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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALGAROTTI STEFANIA e Parte_1 C.F._1
RO IC ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
Oggetto: pagamento somme
All'udienza del 4.12.25 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza della quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.24 riferiva di avere lavorato per la resistente in forza di Parte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2024 con mansioni di “magazziniere/caricamento banchi” e qualifica di operaio di 3° livello ex c.c.n.l. Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; che la sede di lavoro veniva individuata presso , in Cesano Boscone;
Controparte_2 che l'orario di lavoro veniva fissato in 30 ore settimanali, corrispondente al 75% part time, dalle 24:00 alle 05:00, distribuite su 6 giorni settimanali (vedi ancora doc. n. 2);
pagina 1 di 3 che gli era riconosciuta per 14 mensilità una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.239,39, di cui euro 713,64 a titolo di paga base, euro 515,42 a titolo di indennità di contingenza ed euro 10,33 a titolo di e.d.r. (vedi ancora doc. n. 2), da riproporzionare in funzione dell'orario di lavoro osservato;
che era prevista la corresponsione di “un buono pasto elettronico del valore di euro 7,00 per ogni giornata di effettivo lavoro con prestazione superiore alle 3 ore” ;
che nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della Società, aveva svolto mansioni di magazziniere presso , in Cesano Boscone, Via Benedetto Croce n. 3, con cui Controparte_2 aveva un contratto di appalto/subappalto; Controparte_1
che l'orario di lavoro osservato era seguente: dal lunedì al sabato, per 5 ore al giorno, dalle 10:00 alle
15:00 ovvero dalle 24:00 alle 05:00; che aveva sempre lavorato per almeno 5 ore al giorno;
che il rapporto era cessato il 30.9.24. tato premesso il ricorrente ha lamentato la mancata erogazione dei buoni pasto dal marzo 2020 alla data di cessazione del rapporto.
Lo stesso ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni :
Nel merito ed in via principale:
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità della sospensione della erogazione dei buoni pasto elettronici da parte della convenuta dal marzo 2020 al settembre 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia,
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma netta di euro 6.937,00 a titolo di buoni pasto, o quale altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto
3. condannare a corrispondere al ricorrente la somma netta Controparte_1 complessiva di euro 6.937,00 a titolo di buoni pasto, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
4. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
5. con vittoria di spese diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
La resistente non si è costituita benchè regolarmente citata e va quindi dichiarata contumace.
La domanda avanzata dal ricorrente è fondata.
Invero il diritto alla corresponsione dei buoni pasto era previsto dalla lettera di assunzione .
Il buono pasto spettava per ogni giornata di lavoro con una prestazione superiore alle tre ore. pagina 2 di 3 Orbene, il lavoratore ha provato, tramite la produzione delle buste paga, sia il numero di giornate lavorate, sia il fatto che nelle medesime aveva lavorato più di tre ore.
Del resto la resistente ha corrisposto i buoni dalla data dell'assunzione sino al febbraio del 2020, come si evince dalle buste paga del periodo, mentre non li ha corrisposti successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, come si desume parimenti dalle buste paga del periodo.
La mancata corresponsione non è stata contestata dalla resistente che non si è nemmeno costituita ed è priva di alcuna giustificazione.
Il calcolo della somma dovuta, pari ad euro 6.937,00 ( 7 euro per 990,00 giornate lavorative ) appare corretto e comunque la resistente non si è costituita al fine di contestarlo.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di buoni pasto, a somma di euro
6.937,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALGAROTTI STEFANIA e Parte_1 C.F._1
RO IC ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
Oggetto: pagamento somme
All'udienza del 4.12.25 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza della quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.24 riferiva di avere lavorato per la resistente in forza di Parte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2024 con mansioni di “magazziniere/caricamento banchi” e qualifica di operaio di 3° livello ex c.c.n.l. Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; che la sede di lavoro veniva individuata presso , in Cesano Boscone;
Controparte_2 che l'orario di lavoro veniva fissato in 30 ore settimanali, corrispondente al 75% part time, dalle 24:00 alle 05:00, distribuite su 6 giorni settimanali (vedi ancora doc. n. 2);
pagina 1 di 3 che gli era riconosciuta per 14 mensilità una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.239,39, di cui euro 713,64 a titolo di paga base, euro 515,42 a titolo di indennità di contingenza ed euro 10,33 a titolo di e.d.r. (vedi ancora doc. n. 2), da riproporzionare in funzione dell'orario di lavoro osservato;
che era prevista la corresponsione di “un buono pasto elettronico del valore di euro 7,00 per ogni giornata di effettivo lavoro con prestazione superiore alle 3 ore” ;
che nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della Società, aveva svolto mansioni di magazziniere presso , in Cesano Boscone, Via Benedetto Croce n. 3, con cui Controparte_2 aveva un contratto di appalto/subappalto; Controparte_1
che l'orario di lavoro osservato era seguente: dal lunedì al sabato, per 5 ore al giorno, dalle 10:00 alle
15:00 ovvero dalle 24:00 alle 05:00; che aveva sempre lavorato per almeno 5 ore al giorno;
che il rapporto era cessato il 30.9.24. tato premesso il ricorrente ha lamentato la mancata erogazione dei buoni pasto dal marzo 2020 alla data di cessazione del rapporto.
Lo stesso ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni :
Nel merito ed in via principale:
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità della sospensione della erogazione dei buoni pasto elettronici da parte della convenuta dal marzo 2020 al settembre 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia,
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma netta di euro 6.937,00 a titolo di buoni pasto, o quale altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto
3. condannare a corrispondere al ricorrente la somma netta Controparte_1 complessiva di euro 6.937,00 a titolo di buoni pasto, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
4. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
5. con vittoria di spese diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
La resistente non si è costituita benchè regolarmente citata e va quindi dichiarata contumace.
La domanda avanzata dal ricorrente è fondata.
Invero il diritto alla corresponsione dei buoni pasto era previsto dalla lettera di assunzione .
Il buono pasto spettava per ogni giornata di lavoro con una prestazione superiore alle tre ore. pagina 2 di 3 Orbene, il lavoratore ha provato, tramite la produzione delle buste paga, sia il numero di giornate lavorate, sia il fatto che nelle medesime aveva lavorato più di tre ore.
Del resto la resistente ha corrisposto i buoni dalla data dell'assunzione sino al febbraio del 2020, come si evince dalle buste paga del periodo, mentre non li ha corrisposti successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, come si desume parimenti dalle buste paga del periodo.
La mancata corresponsione non è stata contestata dalla resistente che non si è nemmeno costituita ed è priva di alcuna giustificazione.
Il calcolo della somma dovuta, pari ad euro 6.937,00 ( 7 euro per 990,00 giornate lavorative ) appare corretto e comunque la resistente non si è costituita al fine di contestarlo.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di buoni pasto, a somma di euro
6.937,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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