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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4712/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Melazzo, che lo rappresenta e difende con l'avv. Giada
d'Orso per procura in atti, ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato, resistente oggetto: impiego pubblico privatizzato - retribuzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 ottobre 2021 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di essere dipendente della Regione Siciliana, assegnato al Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il territorio di Messina dal mese di maggio 2014, con qualifica di Funzionario Direttivo, ctg. D6, deduceva di aver svolto già a decorrere dal 22 maggio 2014 e in maniera continuativa e prevalente le attività tecnico- scientifiche e tecnico-strumentali proprie del Funzionario Direttivo Forestale Superiore, ctg.
D6, di cui all'art. 33 d.P.R.S. n. 154/2007; lamentava, però, di non aver mai ricevuto l'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 1, commi 6 e 7, l.r. n. 4/2007, erogata, invece, ai funzionari direttivi, di ctg. D o C, appartenenti al Corpo Forestale e trasferiti in comando presso l'Azienda Forestale, nonostante la loro adibizione allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche e il loro inserimento, a decorrere dal 2013, nello stesso Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità a decorrere dal 22 maggio 2014 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma mensile di 830 Controparte_2 euro con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della
PA, essendosi essa avvantaggiata delle predette prestazioni senza il relativo esborso economico
– stante, peraltro, il rifiuto opposto dal Dipartimento regionale al chiesto trasferimento presso il Corpo Forestale – e ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., da quantificarsi nella misura di 830 euro mensili a decorrere dal 22 maggio 2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Nella resistenza dell'Assessorato convenuto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 23 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Esso si rinviene, anzitutto, nell'art. 42 l.r. n. 41/1985 che ha esteso in favore del personale di ruolo del Corpo Regionale delle Foreste l'indennità mensile pensionabile di cui agli artt. 2 l.
n. 34/1984 e 5 d.P.R. n. 69/1984, già erogata in favore del personale (dirigenziale e non) dei ruoli della Polizia di Stato addetto all'espletamento delle funzioni di polizia, mantenendo, quale requisito necessario per la relativa attribuzione, lo svolgimento da parte dei lavoratori del Corpo forestale delle predette funzioni di polizia, intese anche quali funzioni di vigilanza e sorveglianza (cfr. Corte Appello Catania n. 490/2024, che ne ha accertato la spettanza in favore del personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali ex artt.. 13 e 39 l.r. n. 98/1981).
Con l.r. n. 11/1988 la platea dei destinatari di tale indennità è stata poi ulteriormente ampliata, con il riconoscimento del relativo diritto anche in favore del personale di ruolo del
Corpo con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale;
per l'effetto, il riferimento alle espletate funzioni di polizia è stato, almeno formalmente, eliminato.
Ciò trova conferma nella successiva l.r. n. 4/2007 con la quale, “Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione Siciliana in attuazione del riordino delle carriere di cui all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1966 n. 16 e di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10”, sono stati istituti per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale “i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali”, inquadrati in ctg.
2 D, ai quali, stante la prevista applicazione a tutto il personale del Corpo forestale regionale siciliano del contratto dei dipendenti regionali e l'attribuzione in suo favore dell'indennità mensile pensionabile, tale indennità è stata corrisposta “in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia” (art. 1); il riferimento è al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
Dall'esame dell'art. 33 d.P.R.S. n. 154/2007, relativo a competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni e organico del Corpo forestale della Regione Siciliana, risulta, infatti, che “Il personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali svolge mansioni richiedenti elevate conoscenze plurispecialistiche di contenuto tecnico forestale, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi tecnico - forestali, di elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Tale personale svolge mansioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza. (…) tiene relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa e negoziale;
espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti progettuali, compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, di progettazione tecnico- forestale, attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa e tecnica dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore forestale. I funzionari direttivi tecnici forestali capo e i funzionari direttivi tecnici forestali superiori svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e possono essere preposti al coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Oltre ad esercitare le funzioni di cui sopra, collaborano alle attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. I funzionari direttivi tecnici forestali esercitano, inoltre, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnico-strumentale del
Corpo forestale della Regione siciliana. Espletano, altresì, funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio
e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi
3 ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati;
possono partecipare a commissioni, comitati, collegi e al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico”.
L'attuale formulazione della norma ha, dunque, eliminato il requisito delle funzioni di polizia per l'attribuzione della richiesta indennità pensionabile, non essendovi un esplicito riferimento a queste ultime né nel richiamato art. 1 l.r. n. 4/2007, né nell'art. 33 d.P.R.S. n.
154/2007.
A permanere è, invece, la necessaria appartenenza del lavoratore ai ruoli del Corpo forestale.
Le norme analizzate sono state dettate, infatti, con esclusivo riferimento al personale di detto Corpo;
una conferma si trae dal disposto dell'art. 46 d.P.R., a norma del quale “Al personale amministrativo del Corpo forestale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dalla data dell'inquadramento nel ruolo del Corpo Forestale della Regione siciliana, sarà attribuita l'indennità mensile pensionabile, in misura pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato così come di seguito riportato nella tabella “E”, Allegato 5, del presente decreto”, con conseguente stretta correlazione tra l'erogazione dell'indennità e la data dell'inquadramento; nonché dell'art. 40 del medesimo decreto, il quale prevede che “Il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, a far data dal 2 marzo 2007, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del
22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio
2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche dei ruoli previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, corrispondenti alle rispettive posizioni e categorie di appartenenza;
lo stesso mantiene la propria posizione economica e percepisce l'indennità mensile pensionabile nella misura prevista per la qualifica corrispondente al nuovo inquadramento”.
Tale percorso argomentativo trova, poi, ulteriore conforto nell'art. 1 l.r. n.4/2007, ove molteplici passaggi letterali inducono a limitarne l'efficacia precettiva al solo personale già in organico ab origine nei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana (cfr. in tal senso già
Trib. Trapani n. 345/2020, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. e, più di recente, Corte
Appello Palermo n. 73/2024, ove è stato chiarito che “l'indennità oggetto di causa è riconosciuta soltanto al personale di ruolo del Corpo forestale della Regione Siciliana (…) passando al merito della vicenda portata alla cognizione di questa Corte, costituisce fatto
4 incontroverso tra le parti che il Pt_1 è un Funzionario Direttivo Tecnico della Regione
Siciliana ma non appartiene al Corpo Forestale della medesima Regione. Circostanza, questa, che (già in radice) induce ad escludere (per come affermato nella sentenza di primo grado) la sussistenza del diritto invocato ove solo si consideri che parte appellante non ha neanche dedotto (nel corpo del ricorso introduttivo di primo grado) di essere stato organicamente inserito (ossia trasferito di fatto) presso gli Uffici del Corpo forestale (…) per disimpegnare tutti i compiti demandati al Funzionario Direttivo Tecnico Forestale Superiore”).
Ebbene, nel caso di specie è documentalmente provato e comunque pacifico che
[...]
ha ricoperto, per l'intero periodo dedotto in giudizio, la qualifica di funzionario Parte_1 direttivo presso l'odierno Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio
13 – Servizio per il Territorio di Messina (ex Dipartimento Regionale Azienda Foreste
Demaniali, ex Ufficio Provinciale Azienda Foreste di Messina), non essendo dunque inserito nell'organico del Corpo Forestale Regionale.
Ne consegue che difetta un elemento indispensabile per il riconoscimento della pretesa indennità, il che esclude in radice la possibilità di concedergli il chiesto beneficio.
3.- Va poi chiarito che non può neppure validamente discutersi nella specie di avvenuto espletamento di mansioni superiori.
Il ricorrente ha, infatti, eccepito di aver svolto a decorrere dal maggio 2014, in maniera continuativa e prevalente, attività di “Progettista per lavori interni ai cantieri forestali,
Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, collaudatore misure PSR;
responsabile dei lavori;
tecnico con funzioni di istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti PAC, FSC, PSR delle Misure forestali 8.1.; 8.3; 8.5. redattore di studi di fattibilità per progetti forestali”, riconducibili al profilo di Funzionario Direttivo
Tecnico Forestale Superiore, ctg. D6.
Tali attività, il cui effettivo espletamento è stato almeno in parte confermato da tutti i testimoni escussi (così collega del ricorrente, con qualifica di funzionario Testimone_1 direttivo tecnico forestale del Corpo Forestale regionale dall'aprile 1991, , Testimone_2 suo collega dall'aprile 1991, il quale si è sul punto limitato a precisare che “la parte studio, ricerca e formazione del personale forestale (…) non è stata svolta dal ”, poiché in Parte_1 generale di essa si occupano i dirigenti e in servizio presso il medesimo Persona_1 ufficio dal 2002, il quale ha solo escluso lo svolgimento delle mansioni di coordinatore della sicurezza, avendo provveduto egli stesso a disimpegnarle per l'intero periodo del proprio servizio), rientrano però nel medesimo livello di inquadramento D6, già pacificamente posseduto dal . Parte_1
5 Dall'esame dell'allegato A del d.P.R. n. 10/2001 emerge, infatti, che appartengono alla ctg. D proprio quei lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “- elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite, anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tra questi vi sono, a titolo esemplificativo,
“lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione ecc.; - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Ne consegue che trattasi di attività pienamente rientranti nel concetto di “mansioni equivalenti” di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Sul punto si rammenta, poi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di pubblico impiego privatizzato il menzionato art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi e indipendentemente dalla professionalità in concreto
6 acquisita;
in detto sistema tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 cit., senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (v. Cass. n. 5286/2024 e n. 1665/2024).
4.- Ciò esclude, altresì, la fondatezza dell'ulteriore censura mossa dal ricorrente in relazione all'asserita violazione da parte dell'amministrazione regionale dell'art. 36 Cost.
Si rammenta, infatti, che la controversia attiene non già all'ammontare della retribuzione base del lavoratore, quanto piuttosto ad un elemento accessorio della stessa – quale è, appunto,
l'indennità mensile pensionabile – neppure prevista per i ruoli regionali cui appartiene il ricorrente. E tali trattamenti, contrariamente a quanto qui ritenuto dall'attore, non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall'art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (v. Cass. n. 11666/2022).
5.- Allo stesso modo, è da escludere che possa configurarsi nella specie l'eccepita violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgd. n. 165/2001.
La S.C. ha, sul punto, da tempo precisato che il principio espresso dall'art. 45, comma 2, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nel solo ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso decreto (v. Cass. S.U. n. 10454/2008); esso non ha, invece, valenza di clausola aperta idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori e non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate dalle parti collettive in relazione a distinte categorie di impiegati, avendo il legislatore lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (cfr. Cass. n. 12334/2018 la quale ha negato il diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo professionale del a ricevere il trattamento stipendiale proprio dei lavoratori CP_3 inquadrati nel ruolo sanitario, richiesto sulla base dell'effettivo svolgimento di mansioni aventi contenuto assimilabile ai compiti e alle funzioni di questi ultimi, non avendo gli istanti contestato l'adeguatezza della retribuzione ricevuta rispetto al proprio inquadramento contrattuale, né la riconducibilità delle mansioni espletate a quelle tipiche del proprio livello di inquadramento).
7 Ne consegue che laddove, come nella specie, pur a fronte di mansioni equivalenti venga previsto un diverso trattamento economico in favore di distinte categorie di lavoratori pubblici, non vi è un'irragionevole disparità di trattamento se la retribuzione percepita dalle due categorie risponde comunque in sé ai parametri costituzionali della proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro svolto;
questione qui neppure introdotta dal ricorrente.
6.- Quanto sopra precisato esclude, altresì, la fondatezza della domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c., atteso che come chiarito dalla stessa Corte nella menzionata sentenza n.
12334/2018 “l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita”.
In definitiva, la pretesa va integralmente respinta.
7.- Le ragioni della decisione e la particolare complessità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione per metà delle spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 4.628,5 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna
[...]
a rimborsare all'Assessorato convenuto metà delle spese del giudizio, liquidata in Parte_1
4.628,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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