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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1893 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simonetta Balducci, per procura in atti;
ATTRICE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: accertamento giudiziale della paternità e ulteriori domande.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda: accertare e
pronunciare con sentenza, che il sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2
(LT) il 20.05.1963 e ivi residente in [...] è il padre biologico di , Parte_1
pagina 1 di 6 C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che la signora , nata a [...] il [...] Parte_1
è figlia biologica di nato a [...] il [...]; Una volta accertato e CP_1
riconosciuto lo stato di paternità, comandare all'Ufficiale dello stato civile di ZE (LT) di eseguire
l'opportuna annotazione a margine dell'atto di nascita di Accertare e dichiarare il Parte_1
diritto di quale figlia di (C.F. ) nato a [...]_1 CP_1 C.F._2
(LT) il 20.05.1963 e ivi residente in [...], al mantenimento ed al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali verso il convenuto, calcolati dal momento della nascita
sino alla data odierna in € 348.067,50 (trecentoquarantottomilasessantasette/50) o nella maggiore o
minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia e per l'effetto condannarne al versamento il sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari al procuratore antistatario” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di accertare che era il di lei padre biologico e di CP_1
condannare il a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_1 Pt_1
calcolati dal momento della nascita sino alla data odierna in € 348.067,50
(trecentoquarantottomilasessantasette/50) o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà
di giustizia.
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice deduceva che: durante il periodo di concepimento di , , madre dell'attrice, aveva intrattenuto Parte_1 Persona_1
una relazione con aveva rivelato alla figlia l'identità del CP_1 Persona_1
padre biologico solo nel 2021; la somma totale del risarcimento dovuto da CP_1
alla figlia doveva quantificarsi in euro € 348.067,50; tale importo derivava dalla Pt_1
somma del mancato mantenimento dell'istante sin dalla nascita oltre al danno biologico e non patrimoniale causato dalla totale mancanza della figura paterna.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_1
pagina 2 di 6 Quindi, precisate le conclusioni di parte attrice, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Accertamento della paternità
La domanda di accertamento della paternità avanzata da nei confronti di Parte_1
va accolta, per quanto di seguito esposto. CP_1
Il convenuto non ha partecipato, pur se regolarmente convocato, alle disposte operazioni peritali, pertanto non è stato possibile svolgere le valutazioni genetiche di confronto.
Ciò posto, il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della paternità “il
rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da
parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le
parti” avendo tale rifiuto un valore indiziario talmente elevato che il Giudice può ritenere fondata la domanda di accertamento giudiziale della paternità, anche solo da tale comportamento omissivo (v. ord. Cass. N. 28444/2023; Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017,
Cass. 28886/2019).
Difatti, nell'ambito di simili procedimenti, è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. (Cass. 7092/2022, Cass. 3479/2016, Cass. 6025/2015, Cass. 12971/2014, Cass.
11223/2014).
Nel caso di specie, non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica CP_1
dell'atto di citazione e, seppur regolarmente convocato dal C.T.U., ai sensi degli artt. 260 c.p.c.
e 90 disp. att. c.p.c. (tenuto conto che la C.T.U. ematologica o genetica non amplia l'oggetto della causa e, pertanto non rientra tra le ipotesi tassativamente individuate dall'art. 292 c.p.c.
per le quali è prevista la notifica al contumace), non si è presentato alle operazioni peritali,
sottraendosi al disposto accertamento tecnico, senza addurre alcuna giustificazione per la propria assenza.
pagina 3 di 6 Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio del e l'ingiustificato rifiuto del convenuto CP_1
a sottoporsi alle prove emato-genetiche disposte, non possono che considerarsi comportamenti dall' elevato valore indiziario, di per sé solo sufficienti a far ritenere fondata la domanda di accertamento giudiziale della paternità spiegata da nei suoi Parte_1
confronti.
Pertanto, pur in mancanza di una CTU genetica (che pure richiesta da parte attrice e disposta dal Giudice Istruttore, non è stato possibile espletare per fatto imputabile al convenuto,
sottrattosi all'accertamento), va accolta la domanda avanzata da parte attrice e deve, dunque,
dichiararsi che è il padre di . CP_1 Parte_1
Richiesta di risarcimento del danno
La richiesta di risarcimento del danno avanzata da non può essere accolta Parte_1
per quanto di seguito esposto.
Come noto, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione,
anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n.34986-2022; Cass.
n.15148-2022).
Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio per effetto dell'assenza del genitore, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e
intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.
La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950-2022).
pagina 4 di 6 Ne deriva che presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è la consapevolezza del concepimento da parte del genitore inadempiente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “la consapevolezza non si identifica con la certezza
assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci
e di fatti convergenti verso la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica del figlio
dal genitore convenuto in giudizio. Ciò che occorre verificare, in sostanza, è se il genitore abbia avuto o
meno la possibilità di rendersi consapevole della probabilità della propria paternità e se ne abbia
ignorato colpevolmente i segnali, così lasciando la prole priva della figura paterna e delle cure
necessarie” (Cass. Ord. 22496 del 2021).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova, neanche meramente indiziaria, Parte_1
che fosse consapevole della propria paternità o quantomeno avesse avuto la CP_1
possibilità di rendersi tale ma ne avesse colpevolmente ignorato i segnali.
Difatti, non è stata versata in atti documentazione di sorta tesa a suffragare la sommariamente dedotta consapevolezza da parte del Coco della propria paternità, e l'istruttoria richiesta da parte attrice era inammissibile in quanto generica e, pertanto, inidonea a condurre alla prova necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Conseguentemente, non avendo parte attrice fornito elementi probatori o quantomeno indiziari idonei a far ritenere sussistente la consapevolezza della propria paternità da parte del convenuto, la domanda di risarcimento del danno avanzata da non può Parte_1
che essere rigettata.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, della delicatezza delle questioni affrontate e dei rapporti tra le parti, oltre che della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU – liquidate come da separato decreto - vanno definitivamente poste a carico entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di nato Parte_1 CP_1
a ZA (LT) il 20.5.1963;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, in margine all'atto di nascita di , di procedere alle conseguenti Parte_1
rettificazioni dell'atto di nascita nonché di effettuare gli ulteriori adempimenti, con esonero sin d'ora da ogni responsabilità;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata da;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 21.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1893 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simonetta Balducci, per procura in atti;
ATTRICE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: accertamento giudiziale della paternità e ulteriori domande.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda: accertare e
pronunciare con sentenza, che il sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2
(LT) il 20.05.1963 e ivi residente in [...] è il padre biologico di , Parte_1
pagina 1 di 6 C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che la signora , nata a [...] il [...] Parte_1
è figlia biologica di nato a [...] il [...]; Una volta accertato e CP_1
riconosciuto lo stato di paternità, comandare all'Ufficiale dello stato civile di ZE (LT) di eseguire
l'opportuna annotazione a margine dell'atto di nascita di Accertare e dichiarare il Parte_1
diritto di quale figlia di (C.F. ) nato a [...]_1 CP_1 C.F._2
(LT) il 20.05.1963 e ivi residente in [...], al mantenimento ed al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali verso il convenuto, calcolati dal momento della nascita
sino alla data odierna in € 348.067,50 (trecentoquarantottomilasessantasette/50) o nella maggiore o
minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia e per l'effetto condannarne al versamento il sig.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari al procuratore antistatario” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di accertare che era il di lei padre biologico e di CP_1
condannare il a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_1 Pt_1
calcolati dal momento della nascita sino alla data odierna in € 348.067,50
(trecentoquarantottomilasessantasette/50) o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà
di giustizia.
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice deduceva che: durante il periodo di concepimento di , , madre dell'attrice, aveva intrattenuto Parte_1 Persona_1
una relazione con aveva rivelato alla figlia l'identità del CP_1 Persona_1
padre biologico solo nel 2021; la somma totale del risarcimento dovuto da CP_1
alla figlia doveva quantificarsi in euro € 348.067,50; tale importo derivava dalla Pt_1
somma del mancato mantenimento dell'istante sin dalla nascita oltre al danno biologico e non patrimoniale causato dalla totale mancanza della figura paterna.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_1
pagina 2 di 6 Quindi, precisate le conclusioni di parte attrice, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Accertamento della paternità
La domanda di accertamento della paternità avanzata da nei confronti di Parte_1
va accolta, per quanto di seguito esposto. CP_1
Il convenuto non ha partecipato, pur se regolarmente convocato, alle disposte operazioni peritali, pertanto non è stato possibile svolgere le valutazioni genetiche di confronto.
Ciò posto, il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della paternità “il
rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da
parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le
parti” avendo tale rifiuto un valore indiziario talmente elevato che il Giudice può ritenere fondata la domanda di accertamento giudiziale della paternità, anche solo da tale comportamento omissivo (v. ord. Cass. N. 28444/2023; Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017,
Cass. 28886/2019).
Difatti, nell'ambito di simili procedimenti, è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. (Cass. 7092/2022, Cass. 3479/2016, Cass. 6025/2015, Cass. 12971/2014, Cass.
11223/2014).
Nel caso di specie, non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica CP_1
dell'atto di citazione e, seppur regolarmente convocato dal C.T.U., ai sensi degli artt. 260 c.p.c.
e 90 disp. att. c.p.c. (tenuto conto che la C.T.U. ematologica o genetica non amplia l'oggetto della causa e, pertanto non rientra tra le ipotesi tassativamente individuate dall'art. 292 c.p.c.
per le quali è prevista la notifica al contumace), non si è presentato alle operazioni peritali,
sottraendosi al disposto accertamento tecnico, senza addurre alcuna giustificazione per la propria assenza.
pagina 3 di 6 Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio del e l'ingiustificato rifiuto del convenuto CP_1
a sottoporsi alle prove emato-genetiche disposte, non possono che considerarsi comportamenti dall' elevato valore indiziario, di per sé solo sufficienti a far ritenere fondata la domanda di accertamento giudiziale della paternità spiegata da nei suoi Parte_1
confronti.
Pertanto, pur in mancanza di una CTU genetica (che pure richiesta da parte attrice e disposta dal Giudice Istruttore, non è stato possibile espletare per fatto imputabile al convenuto,
sottrattosi all'accertamento), va accolta la domanda avanzata da parte attrice e deve, dunque,
dichiararsi che è il padre di . CP_1 Parte_1
Richiesta di risarcimento del danno
La richiesta di risarcimento del danno avanzata da non può essere accolta Parte_1
per quanto di seguito esposto.
Come noto, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione,
anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n.34986-2022; Cass.
n.15148-2022).
Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio per effetto dell'assenza del genitore, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e
intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.
La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950-2022).
pagina 4 di 6 Ne deriva che presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è la consapevolezza del concepimento da parte del genitore inadempiente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “la consapevolezza non si identifica con la certezza
assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci
e di fatti convergenti verso la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica del figlio
dal genitore convenuto in giudizio. Ciò che occorre verificare, in sostanza, è se il genitore abbia avuto o
meno la possibilità di rendersi consapevole della probabilità della propria paternità e se ne abbia
ignorato colpevolmente i segnali, così lasciando la prole priva della figura paterna e delle cure
necessarie” (Cass. Ord. 22496 del 2021).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova, neanche meramente indiziaria, Parte_1
che fosse consapevole della propria paternità o quantomeno avesse avuto la CP_1
possibilità di rendersi tale ma ne avesse colpevolmente ignorato i segnali.
Difatti, non è stata versata in atti documentazione di sorta tesa a suffragare la sommariamente dedotta consapevolezza da parte del Coco della propria paternità, e l'istruttoria richiesta da parte attrice era inammissibile in quanto generica e, pertanto, inidonea a condurre alla prova necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Conseguentemente, non avendo parte attrice fornito elementi probatori o quantomeno indiziari idonei a far ritenere sussistente la consapevolezza della propria paternità da parte del convenuto, la domanda di risarcimento del danno avanzata da non può Parte_1
che essere rigettata.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, della delicatezza delle questioni affrontate e dei rapporti tra le parti, oltre che della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU – liquidate come da separato decreto - vanno definitivamente poste a carico entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di nato Parte_1 CP_1
a ZA (LT) il 20.5.1963;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, in margine all'atto di nascita di , di procedere alle conseguenti Parte_1
rettificazioni dell'atto di nascita nonché di effettuare gli ulteriori adempimenti, con esonero sin d'ora da ogni responsabilità;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata da;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 21.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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