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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1111 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/03/2025 da:
1) , nata ROMANIA il 28/6/77 Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]. CESARE AUGUSTO, 32, TARVISIO (UD) con l'Avv. ZORZ MERI e l'Avv. PUPPINATO ANDREA presso i qualI ha eletto domicilio telematico e
2) , nato FOGGIA (FG) il 18/6/69 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 18, ROCCHETTA (FG) CP_1 con l'Avv. BAIARDI ERMANNO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tarvisio (UD) in data 5/3/2003 (registro atti di matrimonio anno 2003 atto n.2 reg.1 parte 1 serie )
separati con sentenza n. 1195 /2019, passata in giudicato con i seguenti figli:
- n. a TOLMEZZO il 30/05/2005 maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente
- n. a TOLMEZZO il 16/03/2013 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , rimane assegnata alla stessa che la abiterà, Pt_1 quando non si trovi a Caneva, con la IA minore Per_2 2. Il sig. provvederà a sostenere i costi della scuola privata e dell'abitazione in Bergamo Pt_2 fino al diploma della IA , provvedendo comunque al suo mantenimento ordinario fino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
3. Da valersi anche quale piano genitoriale: la IA minore viene affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IA minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e al trasferimento di residenza, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IA. Entrambi i genitori avranno diritto, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, di assumere le decisioni più opportune.
4. La IA minore starà con il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dallo stesso e dei suoi impegni ludico-sportivi:
- almeno un weekend al mese, compatibilmente con i soggiorni in Italia;
. e comunque tutte le volte in cui farà rientro in Italia, previo accordo con la madre, presso la residenza della stessa o altro luogo, previo avviso 5 giorni prima e compatibilmente con gli impegni scolastici della IA e lavorativi della madre;
- le festività di Natale/Capodanno, Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore, compatibilmente con i rientri in Italia del sig. ; Pt_2
- durante le vacanze estive, almeno quattro settimane (anche non consecutive) con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ambo i genitori;
5. il sig. e la sig.ra , rispettivamente tra di loro, non hanno alcuna pretesa Pt_2 Pt_1 economica posto che, fino ad oggi è stato rispettato quanto stabilito con la sentenza nr. 1195/22019 dal Tribunale di Udine, I sez. civile;
pertanto, resta inteso che i sigg.ri e Pt_1 Pt_3 continueranno a dare sostentamento alle proprie figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
6. Il padre parteciperà alle spese straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo in presso il
Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%, da rimborsare entro il mese successivo all'avvenuto esborso e previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese ordinarie e straordinarie sostenute/anticipate da un genitore, ad eccezione di quelle per scuola di Melissa e locazione in
Bergamo, verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore, obbligandosi a consegnare all'altro, anche ai fini del rimborso della quota parte, copia della ricevuta fiscale / fattura, che dovrà essere intestata al/alla figlio/a.
7. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli spetterà per l'intero alla signora
e quindi sarà onerata ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno Parte_1 di anno in anno necessarie per attuare detta attribuzione.
8. Nessun assegno divorzile a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge;
9. I ricorrenti danno l'assenso a procedere senza l'ascolto della minore;
10. I ricorrenti rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate e prestano acquiescenza alla sentenza.
11. Spese e competenze della presente causa già regolamentate, quindi nessuna pronuncia sul punto viene richiesta
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della IA minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tarvisio (UD) in data 5/3/2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarvisio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio anno 2003 atto n.2 reg.1 parte 1 serie ).
Così deciso in Pordenone, il 18/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/03/2025 da:
1) , nata ROMANIA il 28/6/77 Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]. CESARE AUGUSTO, 32, TARVISIO (UD) con l'Avv. ZORZ MERI e l'Avv. PUPPINATO ANDREA presso i qualI ha eletto domicilio telematico e
2) , nato FOGGIA (FG) il 18/6/69 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 18, ROCCHETTA (FG) CP_1 con l'Avv. BAIARDI ERMANNO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tarvisio (UD) in data 5/3/2003 (registro atti di matrimonio anno 2003 atto n.2 reg.1 parte 1 serie )
separati con sentenza n. 1195 /2019, passata in giudicato con i seguenti figli:
- n. a TOLMEZZO il 30/05/2005 maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente
- n. a TOLMEZZO il 16/03/2013 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , rimane assegnata alla stessa che la abiterà, Pt_1 quando non si trovi a Caneva, con la IA minore Per_2 2. Il sig. provvederà a sostenere i costi della scuola privata e dell'abitazione in Bergamo Pt_2 fino al diploma della IA , provvedendo comunque al suo mantenimento ordinario fino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
3. Da valersi anche quale piano genitoriale: la IA minore viene affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IA minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e al trasferimento di residenza, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IA. Entrambi i genitori avranno diritto, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, di assumere le decisioni più opportune.
4. La IA minore starà con il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dallo stesso e dei suoi impegni ludico-sportivi:
- almeno un weekend al mese, compatibilmente con i soggiorni in Italia;
. e comunque tutte le volte in cui farà rientro in Italia, previo accordo con la madre, presso la residenza della stessa o altro luogo, previo avviso 5 giorni prima e compatibilmente con gli impegni scolastici della IA e lavorativi della madre;
- le festività di Natale/Capodanno, Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore, compatibilmente con i rientri in Italia del sig. ; Pt_2
- durante le vacanze estive, almeno quattro settimane (anche non consecutive) con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ambo i genitori;
5. il sig. e la sig.ra , rispettivamente tra di loro, non hanno alcuna pretesa Pt_2 Pt_1 economica posto che, fino ad oggi è stato rispettato quanto stabilito con la sentenza nr. 1195/22019 dal Tribunale di Udine, I sez. civile;
pertanto, resta inteso che i sigg.ri e Pt_1 Pt_3 continueranno a dare sostentamento alle proprie figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
6. Il padre parteciperà alle spese straordinarie delle figlie, secondo il Protocollo in presso il
Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%, da rimborsare entro il mese successivo all'avvenuto esborso e previa esibizione delle pezze giustificative. Le spese ordinarie e straordinarie sostenute/anticipate da un genitore, ad eccezione di quelle per scuola di Melissa e locazione in
Bergamo, verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore, obbligandosi a consegnare all'altro, anche ai fini del rimborso della quota parte, copia della ricevuta fiscale / fattura, che dovrà essere intestata al/alla figlio/a.
7. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli spetterà per l'intero alla signora
e quindi sarà onerata ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno Parte_1 di anno in anno necessarie per attuare detta attribuzione.
8. Nessun assegno divorzile a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge;
9. I ricorrenti danno l'assenso a procedere senza l'ascolto della minore;
10. I ricorrenti rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate e prestano acquiescenza alla sentenza.
11. Spese e competenze della presente causa già regolamentate, quindi nessuna pronuncia sul punto viene richiesta
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della IA minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tarvisio (UD) in data 5/3/2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarvisio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio anno 2003 atto n.2 reg.1 parte 1 serie ).
Così deciso in Pordenone, il 18/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott. Maria Paola Costa