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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 6918/2020
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica nella persona EL Giudice Dott. Luca Deli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. depositato in data 02/11/2020 da:
(C.F. e P.IVA in persona EL legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Rocco Filardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Carpi;
– RICORRENTE –
contro
(P. IVA in persona EL legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Andrea Bollani (C.F. ) e Davide Bollani (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in LO EL RD;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) PRELIMINARMENTE
Ritenere conforme al disposto ELl'art. 702 bis c.p.c il ricorso introduttivo anche in considerazione dei disposti EL giudice investito ELla trattazione che ha ritenuto superflue ulteriori prove ed egli stesso ha formulato ipotesi di soluzione con tutti gli elementi probatori portati alla sua analisi.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 2) ANCORA PRELIMINARMENTE
Disporre con provvedimento immediato che la l' ritiri senza indugio la macchina Controparte_2
de qua rendendo immediatamente disponibile lo spazio aziendale da essa occupato, limitando così i danni ad oggi arrecati e subendi.
3) NEL MERITO
Dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra la e la Parte_1 Parte_2
[... con sede in LO EL RD (BS) Via Campagna sopra 20/E.c.f.e P. VA , in P.IVA_3
persona EL legale rappresentante pro tempore, relativo alla macchina RAS 79.22 Matricola: 5983
Data costruzione: 2005 per palmare e riconosciuto inadempimento ELla stessa che ha CP_1
venduto come revisionata la macchina de qua,che appare non esserlo stata e non è stato dimostrato che fosse stata revisionata dopo averla ritirata dalla società MO Forno sas a cui l'aveva venduta precedentemente e che l'aveva usata per anni prima di venderla alla e Parte_1
comunque pregna di difetti poi riconosciuti che ne hanno impedito la funzione e funzionalità ab origine ed in prosieguo e la restituzione ELla somma versata pari ad € 240.000 oltre interessi e rivalutazione dalla data EL versamento di tale somma all'effettivo saldo.
4) Considerato il comportamento ELla successivamente al riconoscimento EL proprio CP_1
inadempimento ed alle dilazioni relative al ritiro ELla macchina come richiesto ed al rimborso ELle somme corrisposte dalla si chiede che il Tribunale di Treviso voglia disporre la Parte_1 pubblicazione ELl'emananda sentenza su giornali regionali di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia
Giulia sul giornale nazionale Corriere ELla Sera e ad esclusivo onere ELla CP_1
Con espressa riserva di richiedere, in separato giudizio, il risarcimento ELla interezza dei danni subiti ad oggi ed ancora subendi per responsabilità esclusiva ELla e provocati CP_1 dall'inadempimento ELla stessa società venditrice e dal mancato ritiro ELl'impianto che ha impedito l'utilizzazione ELlo spazio aziendale.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per tutti i vari gradi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed ex art.96 c.p.c.
Per parte resistente:
In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato avvio ELla mediazione ELegata dal giudice nel temine prescritto.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente perché infondate in fatto o in diritto per le argomentazioni esposte e anche per intervenuta decadenza e /o prescrizione.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 In via riconvenzionale: condannare in persona EL legale rappresentate pro tempore Parte_1
a pagare ad la somma di euro 528000 quale saldo ELla fornitura ricevuta e in forza CP_1
ELla fattura n.a716.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria n.183 VI comma cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato, la società adiva il Tribunale di Treviso esponendo Parte_1
di avere acquistato dalla una macchina RAS MULTIBEN CETER 79.2, anno di CP_1 costruzione 2005, mediante contratto confermato il 6 giugno 2019, per un prezzo di € 292.800,00.
Parte ricorrente dichiarava di avere versato un acconto di € 240.000,00 il 18.06.2019, mentre la parte convenuta affermava che un saldo di € 52.800,00 non risultava pagato. La macchina veniva consegnata e installata il 28 giugno 2019.
Parte ricorrente affermava che la macchina era stata garantita come revisionata dalla casa madre tedesca e in perfetto ordine e come nuova. Tuttavia, la macchina presentava continui malfunzionamenti nonostante molteplici interventi operati da CP_1
sosteneva che la macchina non fosse mai stata revisionata dalla casa madre tedesca e Parte_1
catalogava la vendita come aliud pro alio. contestava tale assunto e la configurazione di aliud pro alio, sostenendo che la revisione CP_1
documentata fosse avvenuta nel 2014 e che revisione non significasse rifacimento integrale a nuovo. affermava inoltre che al momento ELl'installazione il bene era funzionante, pur CP_1
necessitando di interventi. Gli interventi eseguiti riguardavano la sostituzione di sensori e componenti usurati, a carico di e il macchinario funzionava dopo tali interventi. CP_1
Al contrario, sosteneva che le problematiche fossero evidentemente connesse all'usura e CP_1
vetustà EL bene usato EL 2005, e che la vendita di bene usato comportasse una promessa EL venditore determinata dallo stato EL bene conseguente al suo uso.
A fronte di ciò, dichiarava risolto il contratto per inadempimento e richiedeva il ritiro Parte_1
ELla macchina e la restituzione ELle somme pagate.
Si teneva un incontro a Mantova tra le parti e i rispettivi difensori nel tentativo di raggiungere una soluzione stragiudiziale. proponeva diverse soluzioni, tra cui la risoluzione consensuale CP_1
con restituzione EL prezzo e rimborso spese. , tramite e-mail EL 29 luglio 2019, Parte_1
rispondeva accettando un tentativo di sistemazione da parte di a suo rischio e pericolo, CP_1
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 specificando che, in caso di mancato funzionamento a breve, la macchina avrebbe dovuto essere ritirata e la somma pagata restituita. interpretava tale comunicazione e i successivi interventi come un riconoscimento Parte_1
ELl'inadempimento e un tentativo di adempimento, non una novazione contrattuale. CP_1 invece, contestava tale interpretazione, affermando che l'e-mail fosse volta ad accontentare il cliente senza ammissione di inadempimento o di mancata revisione, e che in tale comunicazione si dava atto che la macchina era stata revisionata dalla casa madre.
Nel tentativo di accertare i difetti e dimostrare la non funzionalità, invitava a Parte_1 CP_1
partecipare a una perizia congiunta il 22/06/2020, durante la quale la macchina non completava l'“azzeramento degli assi”; problema che dichiarava di avere già lamentato con e-mail Parte_1
EL 19/12/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/03/2021 eccepiva la decadenza e CP_1
la prescrizione ELl'azione promossa da , argomentando sul decorso dei termini legali Parte_1
(quasi 17 mesi o oltre un anno e mezzo) rispetto alla data di consegna ELla macchina (luglio 2019)
e alla notifica EL ricorso (novembre 2020), ai sensi ELl'art. 1495, comma 3, cod. civ. e sostenendo che l'onere EL compratore era quello di provare il momento ELla scoperta EL vizio ai fini ELla tempestività ELla denuncia entro otto giorni. argomentava inoltre che la vendita riguardava un bene usato EL 2005, soggetto a specifica CP_1
normativa, per cui la promessa EL venditore era determinata dallo stato EL bene conseguente al suo uso e le relative qualità si intendevano ridotte in ragione ELl'usura. Pertanto, spettava al compratore l'onere di provare l'esistenza dei vizi, che questi non fossero causati da usura o vetustà ma fossero addebitabili al venditore, e la loro gravità tale da giustificare la risoluzione, affermando che non avesse fornito tale prova. Parte_1
La resistente richiamava anche l'applicazione ELla clausola “visto e piaciuto”, che, in quanto non clausola di stile e inserita in una contrattazione “elementare”, limiterebbe la garanzia per vizi nella vendita di cosa usata.
In conclusione, parte convenuta chiedeva in subordine il mutamento EL rito da sommario ad ordinario in ragione ELla complessità e ELla necessità di attività istruttoria, mentre parte ricorrente si opponeva, ritenendo il rito sommario appropriato e l'istruttoria ultronea alla luce ELle prove già fornite.
All'udienza di prima comparizione ELle parti EL 15/04/2021 il Giudice disponeva il mutamento di rito e fissava successiva udienza, all'esito ELla quale, attesa la concorde richiesta ELle parti,
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Alla successiva udienza EL 14/04/2022 il Giudice formulava proposta di conciliazione che veniva tuttavia accettata dalla sola ricorrente.
Dato atto il Giudice, assegnati i termini per introdurre la mediazione obbligatoria, rinviava la causa per verificarne il relativo esito. Alla successiva udienza ELl'11/05/2023, preso atto che le parti non erano addivenute al bonario componimento ELla controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione ELle conclusioni all'08/02/2024.
Medio tempore, causa trasferimento EL Giudice assegnatario EL fascicolo ad altra Sezione, la presente causa veniva riassegnata.
Infine, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. EL 16/09/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
Motivi ELla decisione
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla natura EL vizio e l'inadempimento di CP_1
Il cuore ELla controversia risiede nella asserita consegna, da parte di di un bene CP_1
radicalmente diverso da quello promesso, configurando un'ipotesi di aliud pro alio. Parte_1
ha acquistato una macchina RAS 79.22 con la garanzia esplicita che fosse stata "revisionata dalla casa madre" e, quindi, "perfettamente in ordine e come nuova". Tale garanzia costituisce un elemento essenziale EL sinallagma contrattuale, incidendo sulla volontà stessa ELl'acquirente, che confidava di ricevere un bene usato ma riportato a piena efficienza e affidabilità.
Le risultanze processuali, tuttavia, dimostrano in modo inequivocabile che tale garanzia è stata violata. Non solo la macchina ha manifestato da subito gravi e persistenti difetti, ma è emerso che
Contr l'unica revisione effettuata dalla casa madre risaliva al lontano 2014, prima ELla vendita a un precedente acquirente (MO NI sas). non ha fornito alcuna prova di una revisione CP_1
successiva, né tantomeno di una revisione effettuata prima ELla consegna a nel 2019. Parte_1
Vendere nel 2019 un macchinario come "revisionato" sulla base di un intervento EL 2014, seguito da anni di utilizzo da parte di terzi, costituisce una palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che una falsa rappresentazione ELla realtà.
La macchina consegnata, quindi, non era semplicemente affetta da vizi, ma era un bene diverso per qualità essenziali e funzionalità da quello pattuito. Tale diversità è talmente radicale da integrare la
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 fattispecie ELl' aliud pro alio, che si configura quando la cosa consegnata appartenga a un genere EL tutto diverso o, come nella vicenda , sia priva ELle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni ELl'acquirente, che costituiscono gli specifici motivi che lo hanno indotto all'acquisto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata appartenga ad un genere diverso da quello pattuito, ma anche quando sia assolutamente priva ELle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni ELl'acquirente"
(Cass. Civ., n. 2313/2016; Cass. Civ., n. 10916/2011 ). Nel caso di specie, un macchinario venduto come "revisionato" e risultato, invece, non solo non revisionato di recente ma anche persistentemente non funzionante, rientra appieno in tale categoria.
2. Sul riconoscimento ELl'inadempimento da parte di CP_1
L'elemento che suggella la fondatezza ELla domanda attorea è il comportamento tenuto dalla stessa all'indomani ELle contestazioni. Con mail datata 29 luglio 2019, l'amministratore CP_1
ELla convenuta, Sig. scriveva a : "Mi scuso per l'accaduto EL mal Controparte_4 Parte_1
funzionamento... La macchina è stata comprata da noi come macchina revisionata in casa madre...
Per ovviare alla situazione le offriamo 3 soluzioni: -CI RIPRENDIAMO LA MACCHINA E
RESTITUIAMO LA CIFRA PAGATA... -INTERVENIAMO... PER SOSTITUIRE I
COMPONENTI DIFETTOSI... -VI SOSTITUISCO LA MACCHINA...".
Questa comunicazione ha un valore confessorio stragiudiziale di portata decisiva. Essa non solo ammette il "mal funzionamento" ma, offrendo come prima opzione il ritiro EL bene e la restituzione EL prezzo, riconosce implicitamente la gravità ELl'inadempimento e la fondatezza ELle lamentele di . Tale riconoscimento vanifica ogni tentativo successivo di trincerarsi dietro clausole di Parte_1
stile o eccezioni formali.
Inoltre, i ripetuti tentativi di riparazione, protrattisi per circa sette mesi (da luglio 2019 a gennaio
2020) e risultati costantemente inutili, costituiscono facta concludentia che confermano sia l'esistenza dei vizi sia il loro riconoscimento da parte ELla venditrice. L'inutilità di tali interventi è culminata nell'episodio ELla perizia congiunta EL 22 giugno 2020, durante la quale il macchinario non è neppure stato avviato, con il tecnico ELla stessa che ha ipotizzato un problema ai CP_1
sensori o, significativamente, la "vecchiezza ELla macchina stessa".
3. Sulla infondatezza ELle eccezioni ELla convenuta.
Alla luce di quanto sopra, le eccezioni sollevate da appaiono manifestamente CP_1
infondate.
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 • Eccezione "visto e piaciuto": Tale clausola, quand'anche presente, non può sanare la consegna di aliud pro alio, né può prevalere su una specifica garanzia (la revisione) fornita dalla venditrice. Inoltre, il riconoscimento EL vizio e l'offerta di restituzione EL prezzo, contenuti nella mail EL 29 luglio 2019, costituiscono una rinuncia implicita a far valere tale clausola.
• Eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.: Questa eccezione è inapplicabile nel caso di aliud pro alio, al quale si applica l'ordinaria prescrizione decennale. Ma anche a volerla considerare, essa
è superata dal riconoscimento EL vizio da parte EL venditore, che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "esime il compratore dall'onere ELla denunzia" e impedisce la decorrenza di ogni termine di decadenza o prescrizione (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13294/2005 ). Il riconoscimento è avvenuto con la mail EL 29 luglio 2019 e si è protratto con i tentativi di riparazione. Inoltre, la garanzia era ancora operante al momento ELla richiesta di accertamento congiunto.
• Eccezione di improcedibilità (mediazione): L'eccezione è infondata. In primo luogo, la materia ELla compravendita di beni mobili non rientra tra quelle per cui l'art. 5 EL D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità. In secondo luogo, la mediazione è stata comunque esperita, sebbene su invito EL Giudice. Eventuali ritardi, peraltro giustificati dall'attrice, sono irrilevanti, dato che la condizione, ove richiesta, si intende assolta se la procedura si conclude prima ELl'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. Civ., n. 40035/2021 ), come avvenuto nel caso di specie. Infine, l'eccezione andava sollevata, a pena di decadenza, alla prima udienza, cosa che non risulta.
4. Sulla risoluzione e le conseguenze restitutorie.
L'inadempimento di è grave, essenziale e definitivo. La società venditrice ha CP_1
consegnato un bene diverso da quello pattuito, inidoneo all'uso e privo ELla qualità essenziale garantita (la revisione). Nonostante il riconoscimento iniziale e i tentativi di porvi rimedio, non è riuscita a rendere il bene conforme al contratto. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di risoluzione EL contratto di compravendita per inadempimento ELla venditrice, ai sensi ELl'art. 1453 c.c.
Alla risoluzione consegue l'obbligo per di restituire la somma ricevuta a titolo di CP_1 prezzo, pari a € 240.000,00, oltre agli interessi legali dalla data EL pagamento (18.06.2019) al saldo effettivo. A sua volta, è liberata dall'obbligo di pagare il saldo e Parte_1 CP_1
dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ritiro EL macchinario dai locali ELl'attrice.
Sulla richiesta di pubblicazione ELla sentenza
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 L'attrice ha richiesto, ai sensi ELl'art. 120 c.p.c., che venga ordinata la Parte_1
pubblicazione ELla presente sentenza, per estratto, su alcuni giornali regionali e nazionali, a spese ELla parte convenuta.
Ritiene questo Giudice che tale domanda non possa trovare accoglimento.
Sebbene l'art. 120 c.p.c. conferisca al giudice il potere discrezionale di ordinare la pubblicazione quando la ritenga "opportuna", tale opportunità deve essere attentamente vagliata in relazione alla natura ELla controversia, alla gravità dei fatti e alla necessità di una riparazione che non possa essere integralmente soddisfatta dalle statuizioni principali ELla sentenza.
Nel caso di specie, pur essendo stato accertato il grave inadempimento di CP_1
concretizzatosi nella vendita di aliud pro alio, la controversia mantiene una natura prettamente commerciale e patrimoniale, inerente a un singolo rapporto contrattuale B2B. Le principali conseguenze lesive per sono di natura economica e trovano adeguata, sebbene non Parte_1
esaustiva (vista la riserva per i danni ulteriori), riparazione nella dichiarata risoluzione EL contratto, nell'ordine di restituzione EL cospicuo prezzo versato e nell'obbligo di ritiro EL macchinario.
Non emergono, con la necessaria evidenza, elementi tali da far ritenere che la lesione subita da assuma una connotazione tale (ad esempio, una diffusa lesione ELla reputazione Parte_1
commerciale o un grave turbamento EL mercato) da rendere indispensabile, ai fini riparatori o informativi, la pubblicazione ELla sentenza.
Inoltre, pur non potendosi sottacere il successivo comportamento processuale ed extraprocessuale ELla convenuta, che ha portato al fallimento dei tentativi conciliativi, non si può ignorare che, nell'immediatezza ELla contestazione, con la mail EL 29 luglio 2019, aveva CP_1
quantomeno prospettato, tra le varie opzioni, anche quella EL ritiro ELla macchina con restituzione EL prezzo. Tale iniziale, seppur non concretizzatasi, disponibilità, pur non scalfendo la gravità ELl'inadempimento successivo e la mancata riparazione, contribuisce a ELineare un quadro che non presenta quella particolare gravità o ostinazione ab origine che, in altri contesti (come la concorrenza sleale reiterata o la diffamazione), più frequentemente giustifica il ricorso alla misura eccezionale ELla pubblicazione.
Pertanto, in un bilanciamento degli interessi ELle parti e in applicazione di un principio di proporzionalità tra l'illecito accertato e le forme di tutela concesse, si ritiene che la pubblicazione ELla sentenza sui giornali non sia, nel caso concreto, "opportuna" ai sensi ELl'art. 120
c.p.cBoscarato S.r.l. ha fatto espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, domanda di cui si prende atto.
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto EL valore ELla causa e ELl'attività processuale svolta. Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo con certezza un comportamento ELla convenuta qualificabile come mala fede o colpa grave in senso processuale, pur essendo la sua posizione risultata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 6918/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA risolto, per grave inadempimento ELla convenuta il contratto di compravendita intercorso tra le Parte_2
parti, relativo alla macchina RAS 79.22, Matricola: 5983.
2. CONDANNA a restituire a la somma di € 240.000,00 Parte_2 Parte_1
(duecentoquarantamila/00), oltre interessi legali dalla data EL pagamento (18 giugno 2019) al saldo effettivo.
3. ORDINA ad di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica ELla presente Parte_2
sentenza, al ritiro, a proprie cure e spese, EL macchinario de quo dai locali di Parte_1
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
5. Rigetta la richiesta du pubblicazione ELla presente sentenza .
6. CONDANNA alla rifusione ELle spese di lite sostenute da Parte_2 Parte_1
che si liquidano come segue : Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 EL 13/08/2022)
[...]
Valore ELla causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio ELla controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva EL giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.268,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.690,20
Totale € 12.958,20 oltre contributo unificato, iva e cpa ,
________________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 Così deciso in Treviso, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Il Giudice
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 6918/2020
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica nella persona EL Giudice Dott. Luca Deli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. depositato in data 02/11/2020 da:
(C.F. e P.IVA in persona EL legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Rocco Filardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Carpi;
– RICORRENTE –
contro
(P. IVA in persona EL legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Andrea Bollani (C.F. ) e Davide Bollani (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in LO EL RD;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) PRELIMINARMENTE
Ritenere conforme al disposto ELl'art. 702 bis c.p.c il ricorso introduttivo anche in considerazione dei disposti EL giudice investito ELla trattazione che ha ritenuto superflue ulteriori prove ed egli stesso ha formulato ipotesi di soluzione con tutti gli elementi probatori portati alla sua analisi.
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 2) ANCORA PRELIMINARMENTE
Disporre con provvedimento immediato che la l' ritiri senza indugio la macchina Controparte_2
de qua rendendo immediatamente disponibile lo spazio aziendale da essa occupato, limitando così i danni ad oggi arrecati e subendi.
3) NEL MERITO
Dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra la e la Parte_1 Parte_2
[... con sede in LO EL RD (BS) Via Campagna sopra 20/E.c.f.e P. VA , in P.IVA_3
persona EL legale rappresentante pro tempore, relativo alla macchina RAS 79.22 Matricola: 5983
Data costruzione: 2005 per palmare e riconosciuto inadempimento ELla stessa che ha CP_1
venduto come revisionata la macchina de qua,che appare non esserlo stata e non è stato dimostrato che fosse stata revisionata dopo averla ritirata dalla società MO Forno sas a cui l'aveva venduta precedentemente e che l'aveva usata per anni prima di venderla alla e Parte_1
comunque pregna di difetti poi riconosciuti che ne hanno impedito la funzione e funzionalità ab origine ed in prosieguo e la restituzione ELla somma versata pari ad € 240.000 oltre interessi e rivalutazione dalla data EL versamento di tale somma all'effettivo saldo.
4) Considerato il comportamento ELla successivamente al riconoscimento EL proprio CP_1
inadempimento ed alle dilazioni relative al ritiro ELla macchina come richiesto ed al rimborso ELle somme corrisposte dalla si chiede che il Tribunale di Treviso voglia disporre la Parte_1 pubblicazione ELl'emananda sentenza su giornali regionali di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia
Giulia sul giornale nazionale Corriere ELla Sera e ad esclusivo onere ELla CP_1
Con espressa riserva di richiedere, in separato giudizio, il risarcimento ELla interezza dei danni subiti ad oggi ed ancora subendi per responsabilità esclusiva ELla e provocati CP_1 dall'inadempimento ELla stessa società venditrice e dal mancato ritiro ELl'impianto che ha impedito l'utilizzazione ELlo spazio aziendale.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per tutti i vari gradi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed ex art.96 c.p.c.
Per parte resistente:
In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato avvio ELla mediazione ELegata dal giudice nel temine prescritto.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente perché infondate in fatto o in diritto per le argomentazioni esposte e anche per intervenuta decadenza e /o prescrizione.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 In via riconvenzionale: condannare in persona EL legale rappresentate pro tempore Parte_1
a pagare ad la somma di euro 528000 quale saldo ELla fornitura ricevuta e in forza CP_1
ELla fattura n.a716.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria n.183 VI comma cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato, la società adiva il Tribunale di Treviso esponendo Parte_1
di avere acquistato dalla una macchina RAS MULTIBEN CETER 79.2, anno di CP_1 costruzione 2005, mediante contratto confermato il 6 giugno 2019, per un prezzo di € 292.800,00.
Parte ricorrente dichiarava di avere versato un acconto di € 240.000,00 il 18.06.2019, mentre la parte convenuta affermava che un saldo di € 52.800,00 non risultava pagato. La macchina veniva consegnata e installata il 28 giugno 2019.
Parte ricorrente affermava che la macchina era stata garantita come revisionata dalla casa madre tedesca e in perfetto ordine e come nuova. Tuttavia, la macchina presentava continui malfunzionamenti nonostante molteplici interventi operati da CP_1
sosteneva che la macchina non fosse mai stata revisionata dalla casa madre tedesca e Parte_1
catalogava la vendita come aliud pro alio. contestava tale assunto e la configurazione di aliud pro alio, sostenendo che la revisione CP_1
documentata fosse avvenuta nel 2014 e che revisione non significasse rifacimento integrale a nuovo. affermava inoltre che al momento ELl'installazione il bene era funzionante, pur CP_1
necessitando di interventi. Gli interventi eseguiti riguardavano la sostituzione di sensori e componenti usurati, a carico di e il macchinario funzionava dopo tali interventi. CP_1
Al contrario, sosteneva che le problematiche fossero evidentemente connesse all'usura e CP_1
vetustà EL bene usato EL 2005, e che la vendita di bene usato comportasse una promessa EL venditore determinata dallo stato EL bene conseguente al suo uso.
A fronte di ciò, dichiarava risolto il contratto per inadempimento e richiedeva il ritiro Parte_1
ELla macchina e la restituzione ELle somme pagate.
Si teneva un incontro a Mantova tra le parti e i rispettivi difensori nel tentativo di raggiungere una soluzione stragiudiziale. proponeva diverse soluzioni, tra cui la risoluzione consensuale CP_1
con restituzione EL prezzo e rimborso spese. , tramite e-mail EL 29 luglio 2019, Parte_1
rispondeva accettando un tentativo di sistemazione da parte di a suo rischio e pericolo, CP_1
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 specificando che, in caso di mancato funzionamento a breve, la macchina avrebbe dovuto essere ritirata e la somma pagata restituita. interpretava tale comunicazione e i successivi interventi come un riconoscimento Parte_1
ELl'inadempimento e un tentativo di adempimento, non una novazione contrattuale. CP_1 invece, contestava tale interpretazione, affermando che l'e-mail fosse volta ad accontentare il cliente senza ammissione di inadempimento o di mancata revisione, e che in tale comunicazione si dava atto che la macchina era stata revisionata dalla casa madre.
Nel tentativo di accertare i difetti e dimostrare la non funzionalità, invitava a Parte_1 CP_1
partecipare a una perizia congiunta il 22/06/2020, durante la quale la macchina non completava l'“azzeramento degli assi”; problema che dichiarava di avere già lamentato con e-mail Parte_1
EL 19/12/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/03/2021 eccepiva la decadenza e CP_1
la prescrizione ELl'azione promossa da , argomentando sul decorso dei termini legali Parte_1
(quasi 17 mesi o oltre un anno e mezzo) rispetto alla data di consegna ELla macchina (luglio 2019)
e alla notifica EL ricorso (novembre 2020), ai sensi ELl'art. 1495, comma 3, cod. civ. e sostenendo che l'onere EL compratore era quello di provare il momento ELla scoperta EL vizio ai fini ELla tempestività ELla denuncia entro otto giorni. argomentava inoltre che la vendita riguardava un bene usato EL 2005, soggetto a specifica CP_1
normativa, per cui la promessa EL venditore era determinata dallo stato EL bene conseguente al suo uso e le relative qualità si intendevano ridotte in ragione ELl'usura. Pertanto, spettava al compratore l'onere di provare l'esistenza dei vizi, che questi non fossero causati da usura o vetustà ma fossero addebitabili al venditore, e la loro gravità tale da giustificare la risoluzione, affermando che non avesse fornito tale prova. Parte_1
La resistente richiamava anche l'applicazione ELla clausola “visto e piaciuto”, che, in quanto non clausola di stile e inserita in una contrattazione “elementare”, limiterebbe la garanzia per vizi nella vendita di cosa usata.
In conclusione, parte convenuta chiedeva in subordine il mutamento EL rito da sommario ad ordinario in ragione ELla complessità e ELla necessità di attività istruttoria, mentre parte ricorrente si opponeva, ritenendo il rito sommario appropriato e l'istruttoria ultronea alla luce ELle prove già fornite.
All'udienza di prima comparizione ELle parti EL 15/04/2021 il Giudice disponeva il mutamento di rito e fissava successiva udienza, all'esito ELla quale, attesa la concorde richiesta ELle parti,
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Alla successiva udienza EL 14/04/2022 il Giudice formulava proposta di conciliazione che veniva tuttavia accettata dalla sola ricorrente.
Dato atto il Giudice, assegnati i termini per introdurre la mediazione obbligatoria, rinviava la causa per verificarne il relativo esito. Alla successiva udienza ELl'11/05/2023, preso atto che le parti non erano addivenute al bonario componimento ELla controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione ELle conclusioni all'08/02/2024.
Medio tempore, causa trasferimento EL Giudice assegnatario EL fascicolo ad altra Sezione, la presente causa veniva riassegnata.
Infine, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. EL 16/09/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
Motivi ELla decisione
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla natura EL vizio e l'inadempimento di CP_1
Il cuore ELla controversia risiede nella asserita consegna, da parte di di un bene CP_1
radicalmente diverso da quello promesso, configurando un'ipotesi di aliud pro alio. Parte_1
ha acquistato una macchina RAS 79.22 con la garanzia esplicita che fosse stata "revisionata dalla casa madre" e, quindi, "perfettamente in ordine e come nuova". Tale garanzia costituisce un elemento essenziale EL sinallagma contrattuale, incidendo sulla volontà stessa ELl'acquirente, che confidava di ricevere un bene usato ma riportato a piena efficienza e affidabilità.
Le risultanze processuali, tuttavia, dimostrano in modo inequivocabile che tale garanzia è stata violata. Non solo la macchina ha manifestato da subito gravi e persistenti difetti, ma è emerso che
Contr l'unica revisione effettuata dalla casa madre risaliva al lontano 2014, prima ELla vendita a un precedente acquirente (MO NI sas). non ha fornito alcuna prova di una revisione CP_1
successiva, né tantomeno di una revisione effettuata prima ELla consegna a nel 2019. Parte_1
Vendere nel 2019 un macchinario come "revisionato" sulla base di un intervento EL 2014, seguito da anni di utilizzo da parte di terzi, costituisce una palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che una falsa rappresentazione ELla realtà.
La macchina consegnata, quindi, non era semplicemente affetta da vizi, ma era un bene diverso per qualità essenziali e funzionalità da quello pattuito. Tale diversità è talmente radicale da integrare la
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 fattispecie ELl' aliud pro alio, che si configura quando la cosa consegnata appartenga a un genere EL tutto diverso o, come nella vicenda , sia priva ELle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni ELl'acquirente, che costituiscono gli specifici motivi che lo hanno indotto all'acquisto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata appartenga ad un genere diverso da quello pattuito, ma anche quando sia assolutamente priva ELle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni ELl'acquirente"
(Cass. Civ., n. 2313/2016; Cass. Civ., n. 10916/2011 ). Nel caso di specie, un macchinario venduto come "revisionato" e risultato, invece, non solo non revisionato di recente ma anche persistentemente non funzionante, rientra appieno in tale categoria.
2. Sul riconoscimento ELl'inadempimento da parte di CP_1
L'elemento che suggella la fondatezza ELla domanda attorea è il comportamento tenuto dalla stessa all'indomani ELle contestazioni. Con mail datata 29 luglio 2019, l'amministratore CP_1
ELla convenuta, Sig. scriveva a : "Mi scuso per l'accaduto EL mal Controparte_4 Parte_1
funzionamento... La macchina è stata comprata da noi come macchina revisionata in casa madre...
Per ovviare alla situazione le offriamo 3 soluzioni: -CI RIPRENDIAMO LA MACCHINA E
RESTITUIAMO LA CIFRA PAGATA... -INTERVENIAMO... PER SOSTITUIRE I
COMPONENTI DIFETTOSI... -VI SOSTITUISCO LA MACCHINA...".
Questa comunicazione ha un valore confessorio stragiudiziale di portata decisiva. Essa non solo ammette il "mal funzionamento" ma, offrendo come prima opzione il ritiro EL bene e la restituzione EL prezzo, riconosce implicitamente la gravità ELl'inadempimento e la fondatezza ELle lamentele di . Tale riconoscimento vanifica ogni tentativo successivo di trincerarsi dietro clausole di Parte_1
stile o eccezioni formali.
Inoltre, i ripetuti tentativi di riparazione, protrattisi per circa sette mesi (da luglio 2019 a gennaio
2020) e risultati costantemente inutili, costituiscono facta concludentia che confermano sia l'esistenza dei vizi sia il loro riconoscimento da parte ELla venditrice. L'inutilità di tali interventi è culminata nell'episodio ELla perizia congiunta EL 22 giugno 2020, durante la quale il macchinario non è neppure stato avviato, con il tecnico ELla stessa che ha ipotizzato un problema ai CP_1
sensori o, significativamente, la "vecchiezza ELla macchina stessa".
3. Sulla infondatezza ELle eccezioni ELla convenuta.
Alla luce di quanto sopra, le eccezioni sollevate da appaiono manifestamente CP_1
infondate.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 • Eccezione "visto e piaciuto": Tale clausola, quand'anche presente, non può sanare la consegna di aliud pro alio, né può prevalere su una specifica garanzia (la revisione) fornita dalla venditrice. Inoltre, il riconoscimento EL vizio e l'offerta di restituzione EL prezzo, contenuti nella mail EL 29 luglio 2019, costituiscono una rinuncia implicita a far valere tale clausola.
• Eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.: Questa eccezione è inapplicabile nel caso di aliud pro alio, al quale si applica l'ordinaria prescrizione decennale. Ma anche a volerla considerare, essa
è superata dal riconoscimento EL vizio da parte EL venditore, che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "esime il compratore dall'onere ELla denunzia" e impedisce la decorrenza di ogni termine di decadenza o prescrizione (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13294/2005 ). Il riconoscimento è avvenuto con la mail EL 29 luglio 2019 e si è protratto con i tentativi di riparazione. Inoltre, la garanzia era ancora operante al momento ELla richiesta di accertamento congiunto.
• Eccezione di improcedibilità (mediazione): L'eccezione è infondata. In primo luogo, la materia ELla compravendita di beni mobili non rientra tra quelle per cui l'art. 5 EL D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità. In secondo luogo, la mediazione è stata comunque esperita, sebbene su invito EL Giudice. Eventuali ritardi, peraltro giustificati dall'attrice, sono irrilevanti, dato che la condizione, ove richiesta, si intende assolta se la procedura si conclude prima ELl'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. Civ., n. 40035/2021 ), come avvenuto nel caso di specie. Infine, l'eccezione andava sollevata, a pena di decadenza, alla prima udienza, cosa che non risulta.
4. Sulla risoluzione e le conseguenze restitutorie.
L'inadempimento di è grave, essenziale e definitivo. La società venditrice ha CP_1
consegnato un bene diverso da quello pattuito, inidoneo all'uso e privo ELla qualità essenziale garantita (la revisione). Nonostante il riconoscimento iniziale e i tentativi di porvi rimedio, non è riuscita a rendere il bene conforme al contratto. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di risoluzione EL contratto di compravendita per inadempimento ELla venditrice, ai sensi ELl'art. 1453 c.c.
Alla risoluzione consegue l'obbligo per di restituire la somma ricevuta a titolo di CP_1 prezzo, pari a € 240.000,00, oltre agli interessi legali dalla data EL pagamento (18.06.2019) al saldo effettivo. A sua volta, è liberata dall'obbligo di pagare il saldo e Parte_1 CP_1
dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ritiro EL macchinario dai locali ELl'attrice.
Sulla richiesta di pubblicazione ELla sentenza
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 L'attrice ha richiesto, ai sensi ELl'art. 120 c.p.c., che venga ordinata la Parte_1
pubblicazione ELla presente sentenza, per estratto, su alcuni giornali regionali e nazionali, a spese ELla parte convenuta.
Ritiene questo Giudice che tale domanda non possa trovare accoglimento.
Sebbene l'art. 120 c.p.c. conferisca al giudice il potere discrezionale di ordinare la pubblicazione quando la ritenga "opportuna", tale opportunità deve essere attentamente vagliata in relazione alla natura ELla controversia, alla gravità dei fatti e alla necessità di una riparazione che non possa essere integralmente soddisfatta dalle statuizioni principali ELla sentenza.
Nel caso di specie, pur essendo stato accertato il grave inadempimento di CP_1
concretizzatosi nella vendita di aliud pro alio, la controversia mantiene una natura prettamente commerciale e patrimoniale, inerente a un singolo rapporto contrattuale B2B. Le principali conseguenze lesive per sono di natura economica e trovano adeguata, sebbene non Parte_1
esaustiva (vista la riserva per i danni ulteriori), riparazione nella dichiarata risoluzione EL contratto, nell'ordine di restituzione EL cospicuo prezzo versato e nell'obbligo di ritiro EL macchinario.
Non emergono, con la necessaria evidenza, elementi tali da far ritenere che la lesione subita da assuma una connotazione tale (ad esempio, una diffusa lesione ELla reputazione Parte_1
commerciale o un grave turbamento EL mercato) da rendere indispensabile, ai fini riparatori o informativi, la pubblicazione ELla sentenza.
Inoltre, pur non potendosi sottacere il successivo comportamento processuale ed extraprocessuale ELla convenuta, che ha portato al fallimento dei tentativi conciliativi, non si può ignorare che, nell'immediatezza ELla contestazione, con la mail EL 29 luglio 2019, aveva CP_1
quantomeno prospettato, tra le varie opzioni, anche quella EL ritiro ELla macchina con restituzione EL prezzo. Tale iniziale, seppur non concretizzatasi, disponibilità, pur non scalfendo la gravità ELl'inadempimento successivo e la mancata riparazione, contribuisce a ELineare un quadro che non presenta quella particolare gravità o ostinazione ab origine che, in altri contesti (come la concorrenza sleale reiterata o la diffamazione), più frequentemente giustifica il ricorso alla misura eccezionale ELla pubblicazione.
Pertanto, in un bilanciamento degli interessi ELle parti e in applicazione di un principio di proporzionalità tra l'illecito accertato e le forme di tutela concesse, si ritiene che la pubblicazione ELla sentenza sui giornali non sia, nel caso concreto, "opportuna" ai sensi ELl'art. 120
c.p.cBoscarato S.r.l. ha fatto espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, domanda di cui si prende atto.
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto EL valore ELla causa e ELl'attività processuale svolta. Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo con certezza un comportamento ELla convenuta qualificabile come mala fede o colpa grave in senso processuale, pur essendo la sua posizione risultata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 6918/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA risolto, per grave inadempimento ELla convenuta il contratto di compravendita intercorso tra le Parte_2
parti, relativo alla macchina RAS 79.22, Matricola: 5983.
2. CONDANNA a restituire a la somma di € 240.000,00 Parte_2 Parte_1
(duecentoquarantamila/00), oltre interessi legali dalla data EL pagamento (18 giugno 2019) al saldo effettivo.
3. ORDINA ad di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica ELla presente Parte_2
sentenza, al ritiro, a proprie cure e spese, EL macchinario de quo dai locali di Parte_1
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
5. Rigetta la richiesta du pubblicazione ELla presente sentenza .
6. CONDANNA alla rifusione ELle spese di lite sostenute da Parte_2 Parte_1
che si liquidano come segue : Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 EL 13/08/2022)
[...]
Valore ELla causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio ELla controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva EL giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.268,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.690,20
Totale € 12.958,20 oltre contributo unificato, iva e cpa ,
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020 Così deciso in Treviso, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Il Giudice
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6918/2020