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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1916/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
e ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. DACONTO ANDREA, domiciliati in CANCELLERIA
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELLA CORTE Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1916/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio chiedendo la Parte_3 Parte_2 Controparte_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti per il mancato completamento delle opere appaltate entro il termine pattuito del 31/12/2019; danni quantificati nella somma di euro 72.359,97, pari al corrispettivo asseritamente versato in eccedenza per i lavori d'appalto effettivamente eseguiti dalla società, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. si è costituita contestando le avverse deduzioni e deducendo di avere eseguito Controparte_1
lavori per gli acconti ricevuti, pari a complessivi euro 104.000,00, nonché sostenendo di non avere completato le opere stante la mancata predisposizione del computo metrico estimativo da parte dei committenti ed a fronte delle sempre più pressanti richieste di modifiche e variazioni provenienti dalla committente, a seguito delle quali la ditta si trovava costretta ad anticipare consistenti somme di denaro senza avere contezza né della quantità di lavoro né della tempistica richiesta per eseguirlo.
Conseguentemente la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla rimozione degli effetti pregiudizievoli ed al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione del sequestro conservativo ottenuto.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente, vanno respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti, dovendo la causa essere decisa sulla base dei documenti prodotti.
In particolare, quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta, si ritiene che i capitoli 1, 2,
3 e 7 di memoria istruttoria non siano ammissibili, ex art. 2722 c.c., avendo ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento (contratto d'appalto); che i capitoli 4, 5 e 6 siano generici;
che, infine, il cap. 8 sia irrilevante ai fini del decidere.
Nel merito, la presente controversia verte unicamente sull'entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice e sulla effettiva sussistenza del diritto dell' e della , che Pt_3 Pt_2
pacificamente hanno corrisposto, a acconti per euro 104.000,00, al risarcimento Controparte_1 dei danni in misura pari all'eccedenza versata, per mancato completamento dell'opera addebitabile all'appaltatrice medesima, nel termine pattuito del 31/12/2019.
In proposito, si osserva che parte attrice ha prodotto sia il computo metrico del novembre 2018
(doc. 12) che il contratto d'appalto del 17.12.2018 (doc. 4), nel quale le parti danno atto che il computo metrico è ad esso allegato e che è già stato consegnato all'appaltatore. Le eccezioni sollevate dalla convenuta riguardo alle ragioni dell'interruzione dei lavori per mancata predisposizione del computo metrico, pertanto, non sono fondate. Con riguardo all'entità dei lavori svolti, la Ctu estimativa ha verificato l'esecuzione di lavori per la complessiva somma di euro 42.099,19, Iva inclusa. Nessuna osservazione è stata sollevata da parte attrice sulle conclusioni del Ctu.
Al contrario, il consulente tecnico di parte convenuta ha sollevato osservazioni in merito alla mancata considerazione, in Ctu, di acquisti fatti da CMG per il cantiere, di cui alle fatture prodotte in giudizio.
In proposito, tuttavia, si osserva che le fatture prodotte dalla società convenuta (BE, NE e
ET) sono finalizzate a contestare la completezza del computo metrico prodotto in giudizio dagli attori, ma tali contestazioni sono prive di pregio posto che vi è prova documentale che il computo metrico è stato allegato al contratto e, dunque, approvato dalle parti.
Si osserva, infine, che il Ctu, nella propria stima, ha tenuto conto dei costi degli oneri per noli
(“Eventuali oneri per noli sono già compresi nei prezzi esposti per opera compiuta”), mentre ha dato atto che non sono stati rinvenuti sul luogo “materiali a piè d'opera”.
Si ritiene, pertanto, che la stima effettuata dal Ctu sull'entità dei lavori eseguiti e sull'entità del corrispettivo per essi dovuto, sia corretta.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che rispetto ai lavori eseguiti, abbia Controparte_1
percepito il maggior importo di euro 61.900,81 (= euro 104.000,00 - 42.099,19) e che sia responsabile del mancato completamento dei lavori appaltati, avendo abbandonato ingiustificatamente il cantiere.
Di conseguenza, si ritiene che la società convenuta debba essere condannata a risarcire i danni subiti dagli attori per inadempimento contrattuale, pari alla suddetta somma di euro 61.900,81.
Nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, non essendo stata formulata specifica domanda.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche con riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna, per inadempimento contrattuale,
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti Controparte_1
da e che liquida nella complessiva somma di euro 61.900,81. Parte_3 Parte_2
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
19.327,00, per onorari, ed euro 1.192,50, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 12/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
e ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. DACONTO ANDREA, domiciliati in CANCELLERIA
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELLA CORTE Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 1916/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio chiedendo la Parte_3 Parte_2 Controparte_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti per il mancato completamento delle opere appaltate entro il termine pattuito del 31/12/2019; danni quantificati nella somma di euro 72.359,97, pari al corrispettivo asseritamente versato in eccedenza per i lavori d'appalto effettivamente eseguiti dalla società, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. si è costituita contestando le avverse deduzioni e deducendo di avere eseguito Controparte_1
lavori per gli acconti ricevuti, pari a complessivi euro 104.000,00, nonché sostenendo di non avere completato le opere stante la mancata predisposizione del computo metrico estimativo da parte dei committenti ed a fronte delle sempre più pressanti richieste di modifiche e variazioni provenienti dalla committente, a seguito delle quali la ditta si trovava costretta ad anticipare consistenti somme di denaro senza avere contezza né della quantità di lavoro né della tempistica richiesta per eseguirlo.
Conseguentemente la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla rimozione degli effetti pregiudizievoli ed al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione del sequestro conservativo ottenuto.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente, vanno respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti, dovendo la causa essere decisa sulla base dei documenti prodotti.
In particolare, quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta, si ritiene che i capitoli 1, 2,
3 e 7 di memoria istruttoria non siano ammissibili, ex art. 2722 c.c., avendo ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento (contratto d'appalto); che i capitoli 4, 5 e 6 siano generici;
che, infine, il cap. 8 sia irrilevante ai fini del decidere.
Nel merito, la presente controversia verte unicamente sull'entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice e sulla effettiva sussistenza del diritto dell' e della , che Pt_3 Pt_2
pacificamente hanno corrisposto, a acconti per euro 104.000,00, al risarcimento Controparte_1 dei danni in misura pari all'eccedenza versata, per mancato completamento dell'opera addebitabile all'appaltatrice medesima, nel termine pattuito del 31/12/2019.
In proposito, si osserva che parte attrice ha prodotto sia il computo metrico del novembre 2018
(doc. 12) che il contratto d'appalto del 17.12.2018 (doc. 4), nel quale le parti danno atto che il computo metrico è ad esso allegato e che è già stato consegnato all'appaltatore. Le eccezioni sollevate dalla convenuta riguardo alle ragioni dell'interruzione dei lavori per mancata predisposizione del computo metrico, pertanto, non sono fondate. Con riguardo all'entità dei lavori svolti, la Ctu estimativa ha verificato l'esecuzione di lavori per la complessiva somma di euro 42.099,19, Iva inclusa. Nessuna osservazione è stata sollevata da parte attrice sulle conclusioni del Ctu.
Al contrario, il consulente tecnico di parte convenuta ha sollevato osservazioni in merito alla mancata considerazione, in Ctu, di acquisti fatti da CMG per il cantiere, di cui alle fatture prodotte in giudizio.
In proposito, tuttavia, si osserva che le fatture prodotte dalla società convenuta (BE, NE e
ET) sono finalizzate a contestare la completezza del computo metrico prodotto in giudizio dagli attori, ma tali contestazioni sono prive di pregio posto che vi è prova documentale che il computo metrico è stato allegato al contratto e, dunque, approvato dalle parti.
Si osserva, infine, che il Ctu, nella propria stima, ha tenuto conto dei costi degli oneri per noli
(“Eventuali oneri per noli sono già compresi nei prezzi esposti per opera compiuta”), mentre ha dato atto che non sono stati rinvenuti sul luogo “materiali a piè d'opera”.
Si ritiene, pertanto, che la stima effettuata dal Ctu sull'entità dei lavori eseguiti e sull'entità del corrispettivo per essi dovuto, sia corretta.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che rispetto ai lavori eseguiti, abbia Controparte_1
percepito il maggior importo di euro 61.900,81 (= euro 104.000,00 - 42.099,19) e che sia responsabile del mancato completamento dei lavori appaltati, avendo abbandonato ingiustificatamente il cantiere.
Di conseguenza, si ritiene che la società convenuta debba essere condannata a risarcire i danni subiti dagli attori per inadempimento contrattuale, pari alla suddetta somma di euro 61.900,81.
Nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, non essendo stata formulata specifica domanda.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche con riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna, per inadempimento contrattuale,
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti Controparte_1
da e che liquida nella complessiva somma di euro 61.900,81. Parte_3 Parte_2
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
19.327,00, per onorari, ed euro 1.192,50, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 12/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi