Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'ANEA presentera' al Ministero dell'interno una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'ANEA presentera' al Ministero dell'interno una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.