CA
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2024, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1152/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Gian Luigi Boschi;
appellante
CONTRO
C.F. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice speciale (C.F. ), quest'ultima rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_4
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Alberto Cerioni;
intervenuta avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della Sentenza impugnata, accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla sui rapporti di conto corrente di causa Controparte_1
in relazione agli interessi debitori così come rilevato nella relazione C.T.U. del primo grado di giudizio datata 11 luglio – 9 agosto 2016 e successiva relazione integrativa datata 27 dicembre
2018 – 27 gennaio 2019 e per l'effetto condannare la banca convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 658.280,75 risultante dalle relazioni peritali medesime o comunque quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, si opus anche previo rinnovo dell'indagine peritale in questione, nonché condannare Controparte_1
al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale subito dalla società attrice
[...]
nella misura risultante di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; parte intervenuta: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti nel succitato atto di costituzione in via principale e nel merito, rigettare tutti i motivi dell'avversa impugnazione promossa con l'atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 164 / 2021 del 7 aprile 2021, resa dal Tribunale Ordinario di Fermo, nella persona del Giudice dr.ssa Mariannunziata Taverna, pubblicata mediante deposito in
Cancelleria in data 9 aprile 2021, con ogni conseguente statuizione in ordine alla vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali, da liquidarsi con riguardo al presente grado del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo è articolato in due censure.
Con la prima doglianza, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo, ponendosi in contrasto con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha erroneamente rigettato l'istanza istruttoria formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e volta ad indurre l'istituto di credito a produrre la documentazione bancaria necessaria all'accoglimento delle domande formulate da Parte_1
Il motivo è infondato.
In via assorbente, occorre osservare che l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è mai stata formulata compiutamente nel corso del giudizio di primo grado, ciò che già di per sé rende immune da ogni censura l'agere del primo giudice.
Le uniche deduzioni difensive che sembrano sottintendere un qualche richiamo implicito alla norma di cui all'art. 210 c.p.c. si rinvengono nell'atto di citazione, ove, al riguardo, si legge quanto segue: “si chiede a tal fine che il giudice voglia disporre l'acquisizione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali intercorsi fra i suddetti soggetti, delle ricevute di versamento e di quant'altro sia inerente ai contratti di cui è causa e che risultino opportuni ai fini di cui sopra, ordinandone se del caso l'esibizione e la produzione alla
[...]
. Controparte_1
Non può non rilevarsi la vaghezza di una simile richiesta, peraltro non reiterata nelle seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., del tutto dimentica dell'onere di specifica allegazione contemplato dalla norma di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c.
In secondo luogo, va evidenziato che l'adozione dell'ordine di esibizione, che “costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31251 del 03/11/2021), presuppone, tra gli altri, il positivo concorso dei requisiti dell'indispensabilità
3 e della dimostrazione che il potenziale destinatario dell'ordine abbia la disponibilità del documento, giusto il disposto di cui agli arrt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.
Ad avviso del Collegio, il connotato della indispensabilità deve essere vagliato in concreto nella duplice accezione della rilevanza probatoria, come ovvio, e della esclusività, nel senso che l'ordine di esibizione deve configurarsi come l'unico strumento per poter accedere ad un dato conoscitivo non diversamente acquisibile dalla parte o da quest'ultima mai acquisito.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che la difesa attrice non ha compiutamente allegato, e comunque non ha dimostrato, che la società correntista non ebbe mai a ricevere, al momento dell'instaurazione delle relazione negoziale e nel corso di essa, la documentazione di cui (solo ora ed in termini ancora irrimediabilmente generici) chiede l'esibizione.
A fronte di tale carenza di allegazione e dimostrazione, deve ritenersi, anche in ragione di un approccio inferenziale incentrato sulla norma di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., che ebbe a ricevere i documenti di cui si chiede l'ostentazione. Parte_1
Tale circostanza, ossia l'assenza di prova (quantomeno di consistenza presuntiva) del mancato invio della documentazione relativa alla relazione negoziale preclude di per sé l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Infine, anche ragioni di economia processuale depongono nel senso della carenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza (lo si ripete, mai compiutamente formulata nel corso del giudizio di primo grado) posto che dall'eventuale inadempimento dell'ordine di esibizione possono trarsi unicamente argomenti di prova, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 210,
118 e 116 c.p.c., che, nel caso di specie, sarebbero totalmente inidonei ad apportare un qualche contributo conoscitivo volto a lumeggiare la pretesa restitutoria incentrata sul lamentato indebito oggettivo.
Con la seconda doglianza, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo ha compiuto errato riparto dell'onere della prova nell'esaminare le domande principali.
La censura, tuttavia, non priva di una certa involuzione di prospettazione, appare connotata da inconcludenza laddove non giunge ad indicare la rilevanza di quanto astrattamente lamentato ai
4 fini della decisione dell'impugnazione, così come prescritto dalla norma di cui al n. 2 del secondo comma dell'art. 342 c.p.c.
In altri termini, salvo quanto esposto in ordine al terzo motivo di impugnazione (aspetto di seguito esaminato), la difesa appellante non si premura di specificare quale statuizione decisionale sia viziata dell'errato riparto dell'onere della prova e, anzi, dell'esame delle deduzioni difensive in cui si risolve la censura in esame, sembra emergere la consapevolezza che il mancato totale accoglimento delle domande formulate da sia dipeso da Parte_1
ragioni, stigmatizzate con il secondo e con il quarto motivo, che trascendo la questione della dinamica degli oneri probatori.
Peraltro, il Tribunale di Fermo si è limitato ad osservare che la prova degli invocati profili di nullità, ossia delle ragioni sottese alla pretesa restitutoria da indebito oggettivo o di accertamento e rettificazione del saldo del rapporto di conto corrente principale, grava in capo al correntista mentre, di contro, la banca, che abbia formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo debitore, è tenuto a dimostrare la fonte negoziale di tale obbligazione.
Tale assunto costituiscono corretta proiezione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., sì da sottrarsi ad ogni censura.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la consistenza usuraria degli interessi pattuiti in relazione a tutti i contratti bancari intercorsi tra le parti.
In primo luogo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo ha aderito integralmente alle conclusioni del secondo consulente tecnico d'ufficio ed ha disatteso tutte le deduzioni del primo consulente.
Al riguardo, nell'atto di appello si legge quanto segue: “si tiene a precisare, infatti, che il primo
C.T.U. dott. ha individuato in più casi il superamento del tasso soglia, sia per usura Per_1
contrattuale (per la maggior parte dei casi) che per usura sopravvenuta nel conto corrente n.
10017G: in tutto n. 16 sforamenti negli anni 2001-2006, utilizzando la metodologia di calcolo di tecnica bancaria, che ricomprende la CMS;
nel conto anticipi n. 10740D ha rilevato Org
invece uno sforamento nel 2003 e due nel 2004, sempre di natura contrattuale, utilizzando la
5 formula comprensiva della CMS;
nel conto anticipi n. 110507 gli sforamenti individuati sono stati in tutto nove (quasi tutti di natura contrattuale), riscontrati utilizzando sia la formula comprensiva della CMS sia quella che la esclude, così come nel conto corrente n. 4400-88 (nel quale sono stati rilevati plurimi sforamenti del TEG fra il 2001 ed il 2006, utilizzando la formula comprensiva della CMS), nel conto anticipi SBF n. 65023-05 (con due sforamenti del
TEG di natura contrattuale rilevati negli anni 1998 e 1999 usando entrambe le metodologie di calcolo) e nel conto n. 65053- 86 (nel quale si sono avuti i medesimi risultati del precedente: due sforamenti del TEG di natura contrattuale rilevati negli anni 1998 e 1999 usando entrambe le metodologie di calcolo)”.
La doglianza di palesa non suscettibile d'accoglimento.
La difesa appellante non si premura di rappresentare le ragioni per cui il Tribunale di Fermo avrebbe errato nell'aderire alle conclusioni del secondo consulente tecnico d'ufficio.
Ponendo a latere tale rilievo, va osservato che il primo consulente tecnico ha determinato il
TEG degli interessi corrispettivi, con riferimento ai rapporti sopra indicati, tramite inclusione tra gli oneri della commissione di massimo scoperto.
L'ausiliare, dunque, ha attuato un criterio di determinazione del TEG privo di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale.
Invero, come noto, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.
2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla
6 differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del
20/06/2018)”.
Declinando tale principio (ormai consolidatosi e meritevole di pieno accoglimento poiché si configura come corretta proiezione del dato normativo) al caso di specie, va rilevato che il primo consulente ha sicuramente errato laddove, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca anteriore alla data del 1.1.2010, ha determinato il TEG tramite inclusione della commissione di massimo scoperto tra gli oneri.
Altresì, ciò che maggiormente rileva, l'accertamento svolto dal primo consulente tecnico d'uffi- cio non veicola alcun coefficiente di persuasività poiché l'ausiliare, come dal medesimo esposto nella relazione depositata in data 9.8.2016, si è volontariamente discostato dalle istruzioni della e, al fine della determinazione del TEG, ha utilizzato, come si legge nelle relazio- Org_2
ne, “nozioni delle discipline specialistiche di riferimento … nozioni della tecnica bancaria e della matematica finanziaria”, si da palesare totale indifferenza metodologica al soddisfacimen- to dell'esigenza di simmetrica rilevazione tra TEG e . Org_3
Si rivela, pertanto, pienamente condivisibile la scelta del Tribunale di Fermo di aderire alla con- clusioni della seconda relazione di consulenza, depositata in data 13.10.2020 e che ivi si abbia per integramente richiamata, che giungono alla negazione dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari all'esito di una indagine priva di errori di impostazione metodologica.
In secondo luogo, la difesa appellante deduce quanto segue: “in merito alla verifica dell'usura sul c/c 1157, si contesta che il C.T.U., pur avendo rilevato uno sforamento della CMS ha poi arbitrariamente escluso lo sforamento della stessa sul presupposto di aver preventivamente ste- rilizzato tale commissione in quanto illegittimamente pattuita, trascurando il dato oggettivo ri- chiesto dalla normativa antiusura”.
La doglianza è infondata.
Il superamento della soglia della commissione di massimo scoperto è avvenuto in epoca ante- riore al 2010, come sopra già osservato, con l'effetto della non debenza di tale onere perché, ap- punto, di consistenza usuraria, giusto il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
7 Tuttavia, nel caso di specie, la clausola del contratto di conto corrente n. 1157, relativa alla pat- tuizione della commissione di massimo scoperto, è affetta anche da nullità strutturale per inde - terminatezza dell'oggetto, così come statuito dal Tribunale di Fermo in carenza di impugnazio- ne incidentale.
Dunque, la commissione di massimo scoperto non è dovuta e, invero, il saldo del contratto di conto corrente è stato determinato al netto di tale onere.
Qualora il Tribunale di Fermo avesse dichiarato la nullità testuale ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., valorizzando dunque la circostanza della consistenza usuraria della commis- sione di massimo scoperto, la conseguenza ultima sarebbe stata la medesima, ovvero la non de- benza dell'onere e, invero, non si comprende quale sia il pregiudizio pratico lamentato dalla di- fesa appellante.
III. Il terzo motivo è del pari articolato in due censure.
La prima doglianza denuncia che la sentenza impugnata, in violazione del principio generale di cui all'art. 112 c.p.c., ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 348.755,09 oltre interessi, pur in carenza della pro- Controparte_1
posizione di domanda riconvenzionale, essendosi la controparte limitata alla formulazione di una eccezione riconvenzionale.
La censura è infondata.
Come noto, “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secon- do caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (così, Ordinanza della Corte di Cassazio- ne n. 31010 del 07/11/2023)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e passando dunque all'esame della comparsa di co- stituzione, condotto in ragione di approccio incentrato sull'effettiva sostanza delle deduzioni di- fensive in essa esposte, vi è che nel prospettare le pro- Controparte_1
prie conclusioni, lungi dall'insistere per il solo rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie for-
8 mulate da ha chiesto espressamente la condanna di al pagamen- Parte_1 Parte_2
to in proprio favore della somma di euro 1.006.143,30.
Ciò fonda il convincimento dell'avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale.
Con la seconda doglianza, la difesa appellante lamenta che la domanda riconvenzionale è stata accolta in carenza di adeguata prova.
Con più precisione, nell'atto di appello si legge quanto segue: “ controparte non ha fornito la prova del credito così come dalla stessa quantificato, sottolineando all'uopo che l'estratto con- to certificato in sé stesso non ha alcun valore probante nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, così come le ricevute bancarie certificate, sicché le evidenze portate da tali documenti non possono rivestire valore probatorio se non comprovate dagli estratti conto depositati, da cui il C.T.U. ha invece dedotto ben altri risultati, come riportato a pag. 17 della relazione peri - tale integrativa effettuata dal primo C.T.U. ”. Per_1
La censura è infondata.
Diversamente da quanto lamentato dalla difesa appellante, il Tribunale di Fermo, lungi dall'attribuire rilievo probatorio all'estratto conto certificato di cui all'art. 50 T.U.B., ha deter- minato i saldi dei conti corrente aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, for- matesi alle luce dell'esame dei contratti e degli estratti conto prodotti dalle parti.
In altri termini, la determinazione del saldo dei conti correnti, che costituisce peraltro un dato conoscitivo necessariamente consequenziale alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo formulata da (sicché lo scrutinio probatorio di tal ultima domanda, che appunto Parte_1
presuppone la rettifica dei saldi dei conti correnti, rileva anche al fine della delibazione della consequenziale domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna del correntista al pa- gamento del saldo qualora esso, all'esito della rettificazione, continui ad essere passivo), è av- venuta in adesione ai conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, come appunto ora sol- lecitato anche dalla difesa appellante.
Dunque, il tratto di dissonanza, rispetto a quanto dedotto da è dato unicamente Parte_1
dalla circostanza che il Tribunale di Fermo ha ritenuto corrette le conclusioni rese dal secondo consulente e non corrette le conclusioni prospettate dal primo ausiliare.
9 Le ragioni per cui risulta corretta la scelta decisionale del Tribunale di Fermo di aderire alla conclusioni esposte nella seconda relazione di consulenza sono già stare esposte nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione;
ivi si abbiano per integralmente reiterate.
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove non ha accolto la domanda di risarcimento del danno incentrata sul pregiudizio patrimoniale patito da in Parte_1
ragione degli accertati profili di nullità parziale che hanno connotato l'intera relazione negoziale.
Con più precisione, la difesa appellante, dopo aver stigmatizzato la statuizione decisionale relativa alla carenza di colpa in capo all'intermediario finanziario, si concentra sulla prova del danno, il cui raggiungimento pure è stato negato dal primo giudice, e deduce quanto segue:
“ ha applicato interessi e commissioni non dovute per Controparte_1
l'ingente importo di euro 482.769,97, che con tutta evidenza la società correntista avrebbe potuto utilizzare per i propri fini sociali senza necessità di farsi carico delle conseguenze di un indebitamento del tutto illegittimo, appare evidente che il danno è in re ipsa”.
Il motivo è infondato.
La domanda di risarcimento del danno sconta una originaria genericità di prospettazione circa la sussistenza del danno conseguenza, cui, effettivamente, corrisponde la carenza di adeguata prova.
Come emerge dall'esame dell'atto di citazione, nell'esporre le ragioni della pretesa risarcitoria si è limitata a dedurre quanto segue: “ a seguito della predetta situazione, Parte_1
l'odierna parte attrice era costretta a sostenere una serie di oneri tali da incidere in maniera rilevante sulla sua regolare gestione ed amministrazione nonché sul proprio bilancio come emergono anche dalla documentazione allegata. Tali ulteriori danni dovranno essere oggetto di ristoro sempre nel presente giudizio secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante con condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale subito dalla società nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
10 Tuttavia, nonostante il generico rinvio alla documentazione allegata, non si ravvisano prove precostituite idonee a lumeggiare compiutamente la sopportazione di un pregiudizio ulteriore
(rispetto agli addebiti ora eliminati) che sia conseguenza diretta ed immediata degli invocati profili di nullità parziale, né, peraltro, tampoco nell'atto introduttivo del presente Parte_1
grado di giudizio, si è premurata di specificare i documenti che si eleverebbero ad adeguata prova della pretesa risarcitoria.
Al riguardo, occorre sottolineare che l'importo di euro 482.769,97 costituisce la somma complessiva di plurimi addebiti illegittimi che, tuttavia, si sono susseguiti in un arco di tempo trentennale, con correlata diluizione.
Vi è, pertanto, che lungi dall'essere stata privata della provvista finanziaria Parte_1
unitaria di euro 482.769,97 è stata esposta ad una serie di plurimi e contenuti di addebiti che, pur configurandosi come evento pregiudizievole, esprimono un coefficiente di lesività verosimilmente assai contenuto in termini di impatto sullo svolgimento dell'attività di impresa,
nonché non suscettibile di valutazione in un'ottica risarcitoria in carenza di adeguato corredo probatorio, volto, appunto, ad evidenziare l'incidenza di tali addebiti in termini di danno emergente e lucro cessante e, soprattutto, la loro ultra attività lesiva all'esito del sostanziale ripristino integrale disposto dal primo giudice tramite abbattimento del saldo debitore complessivo dell'importo, appunto, di euro 482.769,97.
Tali considerazioni appaiono condivise, quantomeno implicitamente, anche dalla difesa appellante che, in tal senso, sollecita l'impiego del parametro di quantificazione del danno di cui all'art. 1226 c.c., richiamando giurisprudenza di merito a sostegno di tale soluzione.
Deve osservarsi, tuttavia, che la liquidazione equitativa del danno, oltre a non sollevare il danneggiate dall'onere della prova circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra condotta antigiuridica e danno conseguenza, non esime quest'ultimo dall'allegazione e prova degli elementi conoscitivi necessari per delineare il percorso equitativo.
In tale ottica, vi è che avrebbe dovuto quantomeno provare adeguatamente la Parte_1
dimensione reddituale e finanziaria della propria attività di impresa lungo l'arco di tempo in cui
11 si sono verificati gli addebiti illegittimi, sì da far emergere un dato certo su cui ragionare in termini equitativi.
Si rileva, invece, una carenza di prova anche in ordine agli elementi da cui desumere la dimensione del pregiudizio (genericamente) lamentato, ciò che, ad avviso del Collegio, preclude l'impiego del criterio equitativo, se non a costo di dirottare la funzione risarcitoria verso finalità sanzionatorie ad essa estranee.
V. Il rigetto dei motivi di appello conduce all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Al riguardo, occorre previamente verificare la sussistenza di interesse, in capo a
[...]
ad intervenire nel presente giudizio e, dunque, se essa sia cessionaria del credito og- CP_2
getto della domanda riconvenzionale, con conseguente facoltà di intervenire nel processo e dun- que (anche) nel giudizio di secondo grado, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 111
c.p.c. o se, come eccepito da difetti la prova della successione a titolo particola - Parte_1
re.
L'eccezione è infondata.
La qualità di cessionario del credito in capo a peraltro nemmeno Controparte_2
contestata all'udienza di precisazione delle conclusioni (ossia la prima udienza successiva alla costituzione di parte intervenuta), emerge compiutamente dall'esame della documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
Il riferimento è all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente sorti in epoca anteriore al Controparte_1
31.12.2016, e appunto ceduti a Controparte_2
Orbene, appare evidente, e comunque la difesa di non ha operato alcuna Parte_1
contestazione in merito, che il credito oggetto della domanda riconvenzionale, sorto in epoca anteriore al 31.12.2016 era già “in sofferenza” al momento dell'avvenuta cartolarizzazione;
al
12 riguardo, è sufficiente osservare che tutti i conti correnti sono stati chiusi, con saldo negativo, nel 2006, così come riferito anche nelle relazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, occorre aderire all'orientamento secondo cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ).
In tale ottica, occorre osservare che all'esito della formulazione (tardiva) Controparte_2
dell'eccezione, ha prodotto tutti gli atti e i documenti depositati dalla cedente nel corso del primo grado, e che quest'ultima non si è costituita nel giudizio di appello e non ha agito per l'esecuzione della sentenza di condanna (il contrario non è stato tampoco allegato dalla difesa appellante), assumendo dunque un atteggiamento di totale inerzia.
Tali circostanze, in uno all'avvenuta pubblicazione del richiamato avviso in Gazzetta Ufficiale, che pure veicola di per sé particolare peso inferenziale, ed al fatto del pari significativo che
[...]
è assistita dal medesimo avvocato che difendeva Controparte_4 Controparte_1
nel primo grado di giudizio, non possono essere spiegate se non accogliendo l'assunto
[...]
dell'avvenuta cessione del credito (e, infatti, la difesa appellante non è stata in grado di fornire una razionale chiave di lettura alternativa), sì da elevarsi ad elementi presuntivi veicolanti mas- simo coefficiente di persuasività circa la sussistenza dell'intervenuta successione a titolo parti- colare.
13 Tanto, premesso vi è che la difesa di parte intervenuta ha svolto attività nelle fasi studio, intro- duttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di dei Parte_1
presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.831,00 per compenso, oltre CP_2
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di dei presupposti Parte_1
contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.4.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1152/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Gian Luigi Boschi;
appellante
CONTRO
C.F. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice speciale (C.F. ), quest'ultima rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_4
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Alberto Cerioni;
intervenuta avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della Sentenza impugnata, accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla sui rapporti di conto corrente di causa Controparte_1
in relazione agli interessi debitori così come rilevato nella relazione C.T.U. del primo grado di giudizio datata 11 luglio – 9 agosto 2016 e successiva relazione integrativa datata 27 dicembre
2018 – 27 gennaio 2019 e per l'effetto condannare la banca convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 658.280,75 risultante dalle relazioni peritali medesime o comunque quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, si opus anche previo rinnovo dell'indagine peritale in questione, nonché condannare Controparte_1
al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale subito dalla società attrice
[...]
nella misura risultante di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; parte intervenuta: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti nel succitato atto di costituzione in via principale e nel merito, rigettare tutti i motivi dell'avversa impugnazione promossa con l'atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 164 / 2021 del 7 aprile 2021, resa dal Tribunale Ordinario di Fermo, nella persona del Giudice dr.ssa Mariannunziata Taverna, pubblicata mediante deposito in
Cancelleria in data 9 aprile 2021, con ogni conseguente statuizione in ordine alla vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali, da liquidarsi con riguardo al presente grado del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo è articolato in due censure.
Con la prima doglianza, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo, ponendosi in contrasto con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha erroneamente rigettato l'istanza istruttoria formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e volta ad indurre l'istituto di credito a produrre la documentazione bancaria necessaria all'accoglimento delle domande formulate da Parte_1
Il motivo è infondato.
In via assorbente, occorre osservare che l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è mai stata formulata compiutamente nel corso del giudizio di primo grado, ciò che già di per sé rende immune da ogni censura l'agere del primo giudice.
Le uniche deduzioni difensive che sembrano sottintendere un qualche richiamo implicito alla norma di cui all'art. 210 c.p.c. si rinvengono nell'atto di citazione, ove, al riguardo, si legge quanto segue: “si chiede a tal fine che il giudice voglia disporre l'acquisizione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali intercorsi fra i suddetti soggetti, delle ricevute di versamento e di quant'altro sia inerente ai contratti di cui è causa e che risultino opportuni ai fini di cui sopra, ordinandone se del caso l'esibizione e la produzione alla
[...]
. Controparte_1
Non può non rilevarsi la vaghezza di una simile richiesta, peraltro non reiterata nelle seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., del tutto dimentica dell'onere di specifica allegazione contemplato dalla norma di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c.
In secondo luogo, va evidenziato che l'adozione dell'ordine di esibizione, che “costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31251 del 03/11/2021), presuppone, tra gli altri, il positivo concorso dei requisiti dell'indispensabilità
3 e della dimostrazione che il potenziale destinatario dell'ordine abbia la disponibilità del documento, giusto il disposto di cui agli arrt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.
Ad avviso del Collegio, il connotato della indispensabilità deve essere vagliato in concreto nella duplice accezione della rilevanza probatoria, come ovvio, e della esclusività, nel senso che l'ordine di esibizione deve configurarsi come l'unico strumento per poter accedere ad un dato conoscitivo non diversamente acquisibile dalla parte o da quest'ultima mai acquisito.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che la difesa attrice non ha compiutamente allegato, e comunque non ha dimostrato, che la società correntista non ebbe mai a ricevere, al momento dell'instaurazione delle relazione negoziale e nel corso di essa, la documentazione di cui (solo ora ed in termini ancora irrimediabilmente generici) chiede l'esibizione.
A fronte di tale carenza di allegazione e dimostrazione, deve ritenersi, anche in ragione di un approccio inferenziale incentrato sulla norma di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., che ebbe a ricevere i documenti di cui si chiede l'ostentazione. Parte_1
Tale circostanza, ossia l'assenza di prova (quantomeno di consistenza presuntiva) del mancato invio della documentazione relativa alla relazione negoziale preclude di per sé l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Infine, anche ragioni di economia processuale depongono nel senso della carenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza (lo si ripete, mai compiutamente formulata nel corso del giudizio di primo grado) posto che dall'eventuale inadempimento dell'ordine di esibizione possono trarsi unicamente argomenti di prova, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 210,
118 e 116 c.p.c., che, nel caso di specie, sarebbero totalmente inidonei ad apportare un qualche contributo conoscitivo volto a lumeggiare la pretesa restitutoria incentrata sul lamentato indebito oggettivo.
Con la seconda doglianza, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo ha compiuto errato riparto dell'onere della prova nell'esaminare le domande principali.
La censura, tuttavia, non priva di una certa involuzione di prospettazione, appare connotata da inconcludenza laddove non giunge ad indicare la rilevanza di quanto astrattamente lamentato ai
4 fini della decisione dell'impugnazione, così come prescritto dalla norma di cui al n. 2 del secondo comma dell'art. 342 c.p.c.
In altri termini, salvo quanto esposto in ordine al terzo motivo di impugnazione (aspetto di seguito esaminato), la difesa appellante non si premura di specificare quale statuizione decisionale sia viziata dell'errato riparto dell'onere della prova e, anzi, dell'esame delle deduzioni difensive in cui si risolve la censura in esame, sembra emergere la consapevolezza che il mancato totale accoglimento delle domande formulate da sia dipeso da Parte_1
ragioni, stigmatizzate con il secondo e con il quarto motivo, che trascendo la questione della dinamica degli oneri probatori.
Peraltro, il Tribunale di Fermo si è limitato ad osservare che la prova degli invocati profili di nullità, ossia delle ragioni sottese alla pretesa restitutoria da indebito oggettivo o di accertamento e rettificazione del saldo del rapporto di conto corrente principale, grava in capo al correntista mentre, di contro, la banca, che abbia formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo debitore, è tenuto a dimostrare la fonte negoziale di tale obbligazione.
Tale assunto costituiscono corretta proiezione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., sì da sottrarsi ad ogni censura.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la consistenza usuraria degli interessi pattuiti in relazione a tutti i contratti bancari intercorsi tra le parti.
In primo luogo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Fermo ha aderito integralmente alle conclusioni del secondo consulente tecnico d'ufficio ed ha disatteso tutte le deduzioni del primo consulente.
Al riguardo, nell'atto di appello si legge quanto segue: “si tiene a precisare, infatti, che il primo
C.T.U. dott. ha individuato in più casi il superamento del tasso soglia, sia per usura Per_1
contrattuale (per la maggior parte dei casi) che per usura sopravvenuta nel conto corrente n.
10017G: in tutto n. 16 sforamenti negli anni 2001-2006, utilizzando la metodologia di calcolo di tecnica bancaria, che ricomprende la CMS;
nel conto anticipi n. 10740D ha rilevato Org
invece uno sforamento nel 2003 e due nel 2004, sempre di natura contrattuale, utilizzando la
5 formula comprensiva della CMS;
nel conto anticipi n. 110507 gli sforamenti individuati sono stati in tutto nove (quasi tutti di natura contrattuale), riscontrati utilizzando sia la formula comprensiva della CMS sia quella che la esclude, così come nel conto corrente n. 4400-88 (nel quale sono stati rilevati plurimi sforamenti del TEG fra il 2001 ed il 2006, utilizzando la formula comprensiva della CMS), nel conto anticipi SBF n. 65023-05 (con due sforamenti del
TEG di natura contrattuale rilevati negli anni 1998 e 1999 usando entrambe le metodologie di calcolo) e nel conto n. 65053- 86 (nel quale si sono avuti i medesimi risultati del precedente: due sforamenti del TEG di natura contrattuale rilevati negli anni 1998 e 1999 usando entrambe le metodologie di calcolo)”.
La doglianza di palesa non suscettibile d'accoglimento.
La difesa appellante non si premura di rappresentare le ragioni per cui il Tribunale di Fermo avrebbe errato nell'aderire alle conclusioni del secondo consulente tecnico d'ufficio.
Ponendo a latere tale rilievo, va osservato che il primo consulente tecnico ha determinato il
TEG degli interessi corrispettivi, con riferimento ai rapporti sopra indicati, tramite inclusione tra gli oneri della commissione di massimo scoperto.
L'ausiliare, dunque, ha attuato un criterio di determinazione del TEG privo di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale.
Invero, come noto, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.
2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla
6 differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del
20/06/2018)”.
Declinando tale principio (ormai consolidatosi e meritevole di pieno accoglimento poiché si configura come corretta proiezione del dato normativo) al caso di specie, va rilevato che il primo consulente ha sicuramente errato laddove, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca anteriore alla data del 1.1.2010, ha determinato il TEG tramite inclusione della commissione di massimo scoperto tra gli oneri.
Altresì, ciò che maggiormente rileva, l'accertamento svolto dal primo consulente tecnico d'uffi- cio non veicola alcun coefficiente di persuasività poiché l'ausiliare, come dal medesimo esposto nella relazione depositata in data 9.8.2016, si è volontariamente discostato dalle istruzioni della e, al fine della determinazione del TEG, ha utilizzato, come si legge nelle relazio- Org_2
ne, “nozioni delle discipline specialistiche di riferimento … nozioni della tecnica bancaria e della matematica finanziaria”, si da palesare totale indifferenza metodologica al soddisfacimen- to dell'esigenza di simmetrica rilevazione tra TEG e . Org_3
Si rivela, pertanto, pienamente condivisibile la scelta del Tribunale di Fermo di aderire alla con- clusioni della seconda relazione di consulenza, depositata in data 13.10.2020 e che ivi si abbia per integramente richiamata, che giungono alla negazione dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari all'esito di una indagine priva di errori di impostazione metodologica.
In secondo luogo, la difesa appellante deduce quanto segue: “in merito alla verifica dell'usura sul c/c 1157, si contesta che il C.T.U., pur avendo rilevato uno sforamento della CMS ha poi arbitrariamente escluso lo sforamento della stessa sul presupposto di aver preventivamente ste- rilizzato tale commissione in quanto illegittimamente pattuita, trascurando il dato oggettivo ri- chiesto dalla normativa antiusura”.
La doglianza è infondata.
Il superamento della soglia della commissione di massimo scoperto è avvenuto in epoca ante- riore al 2010, come sopra già osservato, con l'effetto della non debenza di tale onere perché, ap- punto, di consistenza usuraria, giusto il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
7 Tuttavia, nel caso di specie, la clausola del contratto di conto corrente n. 1157, relativa alla pat- tuizione della commissione di massimo scoperto, è affetta anche da nullità strutturale per inde - terminatezza dell'oggetto, così come statuito dal Tribunale di Fermo in carenza di impugnazio- ne incidentale.
Dunque, la commissione di massimo scoperto non è dovuta e, invero, il saldo del contratto di conto corrente è stato determinato al netto di tale onere.
Qualora il Tribunale di Fermo avesse dichiarato la nullità testuale ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., valorizzando dunque la circostanza della consistenza usuraria della commis- sione di massimo scoperto, la conseguenza ultima sarebbe stata la medesima, ovvero la non de- benza dell'onere e, invero, non si comprende quale sia il pregiudizio pratico lamentato dalla di- fesa appellante.
III. Il terzo motivo è del pari articolato in due censure.
La prima doglianza denuncia che la sentenza impugnata, in violazione del principio generale di cui all'art. 112 c.p.c., ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 348.755,09 oltre interessi, pur in carenza della pro- Controparte_1
posizione di domanda riconvenzionale, essendosi la controparte limitata alla formulazione di una eccezione riconvenzionale.
La censura è infondata.
Come noto, “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secon- do caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (così, Ordinanza della Corte di Cassazio- ne n. 31010 del 07/11/2023)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e passando dunque all'esame della comparsa di co- stituzione, condotto in ragione di approccio incentrato sull'effettiva sostanza delle deduzioni di- fensive in essa esposte, vi è che nel prospettare le pro- Controparte_1
prie conclusioni, lungi dall'insistere per il solo rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie for-
8 mulate da ha chiesto espressamente la condanna di al pagamen- Parte_1 Parte_2
to in proprio favore della somma di euro 1.006.143,30.
Ciò fonda il convincimento dell'avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale.
Con la seconda doglianza, la difesa appellante lamenta che la domanda riconvenzionale è stata accolta in carenza di adeguata prova.
Con più precisione, nell'atto di appello si legge quanto segue: “ controparte non ha fornito la prova del credito così come dalla stessa quantificato, sottolineando all'uopo che l'estratto con- to certificato in sé stesso non ha alcun valore probante nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, così come le ricevute bancarie certificate, sicché le evidenze portate da tali documenti non possono rivestire valore probatorio se non comprovate dagli estratti conto depositati, da cui il C.T.U. ha invece dedotto ben altri risultati, come riportato a pag. 17 della relazione peri - tale integrativa effettuata dal primo C.T.U. ”. Per_1
La censura è infondata.
Diversamente da quanto lamentato dalla difesa appellante, il Tribunale di Fermo, lungi dall'attribuire rilievo probatorio all'estratto conto certificato di cui all'art. 50 T.U.B., ha deter- minato i saldi dei conti corrente aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, for- matesi alle luce dell'esame dei contratti e degli estratti conto prodotti dalle parti.
In altri termini, la determinazione del saldo dei conti correnti, che costituisce peraltro un dato conoscitivo necessariamente consequenziale alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo formulata da (sicché lo scrutinio probatorio di tal ultima domanda, che appunto Parte_1
presuppone la rettifica dei saldi dei conti correnti, rileva anche al fine della delibazione della consequenziale domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna del correntista al pa- gamento del saldo qualora esso, all'esito della rettificazione, continui ad essere passivo), è av- venuta in adesione ai conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, come appunto ora sol- lecitato anche dalla difesa appellante.
Dunque, il tratto di dissonanza, rispetto a quanto dedotto da è dato unicamente Parte_1
dalla circostanza che il Tribunale di Fermo ha ritenuto corrette le conclusioni rese dal secondo consulente e non corrette le conclusioni prospettate dal primo ausiliare.
9 Le ragioni per cui risulta corretta la scelta decisionale del Tribunale di Fermo di aderire alla conclusioni esposte nella seconda relazione di consulenza sono già stare esposte nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione;
ivi si abbiano per integralmente reiterate.
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove non ha accolto la domanda di risarcimento del danno incentrata sul pregiudizio patrimoniale patito da in Parte_1
ragione degli accertati profili di nullità parziale che hanno connotato l'intera relazione negoziale.
Con più precisione, la difesa appellante, dopo aver stigmatizzato la statuizione decisionale relativa alla carenza di colpa in capo all'intermediario finanziario, si concentra sulla prova del danno, il cui raggiungimento pure è stato negato dal primo giudice, e deduce quanto segue:
“ ha applicato interessi e commissioni non dovute per Controparte_1
l'ingente importo di euro 482.769,97, che con tutta evidenza la società correntista avrebbe potuto utilizzare per i propri fini sociali senza necessità di farsi carico delle conseguenze di un indebitamento del tutto illegittimo, appare evidente che il danno è in re ipsa”.
Il motivo è infondato.
La domanda di risarcimento del danno sconta una originaria genericità di prospettazione circa la sussistenza del danno conseguenza, cui, effettivamente, corrisponde la carenza di adeguata prova.
Come emerge dall'esame dell'atto di citazione, nell'esporre le ragioni della pretesa risarcitoria si è limitata a dedurre quanto segue: “ a seguito della predetta situazione, Parte_1
l'odierna parte attrice era costretta a sostenere una serie di oneri tali da incidere in maniera rilevante sulla sua regolare gestione ed amministrazione nonché sul proprio bilancio come emergono anche dalla documentazione allegata. Tali ulteriori danni dovranno essere oggetto di ristoro sempre nel presente giudizio secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante con condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale subito dalla società nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
10 Tuttavia, nonostante il generico rinvio alla documentazione allegata, non si ravvisano prove precostituite idonee a lumeggiare compiutamente la sopportazione di un pregiudizio ulteriore
(rispetto agli addebiti ora eliminati) che sia conseguenza diretta ed immediata degli invocati profili di nullità parziale, né, peraltro, tampoco nell'atto introduttivo del presente Parte_1
grado di giudizio, si è premurata di specificare i documenti che si eleverebbero ad adeguata prova della pretesa risarcitoria.
Al riguardo, occorre sottolineare che l'importo di euro 482.769,97 costituisce la somma complessiva di plurimi addebiti illegittimi che, tuttavia, si sono susseguiti in un arco di tempo trentennale, con correlata diluizione.
Vi è, pertanto, che lungi dall'essere stata privata della provvista finanziaria Parte_1
unitaria di euro 482.769,97 è stata esposta ad una serie di plurimi e contenuti di addebiti che, pur configurandosi come evento pregiudizievole, esprimono un coefficiente di lesività verosimilmente assai contenuto in termini di impatto sullo svolgimento dell'attività di impresa,
nonché non suscettibile di valutazione in un'ottica risarcitoria in carenza di adeguato corredo probatorio, volto, appunto, ad evidenziare l'incidenza di tali addebiti in termini di danno emergente e lucro cessante e, soprattutto, la loro ultra attività lesiva all'esito del sostanziale ripristino integrale disposto dal primo giudice tramite abbattimento del saldo debitore complessivo dell'importo, appunto, di euro 482.769,97.
Tali considerazioni appaiono condivise, quantomeno implicitamente, anche dalla difesa appellante che, in tal senso, sollecita l'impiego del parametro di quantificazione del danno di cui all'art. 1226 c.c., richiamando giurisprudenza di merito a sostegno di tale soluzione.
Deve osservarsi, tuttavia, che la liquidazione equitativa del danno, oltre a non sollevare il danneggiate dall'onere della prova circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra condotta antigiuridica e danno conseguenza, non esime quest'ultimo dall'allegazione e prova degli elementi conoscitivi necessari per delineare il percorso equitativo.
In tale ottica, vi è che avrebbe dovuto quantomeno provare adeguatamente la Parte_1
dimensione reddituale e finanziaria della propria attività di impresa lungo l'arco di tempo in cui
11 si sono verificati gli addebiti illegittimi, sì da far emergere un dato certo su cui ragionare in termini equitativi.
Si rileva, invece, una carenza di prova anche in ordine agli elementi da cui desumere la dimensione del pregiudizio (genericamente) lamentato, ciò che, ad avviso del Collegio, preclude l'impiego del criterio equitativo, se non a costo di dirottare la funzione risarcitoria verso finalità sanzionatorie ad essa estranee.
V. Il rigetto dei motivi di appello conduce all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Al riguardo, occorre previamente verificare la sussistenza di interesse, in capo a
[...]
ad intervenire nel presente giudizio e, dunque, se essa sia cessionaria del credito og- CP_2
getto della domanda riconvenzionale, con conseguente facoltà di intervenire nel processo e dun- que (anche) nel giudizio di secondo grado, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 111
c.p.c. o se, come eccepito da difetti la prova della successione a titolo particola - Parte_1
re.
L'eccezione è infondata.
La qualità di cessionario del credito in capo a peraltro nemmeno Controparte_2
contestata all'udienza di precisazione delle conclusioni (ossia la prima udienza successiva alla costituzione di parte intervenuta), emerge compiutamente dall'esame della documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
Il riferimento è all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente sorti in epoca anteriore al Controparte_1
31.12.2016, e appunto ceduti a Controparte_2
Orbene, appare evidente, e comunque la difesa di non ha operato alcuna Parte_1
contestazione in merito, che il credito oggetto della domanda riconvenzionale, sorto in epoca anteriore al 31.12.2016 era già “in sofferenza” al momento dell'avvenuta cartolarizzazione;
al
12 riguardo, è sufficiente osservare che tutti i conti correnti sono stati chiusi, con saldo negativo, nel 2006, così come riferito anche nelle relazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, occorre aderire all'orientamento secondo cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ).
In tale ottica, occorre osservare che all'esito della formulazione (tardiva) Controparte_2
dell'eccezione, ha prodotto tutti gli atti e i documenti depositati dalla cedente nel corso del primo grado, e che quest'ultima non si è costituita nel giudizio di appello e non ha agito per l'esecuzione della sentenza di condanna (il contrario non è stato tampoco allegato dalla difesa appellante), assumendo dunque un atteggiamento di totale inerzia.
Tali circostanze, in uno all'avvenuta pubblicazione del richiamato avviso in Gazzetta Ufficiale, che pure veicola di per sé particolare peso inferenziale, ed al fatto del pari significativo che
[...]
è assistita dal medesimo avvocato che difendeva Controparte_4 Controparte_1
nel primo grado di giudizio, non possono essere spiegate se non accogliendo l'assunto
[...]
dell'avvenuta cessione del credito (e, infatti, la difesa appellante non è stata in grado di fornire una razionale chiave di lettura alternativa), sì da elevarsi ad elementi presuntivi veicolanti mas- simo coefficiente di persuasività circa la sussistenza dell'intervenuta successione a titolo parti- colare.
13 Tanto, premesso vi è che la difesa di parte intervenuta ha svolto attività nelle fasi studio, intro- duttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di dei Parte_1
presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.831,00 per compenso, oltre CP_2
rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di dei presupposti Parte_1
contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.4.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
14