Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 669/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Anna Paola Pt_1
e Laura Loreni che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, con l'avv. Goffredo Iacobino che la rappresenta e CP_1 difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 279/2024, pubblicata in data 07/03/2024
___________________
Con ricorso tempestivamente depositato, l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
279/24 del 07.03.2024 resa dal Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere le domande formulate dal ricorrente in I grado nei confronti dell in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari”.
Con l'originario ricorso introduttivo esponeva di essere CP_1 stata iscritta dal 24.1.2000 al 31.12.2001 presso la Gestione Separata dell' Pt_1 quale lavoratore autonomo e di aver presentato in data 30.8.2019 domanda di ricongiunzione dei contributi ivi versati alla propria cassa professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45, ma che la domanda era stata respinta, avendo l' ritenuto che tale possibilità fosse preclusa. Pt_1
Il Tribunale, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che nell'attuale complesso normativo il contribuente possa avvalersi non solo degli istituti del cumulo e della totalizzazione (come preteso dall' , ma anche di quello della ricongiunzione, quest'ultima Pt_1 senza dubbio particolarmente onerosa ma più vantaggiosa. Ha perciò riconosciuto il diritto di alla ricongiunzione, presso la cassa CP_1 professionale di appartenenza (Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti) dei contributi versati nella gestione separata con Pt_1 conseguente condanna dell'ente previdenziale ai conseguenti adempimenti. Il Tribunale ha invece respinto la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto fondata sul presupposto di un intendimento vessatorio dell' di cui non vi era traccia in atti, nonché priva di Pt_1 allegazioni in ordine al danno asseritamente patito dalla ricorrente.
L' ha formulato tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo ha censurato gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la procedura di ricongiunzione per i contributi versati alla Gestione Separata;
ciò in quanto, in base alle previsioni contenute nelle leggi 3
nn. 45/1990 e 335/1995 (istitutiva della gestione) e nel d.lgs. n. 184/1997, la facoltà di ricongiunzione onerosa non può essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando diversi metodi. In tal caso trovano, invece, applicazione i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione dei contributi versati dal lavoratore presso le varie gestioni e le casse professionali, sicché i contributi non possono in alcun modo essere ricongiunti verso altre casse previdenziali. L' appellante deduce che nella fattispecie de qua si tratterebbe di Pt_2 ricongiunzioni tra caratterizzate da sistemi di liquidazione del CP_2 trattamento pensionistico diversi, ovvero, la Gestione Separata caratterizzata dal sistema contributivo e la dal sistema misto, posto che CP_3 quest'ultima prevede la facoltà di beneficiare del calcolo retributivo per le annualità anteriori al 2004. Pertanto, in riferimento alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, ritiene l'appellante che non sussistono i presupposti applicativi degli istituti di ricongiunzione onerosa atteso che, a norma dell'art. 7 L. 29/1979 e dell'art. 5 L. 45/1990, i periodi ricongiunti devono essere equiparati a tutti gli effetti a quelli versati nella Gestione accentrante, mentre tale equiparazione non è realizzabile nel caso di versamenti effettuati in diverse Gestioni caratterizzate da criteri e principi profondamente differenti tra loro, quali sono i sistemi di calcolo della pensione contributivi (tipici della Gestione Separata) ed i criteri di calcolo retributivi o misti che caratterizzano altre Gestioni dell' Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, l' appellante deduce che la Pt_2 ha chiesto l'applicazione della ricongiunzione dei periodi versati alla CP_1
Gestione Separata dal 24.01.2000 al 31.12.2001 sulla posizione costituita presso la Cassa Professionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) senza dedurre alcunché in merito ai vantaggi che le deriverebbero dalla applicazione della ricongiunzione onerosa in luogo degli istituti gratuiti della totalizzazione e del cumulo, posto che tali istituti consentono il raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento del trattamento pensionistico.
Con il terzo motivo di gravame l' lamenta l'erroneo governo delle Pt_1 spese processuali, avendo il Tribunale posto le stesse integralmente a proprio carico pur avendo respinto le domande risarcitorie nonché in presenza di 4
giudizi pendenti di legittimità ed in assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame per omessa specificazione dei capi della sentenza gravata oggetto di contestazione.
Ha evidenziato che il riconoscimento del diritto al ricongiungimento è diretto ad anticipare l'età del pensionamento ed ha concluso chiedendo di: “1)
Accertare e dichiarare la esaustività delle motivazioni della sentenza di primo grado, stante la mancanza di norme nel nostro ordinamento che vietino il diritto esercitato dall'appellata.
2) Per l'effetto dichiarare la inesistenza della carenza di motivazione eccepita da controparte.
3) Per l'effetto confermare in pieno la sentenza di primo grado.
4) Accertare e dichiarare il comportamento gratuitamente vessatorio tenuto da controparte verso l'appellata, nella negazione e nell'impedimento dell'esercizio di un diritto soggettivo da parte di un contribuente, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e da diversi Tribunali di merito.
5) Per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza di danno non patrimoniale derivato all'appellata dalla soggezione a comportamenti vessatori gratuiti dettati unicamente dalla posizione dominante dell per le conseguenze indotte nella propria serenità personale e Pt_1 familiare.
6) Condannare l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale per il comportamento vessatorio adottato in modo gratuito e illegittimo poiché privo di ogni fondamento giuridico, nella somma che si riterrà di Giustizia. In ogni caso:
1) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge, del presente procedimento. Tutti con distrazione”. Sulle conclusioni delle parti l'appello è stato deciso con sentenza contestuale.
L'art. 1 L. 45/1990 dispone testualmente:
“Facoltà di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione 5
presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Il secondo comma, quindi, riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. (nella specie, i contributi versati dall'appellata, quale lavoratrice autonoma, alla Gestione Separata dal Pt_1
2000 al 2001) nella gestione in cui l'interessata risulta iscritta in qualità di libero professionista;
e ciò senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle gestioni di provenienza e di destinazione.
Si rileva al riguardo che, come evidenziato dal giudice di prime cure, la questione è stata più volte affrontata da giurisprudenza di merito e di legittimità (oltre a Cass. n. 26039/2019 e alle sentenze della Corte di Appello di Milano richiamate nella sentenza impugnata, vd. anche Corte di Appello
Torino, sentenza n. 495/2021, confermata da Cass. 3635/2023) nel senso favorevole al lavoratore autonomo.
Come motivato nella sentenza della Corte di Appello di Torino n.
495/2021, la norma regolamentare invocata dall' non ha espressamente Pt_1 escluso la facoltà di ricongiunzione nel caso in cui la contribuzione da ricongiungere provenga dalla Gestione Separata e comunque non avrebbe potuto, evidentemente, derogare alla chiara previsione di legge.
Si rileva inoltre che precedente di legittimità citato dal primo giudice è identico al caso in esame: anche in quel caso si trattava di un commercialista iscritto alla che chiedeva la ricongiunzione, presso la sua cassa CP_3 professionale, dei contributi a suo tempo versati nella Gestione Separata
ed aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto nei precedenti gradi Pt_1 di merito, proprio in base alla formulazione letterale dell'art. 1, comma 2, L.
45/1990. 6
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell' “… anche alla luce Pt_1 della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione” (così Cass. 26039/2019). Tale orientamento è stato poi confermato dalla S.C. con ordinanza n. 3635 del 07/02/2023 con cui ha ribadito che “l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione
Separata . Pt_1
Dunque, secondo la S.C., l'interpretazione corretta dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere presso la Cassa professionale a cui è iscritto i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Gestione Separata Pt_1 secondo le modalità descritte all'art. 2 (ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza sopra richiamata, “spetta al richiedente scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso (nel caso di specie, a fronte del possibile maggior onere economico, il vantaggio dell'appellato è quello di poter anticipare di quattro anni l'accesso al trattamento pensionistico) e l' non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che Pt_1 esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere”. Nel caso di specie è 7
incontestato che la ricongiunzione determina per l' il beneficio di CP_1 maturate il pensionamento presso la propria Cassa con due anni di anticipo, talché anche il secondo motivo di gravame deve trovare rigetto.
Generico ed infondato è il terzo motivo di gravame relativo alle spese processuali. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, essendo risultato l' soccombente sulla domanda principale Pt_1 proposta dall'odierna appellata e vittorioso in minima parte sulla sola domanda risarcitoria. Né l'appellante ha indicato quali sarebbero gli analoghi giudizi attualmente pendenti in grado di legittimità e le pronunce di segno contrario che renderebbero non consolidato l'orientamento seguito, oltre che dalla S.C., dalla Corte di Appello di Genova e da quella di Milano (vd. sentenze della Corte territoriale di Milano n. 399/2023, n. 97/2022 e n.
1623/2021, espressamente richiamate nella gravata sentenza anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.).
L'appello deve pertanto essere respinto.
In mancanza di appello incidentale è precluso a questa Corte l'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, riproposta dall'appellata nelle proprie conclusioni e già decisa dal primo giudice con esplicita statuizione di rigetto che, non impugnata, ha assunto la definitività propria del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 8
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 10/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)