Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/02/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13892/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13892 del 2023, proposto da
Cooperativa Pescatori “Mare Blu” e Cooperativa Pescatori “La Pescatrice”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Aloisi e Maria Catena Spurio Rasizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Aloisi in Roma, Avv. Fornaro via della Giuliana 32;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’illegittimità del Decreto Direttoriale del 26 giugno 2023, prot. n. 0331711, pubblicato sul sito web del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il 26 giugno 2023, nella parte relativa all'attribuzione delle quote individuali alle Società ricorrenti e, conseguentemente, per una corretta e giusta rideterminazione, da parte delle Amministrazioni resistenti, delle quote individuali di cattura (ER RO - Aristaemorpha foliacea - ARS /ER VI- Aristeus antennatus - ARA) per ogni peschereccio delle società ricorrenti per la campagna 2023;
per la condanna
del Ministero resistente al risarcimento per equivalente monetario dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Vista l’istanza notificata il 7 febbraio 2025, con la quale i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c ), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25 settembre 2023, le Società Cooperativa Pescatori “Mare Blu” e Cooperativa Pescatori “La Pescatrice” hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del Decreto Direttoriale del 26 giugno 2023, prot. n. 0331711, nella parte relativa all’attribuzione delle quote individuali alle società ricorrenti, con conseguente rideterminazione delle quote di cattura del ER RO ( Aristaemorpha foliacea - ARS) e del ER VI ( Aristeus antennatus - ARA) per ciascun peschereccio.
Le Società ricorrenti hanno premesso, in punto di fatto, che in applicazione della normativa europea e, in particolare, del Regolamento (UE) 2019/1022, il 26 giugno 2023 è stato adottato il Decreto Direttoriale prot. n. 0331711 di ripartizione, tra i pescherecci inseriti nell'elenco definitivo delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, del limite complessivo di tonnellate attribuito all'Italia per l'annualità 2023.
Tale attribuzione, secondo la prospettazione delle Società ricorrente, sarebbe viziata da profili di illegittimità, in quanto gravata da errori di valutazione, carenze motivazionali e dall'assenza di criteri certi e trasparenti; criticità che si sarebbero già manifestate nella determinazione delle quote relative alle precedenti annualità e che sarebbero state reiterate nella presente decretazione da parte del MASAF.
Nel dettaglio, per l'annualità 2023 le Società ricorrenti hanno ottenuto le seguenti attribuzioni: alla M/B “San Gaetano”, della Cooperativa Pescatori “Mare Blu” è stato riconosciuto un quantitativo di Kg. 1201,99; alla M/B “Papà Carmelo” della Cooperativa Pescatori “La Pescatrice”, è stato riconosciuto un quantitativo di Kg. 3880,14.
Tali attribuzioni sarebbero erronee, poiché le quote avrebbero dovuto essere calcolate sulla media del biennio 2018-2019, applicando poi una riduzione del 7% prevista dal Regolamento UE n. 195/2023, mentre nel provvedimento impugnato si sarebbe fatto riferimento al biennio 2020 - 2021, caratterizzato da una contrazione del pescato in ragione dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19.
Per tali motivi, alla “Papà Carmelo” spetterebbe una quota di kg 5.238,31, anziché kg 3.880,14, con una differenza di kg 1.358,17; alla “San Gaetano”, la quota corretta sarebbe stata kg 4.436,44, anziché kg 1.201,99, con una differenza di kg 3.234,45.
Tanto premesso, le parti ricorrenti hanno articolato le seguenti censure sinteticamente rubricate.
1.1. Con il primo motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere - erroneità dei presupposti - erronea e insufficiente motivazione - irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, contraddittorietà ed illogicità manifesta - VIzione del dovere di buona amministrazione e dei parametri di sostenibilità economica - difetto di istruttoria nonostante i ricorsi proposti dalle Società interessate per l'esatta determinazione delle annualità e delle quote - ingiustizia grave e manifesta.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la illiceità della determinazione di cui al Decreto Direttoriale, responsabilità dell'amministrazione e conseguente risarcimento dei danni.
Per tali motivi, le Società ricorrenti hanno chiesto accertarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato e condannarsi il Ministero intimato al risarcimento del danno per equivalente monetario.
2. In data 24 ottobre 2023 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. Con memoria depositata il 16 gennaio 2025, l’Amministrazione resistente ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e in subordine, per il rigetto.
4. Con apposita istanza notificata il 7 febbraio 2025, le Società ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a..
5. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia al ricorso.
Ed invero, il Collegio prende atto che, con apposito atto notificato il 7 febbraio 2025 le Società ricorrenti hanno - ritualmente - dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex artt. 84 e 35, comma 2, lett. c ) del c.p.a., con esonero da parte del Tribunale di ogni valutazione nel merito.
6. Tenuto conto del peculiare contegno processuale delle parti e delle difese svolte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al gravame della parte ricorrente e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c ) del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO