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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DELL'EDERA NN RI MI VITA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Verrastro, 6 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249003123767000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720110018584557000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006595569000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006595569000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0672018000871055700 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 06720249003123767000 , unitamente e limitatamente a tre sottostanti cartelle esattoriali riportanti carichi tributari iscritti a ruolo dalla Regione
Basilicata per tasse automobilistiche anni 2006/2010/2013, la contribuente, legalmente assistita dall'Avv.
Difensore_1 proponeva ricorso a questa Corte, chiedendone l'annullamento per:
· l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti oggetto di giudizio, con conseguente annullamento degli atti opposti.
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, l'Agenzia di riscossione e la
Regione Basilicata.
In via pregiudiziale ed assorbente, l'Ente di riscossione rappresenta che, in seguito ad una attenta valutazione degli atti e della documentazione afferenti i carichi in argomento, ha intrapreso le procedure amministrative finalizzate a conseguire l'annullamento dell'intimazione impugnata n.
06720249003123767000, e delle sottostanti cartelle di pagamento n. 06720110018584557000, n.
06720150006595569000 e n. 06720180008710557000 – quest'ultima limitatamente alle somme riportate dal ruolo n. 2018/1613 -, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione triennale delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata poste in riscossione con gli atti esattoriali suindicati. Chiede, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
La Regione Basilicata, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, prende atto dell'intervenuto annullamento dell'atto di intimazione e, per l'effetto, dispone il discarico delle partite di ruolo interessate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo
Questa Corte in funzione monocratica, esaminati gli atti e non sussistendo le ragioni per proseguire il presente procedimento di opposizione intrapreso per contestare l'intimazione di pagamento n.
06720249003123767000, e delle sottostanti cartelle di pagamento n. 06720110018584557000, n.
06720150006595569000 e n.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
06720180008710557000 – quest'ultima limitatamente alle somme riportate dal ruolo n. 2018/1613, stante l'intervenuta prescrizione triennale dei carichi esattoriali iscritti a ruolo dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche anno 2006/2010/2013,
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DELL'EDERA NN RI MI VITA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Verrastro, 6 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249003123767000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720110018584557000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006595569000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720150006595569000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0672018000871055700 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 06720249003123767000 , unitamente e limitatamente a tre sottostanti cartelle esattoriali riportanti carichi tributari iscritti a ruolo dalla Regione
Basilicata per tasse automobilistiche anni 2006/2010/2013, la contribuente, legalmente assistita dall'Avv.
Difensore_1 proponeva ricorso a questa Corte, chiedendone l'annullamento per:
· l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti oggetto di giudizio, con conseguente annullamento degli atti opposti.
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, l'Agenzia di riscossione e la
Regione Basilicata.
In via pregiudiziale ed assorbente, l'Ente di riscossione rappresenta che, in seguito ad una attenta valutazione degli atti e della documentazione afferenti i carichi in argomento, ha intrapreso le procedure amministrative finalizzate a conseguire l'annullamento dell'intimazione impugnata n.
06720249003123767000, e delle sottostanti cartelle di pagamento n. 06720110018584557000, n.
06720150006595569000 e n. 06720180008710557000 – quest'ultima limitatamente alle somme riportate dal ruolo n. 2018/1613 -, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione triennale delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata poste in riscossione con gli atti esattoriali suindicati. Chiede, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
La Regione Basilicata, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, prende atto dell'intervenuto annullamento dell'atto di intimazione e, per l'effetto, dispone il discarico delle partite di ruolo interessate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo
Questa Corte in funzione monocratica, esaminati gli atti e non sussistendo le ragioni per proseguire il presente procedimento di opposizione intrapreso per contestare l'intimazione di pagamento n.
06720249003123767000, e delle sottostanti cartelle di pagamento n. 06720110018584557000, n.
06720150006595569000 e n.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
06720180008710557000 – quest'ultima limitatamente alle somme riportate dal ruolo n. 2018/1613, stante l'intervenuta prescrizione triennale dei carichi esattoriali iscritti a ruolo dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche anno 2006/2010/2013,