TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 91
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale rileva che la sospensione della licenza ha natura cautelare e deve avere una durata certa e limitata. Il provvedimento questorile ha indicato come termine finale di efficacia quello massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21 nonies della legge 241/1990. Tale termine è ormai decorso senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento di revoca. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, il Tribunale ritiene che la situazione di conflittualità tra vicini sia sufficiente a giustificare l'intervento dell'Autorità in materia di armi, anche in assenza di precedenti penali del ricorrente. L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento è sanabile ex art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, avendo l'Amministrazione dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. La contestazione sulla durata della sospensione è infondata poiché il termine è stato determinato per relationem a quello di 12 mesi.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale rileva che la sospensione della licenza ha natura cautelare e deve avere una durata certa e limitata. Il provvedimento questorile ha indicato come termine finale di efficacia quello massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21 nonies della legge 241/1990. Tale termine è ormai decorso senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento di revoca. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, il Tribunale ritiene che la situazione di conflittualità tra vicini sia sufficiente a giustificare l'intervento dell'Autorità in materia di armi, anche in assenza di precedenti penali del ricorrente. L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento è sanabile ex art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, avendo l'Amministrazione dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. La contestazione sulla durata della sospensione è infondata poiché il termine è stato determinato per relationem a quello di 12 mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 91
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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