.
14.- Parimenti infondate sono le doglianze con le quali si contesta la mancanza di un termine di durata della sospensione posto che, come detto al paragrafo 9.1. della presente decisione, il termine finale di efficacia del provvedimento è stato determinato per relationem in quello di 12 mesi stabilito dall'art. 21 nonies l. 241/1990.
15.- In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente, l'amministrazione è tenuta a restituire al ricorrente la licenza oggetto di sospensione, ove non ricorrano altre ragioni ostative.
16.- Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00774/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il sig. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI IZ AN RI N. 00774/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00091 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00774/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gritti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- in data 16 gennaio 2024, con il quale è stata sospesa la licenza di porto di fucile per uso caccia; N. 00774/2024 REG.RIC.
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Bergamo - Area I bis - Prot. Uscita
N.-OMISSIS- del 12.06.2024, notificato in pari data, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Bergamo di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo, della
Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia rilasciata dal Questore della Provincia di Bergamo.
2.- A seguito di un intervento dei militari della Stazione dei Carabinieri di Zogno effettuato nella giornata del 13.1.2024 presso l'abitazione del ricorrente, originato da una lite tra vicini di casa, il Questore di Bergamo, con decreto del 16.1.2024, notificato il successivo 18.1.2024, ha disposto la sospensione dell'atto autorizzativo al porto delle armi, “fintanto che permarranno le condizioni ostative sopra richiamate- conflittualità con vicini di casa- e comunque, non oltre i limiti temporali imposti dal combinato disposto degli artt. 21 quater comma 2 e 21 nonies della legge 241/1990”.
3.- Il provvedimento è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con ricorso gerarchico, respinto con decreto del Prefetto di Bergamo del 12.6.2024.
4.- Con ricorso notificato il 10.9.2024, successivamente depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato detti provvedimenti sulla base di unica censura di “violazione e falsa N. 00774/2024 REG.RIC.
applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”, senza proporre domanda cautelare.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 30.4.2025, rilevata la nullità della notifica del gravame, in quanto erroneamente eseguita presso la sede dell'Amministrazione statale invece che presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, è stato assegnato al ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per la rinnovazione della notifica, correttamente effettuata il 29.5.2025.
6.- Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, le quali hanno depositato una relazione della Prefettura di Bergamo corredata della documentazione relativa al procedimento.
7.- All'udienza del 14 gennaio 2026, previo avviso rivolto alle parti ex art. 73 co. 3
c.p.a. in merito alla possibile improcedibilità del ricorso, la causa è passata in decisione.
8.- Con l'unico motivo di gravame, articolato in più sottocensure, il ricorrente lamenta vizi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 della legge 241/90, 3 e 97
Cost.) nonché vizi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
In particolare (i) sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati sull'unica ragione della conflittualità tra vicini, senza che siano state evidenziate ulteriori criticità sotto il profilo dell'inaffidabilità del ricorrente, il quale, mai condannato o coinvolto in procedimenti penali, ha sempre serbato una condotta irreprensibile; non sussisterebbe alcune situazione di contrasto con il vicinato, come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali depositate in giudizio; (ii) deduce la violazione dell'art. 7 L.
241/1990 in quanto né il provvedimento del Questore, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né quello prefettizio, conterrebbero riferimenti all'urgenza di procedere; (iii) il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, nella parte in cui ha disposto la sospensione del porto d'armi senza stabilirne la durata. N. 00774/2024 REG.RIC.
9.- Occorre preliminarmente evidenziare che la sospensione della licenza di polizia costituisce un provvedimento di natura cautelare, che deve avere una durata certa e limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni transitorie, delle quali l'Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione. Ciò in applicazione dei principi generali sanciti dalla legge n. 241 del 1990 ed in particolare dall'art. 21 quater, comma 2, che limita la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi al tempo strettamente necessario per soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21 nonies; la sospensione ha natura precauzionale limitata rispetto al più ampio potere di ritiro che la Pubblica Amministrazione può esercitare a titolo di revoca o di annullamento e, di conseguenza, la sua efficacia deve necessariamente essere a tempo determinato, perché altrimenti si adotterebbe un sostanziale provvedimento di ritiro con la forma di un atto provvisoriamente conservativo (cfr. TAR Valle d'Aosta, 5 maggio 2020, n. 10; T.A.R. Lombardia,
Brescia, I, 2 ottobre 2019, n. 856).
9.1.- Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore di Bergamo ha disposto la sospensione dell'atto autorizzativo al porto delle armi “fintanto che permarranno le condizioni ostative sopra richiamate- conflittualità con vicini di casa- e comunque, non oltre i limiti temporali imposti dal combinato disposto degli artt. 21 quater comma
2 e 21 nonies della legge 241/1990”, ed ha pertanto chiaramente individuato il termine finale di efficacia della sospensione in quello massimo di dodici mesi stabilito in via generale per l'esercizio dei poteri di annullamento in autotutela.
9.2.- Tale termine risulta ormai decorso, posto che la notifica del decreto di sospensione è avvenuta in data 18 gennaio 2024, sicchè il provvedimento questorile avversato con il presente gravame ha allo stato esaurito i propri effetti, non avendo l'Amministrazione medio tempore adottato un provvedimento di revoca della licenza. N. 00774/2024 REG.RIC.
10.- Da quanto detto deriva l'improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse, giacché l'interessato ha ormai titolo alla restituzione della licenza sospesa, salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione resistente.
11.- In ogni caso, il ricorso è comunque infondato nel merito.
12.- I provvedimenti impugnati trovano il proprio sostrato giustificativo nell'annotazione di polizia giudiziaria del 15.1.2024 redatta dai Carabinieri di Zogno, in qualità di pubblici ufficiali: gli stessi hanno rappresentato la situazione di forte conflittualità tra il ricorrente e il vicino di casa, connessa a rivendicazioni di quest'ultimo rispetto alla realizzazione di una tettoia abusiva dal primo realizzata nonché a questioni relative al passaggio su terreni confinanti. Nella citata nota gli agenti operanti riportano le dichiarazioni ricevute nell'immediatezza dal ricorrente stesso, il quale in occasione dell'intervento effettuato presso la sua abitazione ha rappresentato che “da diversi anni i rapporti col vicino di casa -OMISSIS- sono deteriorati” e che “già in passato, a causa di una discussione avuta con lui, lo stesso riferiva di essersi sentito male e di essere stato trasportato in ospedale”.
12.1.- A fronte della chiara ricostruzione fattuale operata dai Carabinieri in un atto dotato di fede privilegiata, non impugnato per querela di falso, non assumono rilevanza né la mera negazione dei fatti da parte del ricorrente, né le dichiarazioni
“testimoniali” prodotte in giudizio, peraltro provenienti da soggetti di cui non è specificato il rapporto con il ricorrente e con gli altri protagonisti della vicenda, e dal contenuto del tutto generico.
12.3.- La motivazione dei provvedimenti resiste alle censure svolte con il ricorso, poichè adeguatamente fondata sulla situazione di conflittualità tra vicini, la quale costituisce proprio uno di quei casi tipici che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in materia, in quanto si tratta di ipotesi in cui notoriamente la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e N. 00774/2024 REG.RIC.
della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790;
T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n. 3234; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247).
In questi casi, infatti, l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica che giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari in materia di armi prescinde dalla responsabilità del destinatario, il quale ben può essere anche la vittima del conflitto, e ciò in quanto una situazione di contrasti e tensioni in rapporti caratterizzati da contiguità, come quella tra vicini, è una condizione che giustifica il provvedimento qui assunto, anche solo per il rischio che il possessore delle armi possa cedere a provocazioni.
13.- Alla luce di quanto precede l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento è sanabile ex art. 21 octies co. 2 l. 241/1990, avendo l'Amministrazione dimostrato che lo stesso non avrebbe potuto assumere diverso contenuto.
14.- Parimenti infondate sono le doglianze con le quali si contesta la mancanza di un termine di durata della sospensione posto che, come detto al paragrafo 9.1. della presente decisione, il termine finale di efficacia del provvedimento è stato determinato per relationem in quello di 12 mesi stabilito dall'art. 21 nonies l. 241/1990.
15.- In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente, l'amministrazione è tenuta a restituire al ricorrente la licenza oggetto di sospensione, ove non ricorrano altre ragioni ostative.
16.- Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00774/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il sig. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI IZ AN RI N. 00774/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.