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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4805/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/10/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANNA BUONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CA (LU), via Cantore-via dei Balani n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Per_1 nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Loc. Colle Carica n.7/bis a Coreglia Antelminelli
(LU).
2) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità
e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Entrambi i genitori avranno quindi il diritto- Per_1 dovere di educare, istruire e mantenere il figlio.
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio minore, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, senza che ciascun genitore ne discuta preventivamente con . Per_1 4) Il SI. , visto che svolge la propria attività lavorativa a Firenze, presta il proprio Parte_2 consenso affinché la nonna materna e il marito della stessa, SI. , quando la madre Persona_2
SI.ra si trova a lavoro, si occupino del figlio anche per Parte_1 Per_1 accompagnarlo a scuola, riprenderlo e condurlo, qualora vi fosse bisogno, alle varie attività extrascolastiche che lo stesso svolge o svolgerà.
5) Le parti stabiliscono concordemente che il padre potrà vedere presso l'abitazione della
Per_1 nonna materna e del marito della stessa, sita in Via Roma n. 49 Coreglia Antelminelli (LU), i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 20:00, nel caso che in uno o in entrambi i pomeriggi il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro, le parti unitamente concorderanno uno o due pomeriggi alternativi, sempre negli orari indicati, in cui il padre potrà vedere e stare con ,
Per_1 in tali giorni il padre potrà portare con sè per un giro fuori casa o accompagnarlo alle
Per_1 attività sportive praticate dal piccolo, previo accordo preventivo con la madre di che deve
Per_1 essere a conoscenza del luogo in cui il padre porterà il minore. Il SI. poi si impegna e si Pt_2 obbliga in ogni caso a riportare presso l'abitazione della nonna materna o della madre
Per_1 alle ore 20:00, previo accordo tra le parti, affinché il minore trascorra la notte nella casa materna.
6) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e stare con gli Per_1 altri pomeriggi della settimana presso l'abitazione della nonna materna e previo accordo preventivo con la madre, sempre nei modi e nei termini e secondo l'orario indicati al punto 5).
7) Il padre potrà stare con il sabato o la domenica da stabilire alternativamente ogni 15
Per_1 giorni e previo accordo preventivo con la madre, sia riguardo al giorno, sia riguardo al luogo in cui il padre vorrà portare che dovranno quindi essere concordati preventivamente con la
Per_1 madre. In tali giorni dovrà essere riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della
Per_1 madre o della nonna materna alle ore 20.00 (secondo le indicazioni della madre), tranne il giorno di sabato in cui il padre potrà riaccompagnare a casa della nonna materna o della
Per_1 madre(secondo le indicazioni della madre) alle ore 22:00, affinché il piccolo possa trascorrere la notte nell'abitazione materna.
8) I ricorrenti sono in buoni rapporti e adottano uno spirito collaborativo per il bene del piccolo
, gli stessi riconoscono la flessibilità sui giorni di visita del padre al minore, purché sia Per_1 concordato preventivamente con la SI.ra Parte_1
9) passerà le vacanze Natalizie e Pasquali con la madre, il padre potrà trascorrere il Per_1 giorno di Natale e di Pasqua insieme a e alla SI.ra presso l'abitazione della Per_1 Parte_1 nonna materna.
10) Durante gli incontri con il figlio, come specificati nei tempi e nei modi indicati nei punti precedenti, e comunque in ogni caso in presenza di , ciascun genitore si impegna e si Per_1 obbliga a non presentare e/o far conoscere a altri partner presenti e/o futuri. Per_1
11) Le parti concordemente stabiliscono che, qualora la SI.ra sia disponibile, la stessa Parte_1 unitamente al figlio , al SI. e ad una coppia di amici concordemente individuati Per_1 Pt_2 dagli stessi, si potranno recare a Roma per trascorrerVi un fine settimana all'anno a partire dal venerdì pomeriggio e con rientro previsto la domenica sera entro le 20:00. Il SI. si Parte_2 occuperà della prenotazione della struttura ricettiva ( B&B, hotel, appartamento) che sarà individuata su Roma, a scelta della SI.ra per trascorrere il su indicato fine settimana e Parte_1 che dovrà avere due camere separate, i costi della struttura ricettiva individuata saranno a carico del SI. . Il costo della eventuale terza camera matrimoniale sarà a carico della SI.ra Pt_2
Parte_1
12) Nelle vacanze estive degli anni 2025-2026 e 2027 le parti concordemente stabiliscono di trascorrere 7 giorni, nel mese e nei giorni che verranno concordati tra gli stessi in base ai rispettivi impegni di lavoro e comunicati da parte di entrambi entro la fine del mese di gennaio dell'anno in questione, nella località di Fiumaretta di Ameglia, nella Provincia di La Spezia, da sempre meta delle vacanze estive fin dalla nascita di , ove il piccolo alloggerà con la madre Per_1 Per_1 nella casa della pro-zia materna della ricorrente, mentre il SI. alloggerà in altra abitazione. Pt_2
Il SI. , nel periodo di vacanza in questione, potrà stare tutto il giorno con il figlio e la SI.ra Pt_2
e poi fare rientro per la notte nel proprio alloggio. Parte_1
13) Nelle vacanze estive a partire dall'anno 2028, il SI. trascorrerà con il figlio Pt_2 Per_1
7 giorni, nel mese e nei giorni che verranno concordati tra le parti in base ai rispettivi impegni di lavoro e che il padre comunicherà alla SI.ra entro il mese di marzo del 2028, in una Parte_1 località di vacanza posta in Italia che sarà comunicata preventivamente dal SI. alla SI.ra Pt_2 anche questa entro il mese di marzo 2028 con l'indicazione della struttura alberghiera, e Parte_1 del relativo recapito telefonico, in cui il padre alloggerà con il figlio . Per_1
14) Nelle vacanze estive a partire dall'anno 2028 , nelle stesse modalità indicate al punto precedente del presente ricorso, n.13), la SI.ra trascorrerà con il piccolo 7 giorni, nel Parte_1 Per_1 mese e nei giorni che verranno concordati tra le parti in base ai rispettivi impegni di lavoro e che la
SI.ra omunicherà al SI. entro il mese di marzo del 2028 , in una località estiva Parte_1 Pt_2 posta in Italia , che sarà comunicata preventivamente dalla SI.ra al padre anche questa Parte_1 entro il mese di marzo 2028 con l'indicazione della struttura alberghiera, e del relativo recapito telefonico, in cui la madre alloggerà con il figlio . Per_1
15) In ogni caso le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio riguardanti la scuola, il percorso educativo , le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (doc. 7 ).
16) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 350,00=, mediante versamento mensile su C/C bancario intestato a con codice IBAN Parte_1
:[...], da corrispondere in favore della SI.ra ntro il giorno Parte_1
25 (venticinque) di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie relative al piccolo , Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di CA ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, sanitarie , farmaceutiche, odontoiatriche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
le spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, corredo di inizio anno scolastico comprensivo dei libri di testo, scuolabus od altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzioni, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale e futura sede universitaria,; spese per attività sportiva, artistica, ricreativa, per frequentazione di corsi e relative attrezzature), saranno poste a carico del padre nella misura del 50% . La madre sarà la destinataria e la beneficiaria al 100% dell'Assegno unico familiare, usufruendone per intero come peraltro già avviene.
17) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio
, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi Per_1 lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
18) I sig.ri e dichiarano la propria residenza come segue: – Parte_1 Parte_2
residente in [...], Loc. Colle Carica n. 7/bis; – Parte_1
attualmente residente in [...]n. 4, presso Parte_2 Caserma Carabinieri Baldissera. Le parti, in caso di cambiamento dell'indirizzo di residenza dettato anche da cambi e/o spostamenti lavorativi, si impegnano e si obbligano sin d'ora a comunicare eventuali cambiamenti all'altra parte entro giorni 2 (due) dal mutamento, a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo WhatsApp indirizzato all'altra parte, le stesse modalità si applicano anche in caso di cambiamento del numero di telefono.
19) Con la presente scrittura le parti non concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e non acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore.
20) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a che pretendere».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio il 26/5/2017 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza dell'11/12/2024 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in CA, il 11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/10/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANNA BUONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CA (LU), via Cantore-via dei Balani n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Per_1 nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Loc. Colle Carica n.7/bis a Coreglia Antelminelli
(LU).
2) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità
e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Entrambi i genitori avranno quindi il diritto- Per_1 dovere di educare, istruire e mantenere il figlio.
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio minore, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, senza che ciascun genitore ne discuta preventivamente con . Per_1 4) Il SI. , visto che svolge la propria attività lavorativa a Firenze, presta il proprio Parte_2 consenso affinché la nonna materna e il marito della stessa, SI. , quando la madre Persona_2
SI.ra si trova a lavoro, si occupino del figlio anche per Parte_1 Per_1 accompagnarlo a scuola, riprenderlo e condurlo, qualora vi fosse bisogno, alle varie attività extrascolastiche che lo stesso svolge o svolgerà.
5) Le parti stabiliscono concordemente che il padre potrà vedere presso l'abitazione della
Per_1 nonna materna e del marito della stessa, sita in Via Roma n. 49 Coreglia Antelminelli (LU), i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 20:00, nel caso che in uno o in entrambi i pomeriggi il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro, le parti unitamente concorderanno uno o due pomeriggi alternativi, sempre negli orari indicati, in cui il padre potrà vedere e stare con ,
Per_1 in tali giorni il padre potrà portare con sè per un giro fuori casa o accompagnarlo alle
Per_1 attività sportive praticate dal piccolo, previo accordo preventivo con la madre di che deve
Per_1 essere a conoscenza del luogo in cui il padre porterà il minore. Il SI. poi si impegna e si Pt_2 obbliga in ogni caso a riportare presso l'abitazione della nonna materna o della madre
Per_1 alle ore 20:00, previo accordo tra le parti, affinché il minore trascorra la notte nella casa materna.
6) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e stare con gli Per_1 altri pomeriggi della settimana presso l'abitazione della nonna materna e previo accordo preventivo con la madre, sempre nei modi e nei termini e secondo l'orario indicati al punto 5).
7) Il padre potrà stare con il sabato o la domenica da stabilire alternativamente ogni 15
Per_1 giorni e previo accordo preventivo con la madre, sia riguardo al giorno, sia riguardo al luogo in cui il padre vorrà portare che dovranno quindi essere concordati preventivamente con la
Per_1 madre. In tali giorni dovrà essere riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della
Per_1 madre o della nonna materna alle ore 20.00 (secondo le indicazioni della madre), tranne il giorno di sabato in cui il padre potrà riaccompagnare a casa della nonna materna o della
Per_1 madre(secondo le indicazioni della madre) alle ore 22:00, affinché il piccolo possa trascorrere la notte nell'abitazione materna.
8) I ricorrenti sono in buoni rapporti e adottano uno spirito collaborativo per il bene del piccolo
, gli stessi riconoscono la flessibilità sui giorni di visita del padre al minore, purché sia Per_1 concordato preventivamente con la SI.ra Parte_1
9) passerà le vacanze Natalizie e Pasquali con la madre, il padre potrà trascorrere il Per_1 giorno di Natale e di Pasqua insieme a e alla SI.ra presso l'abitazione della Per_1 Parte_1 nonna materna.
10) Durante gli incontri con il figlio, come specificati nei tempi e nei modi indicati nei punti precedenti, e comunque in ogni caso in presenza di , ciascun genitore si impegna e si Per_1 obbliga a non presentare e/o far conoscere a altri partner presenti e/o futuri. Per_1
11) Le parti concordemente stabiliscono che, qualora la SI.ra sia disponibile, la stessa Parte_1 unitamente al figlio , al SI. e ad una coppia di amici concordemente individuati Per_1 Pt_2 dagli stessi, si potranno recare a Roma per trascorrerVi un fine settimana all'anno a partire dal venerdì pomeriggio e con rientro previsto la domenica sera entro le 20:00. Il SI. si Parte_2 occuperà della prenotazione della struttura ricettiva ( B&B, hotel, appartamento) che sarà individuata su Roma, a scelta della SI.ra per trascorrere il su indicato fine settimana e Parte_1 che dovrà avere due camere separate, i costi della struttura ricettiva individuata saranno a carico del SI. . Il costo della eventuale terza camera matrimoniale sarà a carico della SI.ra Pt_2
Parte_1
12) Nelle vacanze estive degli anni 2025-2026 e 2027 le parti concordemente stabiliscono di trascorrere 7 giorni, nel mese e nei giorni che verranno concordati tra gli stessi in base ai rispettivi impegni di lavoro e comunicati da parte di entrambi entro la fine del mese di gennaio dell'anno in questione, nella località di Fiumaretta di Ameglia, nella Provincia di La Spezia, da sempre meta delle vacanze estive fin dalla nascita di , ove il piccolo alloggerà con la madre Per_1 Per_1 nella casa della pro-zia materna della ricorrente, mentre il SI. alloggerà in altra abitazione. Pt_2
Il SI. , nel periodo di vacanza in questione, potrà stare tutto il giorno con il figlio e la SI.ra Pt_2
e poi fare rientro per la notte nel proprio alloggio. Parte_1
13) Nelle vacanze estive a partire dall'anno 2028, il SI. trascorrerà con il figlio Pt_2 Per_1
7 giorni, nel mese e nei giorni che verranno concordati tra le parti in base ai rispettivi impegni di lavoro e che il padre comunicherà alla SI.ra entro il mese di marzo del 2028, in una Parte_1 località di vacanza posta in Italia che sarà comunicata preventivamente dal SI. alla SI.ra Pt_2 anche questa entro il mese di marzo 2028 con l'indicazione della struttura alberghiera, e Parte_1 del relativo recapito telefonico, in cui il padre alloggerà con il figlio . Per_1
14) Nelle vacanze estive a partire dall'anno 2028 , nelle stesse modalità indicate al punto precedente del presente ricorso, n.13), la SI.ra trascorrerà con il piccolo 7 giorni, nel Parte_1 Per_1 mese e nei giorni che verranno concordati tra le parti in base ai rispettivi impegni di lavoro e che la
SI.ra omunicherà al SI. entro il mese di marzo del 2028 , in una località estiva Parte_1 Pt_2 posta in Italia , che sarà comunicata preventivamente dalla SI.ra al padre anche questa Parte_1 entro il mese di marzo 2028 con l'indicazione della struttura alberghiera, e del relativo recapito telefonico, in cui la madre alloggerà con il figlio . Per_1
15) In ogni caso le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio riguardanti la scuola, il percorso educativo , le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (doc. 7 ).
16) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 350,00=, mediante versamento mensile su C/C bancario intestato a con codice IBAN Parte_1
:[...], da corrispondere in favore della SI.ra ntro il giorno Parte_1
25 (venticinque) di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le spese straordinarie relative al piccolo , Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di CA ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, sanitarie , farmaceutiche, odontoiatriche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
le spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, corredo di inizio anno scolastico comprensivo dei libri di testo, scuolabus od altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzioni, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale e futura sede universitaria,; spese per attività sportiva, artistica, ricreativa, per frequentazione di corsi e relative attrezzature), saranno poste a carico del padre nella misura del 50% . La madre sarà la destinataria e la beneficiaria al 100% dell'Assegno unico familiare, usufruendone per intero come peraltro già avviene.
17) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio
, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi Per_1 lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
18) I sig.ri e dichiarano la propria residenza come segue: – Parte_1 Parte_2
residente in [...], Loc. Colle Carica n. 7/bis; – Parte_1
attualmente residente in [...]n. 4, presso Parte_2 Caserma Carabinieri Baldissera. Le parti, in caso di cambiamento dell'indirizzo di residenza dettato anche da cambi e/o spostamenti lavorativi, si impegnano e si obbligano sin d'ora a comunicare eventuali cambiamenti all'altra parte entro giorni 2 (due) dal mutamento, a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo WhatsApp indirizzato all'altra parte, le stesse modalità si applicano anche in caso di cambiamento del numero di telefono.
19) Con la presente scrittura le parti non concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e non acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore.
20) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a che pretendere».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio il 26/5/2017 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza dell'11/12/2024 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in CA, il 11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.