Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.4.1994, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Cascioli,
e
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
14.12.1980, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Revello;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10-12.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia
1
loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. affidare, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, la figlia minore , con Per_1
collocazione e residenza anagrafica della stessa presso la madre, IG.ra . Pt_1
2. La casa familiare, sita in Genova, Salita Santa Maria della Sanità 54 b unico, di proprietà del IG. resterà assegnata a quest'ultimo, con tutti gli arredi ad eccezione dei propri effetti CP_1
personali che verranno asportati dalla IG.ra . Pt_1
3. La IG.ra reperirà altra abitazione presso la quale stabilirsi definitivamente con la Pt_1
figlia , entro e non oltre i primi giorni di settembre 2025, immobile da reperirsi con Per_1
l'aiuto fattivo del IG. nelle vicinanze dell'abitazione di salita S. Maria della Sanità 54b CP_1
uni onde non stravolgere troppo le abitudini della minore e consentirle l'agevole frequentazione della scuola. Qualora la proprietà al fine di locare l'immobile richiedesse garanzie ulteriori rispetto a quelle dei nonni materni, il IG. si rende disponibile a farsi CP_1
garante per la durata del contratto di locazione.
4. I genitori, ad esclusione delle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, concordando qualsivoglia scelta (economica,
2 morale, scolastica, sportiva, ecc.) che concorra a formare la base educativa della figlia, nel suo esclusivo interesse, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5. Compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, con i turni del IG. e salvo diverso CP_1
accordo tra i genitori, la IG.ra ed il IG. si impegnano ad osservare il seguente Pt_1 CP_1
regime di frequentazione, secondo la seguente alternata calendarizzazione:
a) il IG. compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, terrà con sé un giorno CP_1 Per_1
infrasettimanale, il mercoledì o il giovedì, prelevandola dall'uscita dalla scuola alle ore 16,00
(o anche prima, l'uscita anticipata venga comunicata per tempo alla IG.ra che Pt_1
rinuncerà al pasto delia minore) e tenendola sino alla mattina seguente allorquando riaccompagnerà la bambina a scuola entro le ore 8,30 o presso la madre alle ore 9,00 nel caso di fermo didattico. Le parti convengono che il giorno infrasettimanale dovrà essere indicato dal IG. alla IG.ra almeno 24 ore prima per consentire alla medesima di CP_1 Pt_1
organizzarsi e preparare e le sue cose. Per_1
b) Il IG. terrà con sé a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9,30, CP_1 Per_1
prelevando dall'abitazione materna sino alla domenica sera, riaccompagnando Per_1
entro le ore 20,30, già cenata, per consentirle di rispettare i ritmi del sonno e andare Per_1
a dormire presto comunque entro le ore 21,00. Qualora la IG.ra , in uno dei due weekend Pt_1
mensili di spettanza paterna avesse necessità potrà chiedere al IG. di tenere CP_1 Per_1
dal venerdì sera ed il IG. potrà rendersi disponibile, compatibilmente con i suoi CP_1
impegni lavorativi.
c) Resta inteso che ulteriori e/o diversi periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi, previo preavviso all'uno e/o all'altro genitore. I genitori vicendevolmente si impegnano, in caso di malattia di , Per_1
a far recuperare i giorni di frequentazione persa con l'uno o con l'altro genitore;
d) le festività del Natale. Santo Stefano, della S. Pasqua, Lunedi dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
e) con specifico riguardo al compleanno di (27 agosto), la IG.ra chiede ed il IG. Per_1 Pt_1
acconsente a che la stessa sia presente ogni anno, a prescindere dalla turnazione CP_1
sopra menzionata che in questo caso non varrà, a tale festeggiamento.
3 f) Durante le vacanze natalizie la minore starà con ciascuno dei genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno, dal 23 dalle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 18.00 con uno, e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; quando entrambi i genitori trascorrono le vacanze natalizie presso le proprie residenze, chi avrà con sé il minore il giorno di Natale acconsentirà a che l'altro genitore lo possa tenere presso di sé dalle ore 15.00 del giorno 24 dicembre alle ore 10.00 del giorno 25 dicembre;
g) disporre per le vacanze pasquali la minore trascorra i giorni di Pasqua e Pasquetta, sempre nel rispetto de! principio dell'alternanza per l'anno successivo;
h) Ogni 25 aprile in corrispondenza del compleanno materno, starà con la madre, a Per_1
prescindere dalla turnazione sopra menzionata. Parimenti, ciò avverrà in occasione del compleanno paterno, a prescindere dalla turnazione sopra menzionata.
i) durante l'estate entrambi i genitori potranno tenere seco per n. 2 settimane, anche Per_1
non consecutive. Al riguardo, i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e, comunque, entro il 31 maggio, sia i relativi periodi di vacanza che la località ed i recapiti telefonici ove trascorreranno le vacanze con la figlia, al fine di consentire allo stesso i dovuti contatti telefonici.
5. i genitori si impegnano vicendevolmente a dotarsi ciascuno di un 'corredo' di abiti per la minore , da tenere con sé per le necessità della bimba ogni qualvolta la stessa sarà con Per_1
uno o l'altro dei genitori. Ciò al fine di evitare spostamenti di capi di abbigliamento e/o evitare che la minore possa trovarsi sprovvista di adeguati abiti.
6. i genitori si impegnano sin da ora a non ricorrere al tramite del minore per comunicarsi informazioni indispensabili per l'attuazione dell'affido condiviso ma, si obbligano a collaborare nell'accudire la figlia avvalendosi, in via preferenziale, a tale scopo del reciproco aiuto;
7. il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della CP_1 Pt_1
figlia minore la somma mensile di Euro 200,00 (duecento//00), rivalutabile Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT e l'intero importo riconosciuto a titolo assegno unico, allo stato ammontante a € 226,00 s.e.&o., che verrà interamente beneficiato dalla IG.ra e Pt_1
così per complessivi € 426,00 (euro quattrocentoventisei/00).
Con riguardo all'assegno unico, il IG. invierà formale comunicazione scritta all'INPS, CP_1
della quale darà evidenza documentale alla IG.ra , rinunciando formalmente, a favore Pt_1
4 della predetta, alla sua quota di assegno unico, che verrà quindi interamente erogato a favore della madre.
8. Le somme così riconosciute verranno corrisposte entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo di bonifico sul conto corrente acceso dalla IGnora presso e recante Pt_1 CP_2
il seguente IBAN: [...], a decorrere dal mese in cui la IG.ra Pt_1
traslocherà altrove con , con la seguente precisazione. Per_1
Entrambi i genitori contribuiranno, in favore di , in ragione del 50% alle spese Per_1
straordinarie, scolastiche e sportive, e quelle comunque previste dal Protocollo della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova, datato 20.10.2016, purché previamente concordate tra le parti e documentate.
Resta inteso che entrambi i genitori, solo in caso di urgenza o necessità, e sempre che l'altra parte sia irraggiungibile o non altrimenti rinvenibile, potranno adottare singolarmente decisioni inerenti , salvo renderne successivamente edotta l'altra parte. Per_1
9. Con specifico riguardo alle spese straordinarie sportive le parti convengono che i costi della ginnastica praticata da saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% Per_1
ciascuno e, avendo la IG.ra pagato la I° rata da € 280,00, il IG. si farà carico Pt_1 CP_1
della II° rata da € 204,00 entro la scadenza.
10. Il IG. si impegna ed obbliga a concorrere nella misura del 50% al pagamento della CP_1
mensa scolastica di per i soli mesi di settembre (pari a complessivi € 130,00) ed ottobre Per_1
2024 (pari a complessivi € 85,00) e cosi per € 107,50 (pari al 50% del totale) entro il
30/11/2024, in favore delle sopra indicate coordinate bancarie.
11. Il IG. si impegna ed obbliga anche a rimborsare alla IG.ra € 27,00, quale CP_1 Pt_1
quota parte del 50% dei libri scolastici di . Per_1
12. In ragione del fatto che ad oggi porta il doppio cognome del papà e cioè Per_1 CP_1
nonché del fatto che la IG.ra ha piacere a che la figlia porti anche il suo
[...] Pt_1
cognome, sostituendolo ad uno dei due del padre e cioè , il IG. acconsente a CP_1 CP_1
che la IG.ra attivi la procedura di modifica del cognome di , nei termini che Pt_1 Per_1
precedono, presso la Prefettura competente e si impegna e obbliga a rendere eventuali dichiarazioni ed autorizzazioni che si rendessero necessarie affinchè la figlia possa modificare il suo cognome in Parte_2
5 5. Entrambi i genitori nel superiore interesse di , al fine di consentire ai medesimi di Per_1
avere presente entrambe le figure genitoriali di riferimento eviteranno ogni reciproca denigrazione, ma collaboreranno assiduamente e congiuntamente onde evitare tra gli stessi ogni tipo di conflitto.
6. Entrambi i genitori, in caso di futuri stabili rapporti affettivi con terzi, si impegnano ad introdurre gradualmente a il nuovo partner e, comunque, sempre nel rispetto Per_1
dell'altra figura genitoriale.
7. I ricorrenti si obbligano, sin da ora, a non portare con sé la figlia in Paesi a rischio per la salute, ma acconsentono al reciproco rilascio e/o rinnovo del passaporto di . Per_1
8. Il cane LÙ, di proprietà del IG. rimarrà affidato al medesimo, con facoltà, però, CP_1
della Sig.ra e di di frequentarlo e tenerlo previo accordo con il proprietario. Pt_1 Per_1
Per_ I IGg.ri e divideranno i costi al 50% ciascuno delle spese di , previa Pt_1 CP_1
documentazione delle medesime”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 18.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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