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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato BEZHANI TEREZA
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
03/10/1982, rappresentata e difesa dall'avvocato CAPUANO BRANCA
ND
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono l'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affido condiviso per cui gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con sé;
2) il figlio minore trascorrerà presso ciascun genitore tempi paritari, Per_1 secondo la seguente calendarizzazione già in uso tra le parti: Lunedì e Martedì
starà con la mamma, con relativi pernotti fino alle 8,15 del successivo Per_1 mattino del Mercoledì, all'entrata di scuola o all'inizio dei centri estivi.
Quando non c'è scuola la madre accompagnerà a casa del padre entro Per_1 le 10 della mattina o in altro orario concordato di volta in volta tra i genitori.
trascorrerà con il padre le giornate di Mercoledì e Giovedì con i relativi Per_1 pernotti e fino alle 8,15 del mattino successivo, all'entrata di scuola o all'inizio dei centri estivi. Quando non c'è scuola il padre accompagnerà a casa Per_1 della madre entro le 10 della mattina o in altro orario concordato di volta in volta tra i genitori. trascorrerà i fine settimana, a partire dal Venerdì, a Per_1 settimane alterne con ciascun genitore, facendo in modo che vi sia continuità tra il turno paterno e l'inizio del fine settimana a lui spettante e tra l'inizio del fine settimana spettante alla madre ed il turno settimanale del Lunedì e Martedì di sua spettanza;
naturalmente se il turno del fine settimana spetta al papà,
rimarrà con quest'ultimo in continuità dal Mercoledì e così fino al Per_1
Lunedì mattina;
naturalmente se il turno del fine settimana spetta alla madre,
rimarrà con quest'ultima in continuità dal Venerdì al Mercoledì. In Per_1 merito alle vacanze natalizie e pasquali di , i genitori proseguiranno con Per_1
2 la calendarizzazione ordinaria appena delineata, con la sola eccezione dei giorni in cui “cadono” le seguenti festività: la cena della vigilia di Natale, il pranzo di Natale, la cena di Natale, la Pasqua e il Lunedì in Albis che verranno alternati di anno in anno tra i genitori;
a tal proposito si fa presente che Per_1 nell'anno 2024, ha trascorso la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale con la mamma, mentre ha trascorso con il papà la cena di Natale;
la domenica di
Pasqua 2025 starà con il papà, mentre il Lunedì dell'Angelo con la Per_1 mamma. Infine, trascorrerà da due a tre settimane, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive/invernali, in periodo da concordare di anno in anno tra i coniugi, e comunque entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno. La calendarizzazione appena delineata potrà subire variazioni purchè ciò avvenga subordinatamente al preventivo accordo di entrambi i genitori e purchè le richieste pervengano all'altro genitore con adeguato anticipo. Gli eventuali diversi accordi dovranno sempre tener conto delle esigenze del minore e degli impegni scolastici ed extra -scolastici di quest'ultimo nonché degli impegni lavorativi e privati dei genitori;
3) darsi atto che la casa di abitazione ex coniugale è di proprietà esclusiva del sig. che vi risiede e che vi abita assieme al figlio nei tempi sopra indicati, Pt_1 mentre la Signora si è trasferita in una propria abitazione dove risiede CP_1 con il figlio, che abita con lei nei tempi sopra indicati;
4) quanto alla contribuzione ordinaria, disporsi che il sig. provvederà, Pt_1 come già sta facendo, alla corresponsione, in favore della sig.ra CP_1 dell'importo mensile di Euro 1.000,00, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da agosto 2025 secondo gli accordi di separazione vigenti, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra e già note al sig. CP_1 [...]
; Pt_1
5) quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, le stesse saranno integralmente a carico del sig. . Qualora esse Pt_1 siano anticipate dalla Signora il Sig. le rimborserà l'intero CP_1 Pt_1 importo entro il mese successivo a quello della richiesta, previa
3 documentazione attestante l'effettivo esborso e, previo consenso dell'altro genitore, laddove necessario, il tutto come da Protocollo in uso al Tribunale di
Vicenza;
6) darsi atto che le parti hanno confermato l'accordo in vigore per il quale a partire dal mese di giugno 2024 l'assegno unico va diviso in parti uguali tra loro;
7) nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi si impegnano a prestare il necessario assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio minore;
9) a definizione di ogni pendenza patrimoniale insorta tra le parti durante il rapporto di coniugio, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra Pt_1 CP_1
l'importo di euro 5.221,00 che la sig.ra aveva corrisposto a titolo di CP_1
IMU (2018 -2022) per la porzione di immobile di cui ella era intestataria e successivamente cedut a al sig. sulla scorta degli accordi di Pt_1 separazione. Il suddetto importo verrà corrisposto in n. 24 (ventiquattro) rate mensili a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto;
10) nulla con riferimento all'assegnazione della casa familiare, essendosi la sig.ra trasferita altrove (presso immobile a quest'ultima intestato) ed CP_1 essendo la medesima di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
11) spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NOVENTA VICENTINA (VI) in data
22/06/2013.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni
4 riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/01/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento in via paritaria;
Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste integralmente a carico di Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in NOVENTA VICENTINA (VI) il 22/06/2013 alle
[...] CP_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) al n. 7, parte II, serie
A, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato BEZHANI TEREZA
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
03/10/1982, rappresentata e difesa dall'avvocato CAPUANO BRANCA
ND
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono l'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affido condiviso per cui gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con sé;
2) il figlio minore trascorrerà presso ciascun genitore tempi paritari, Per_1 secondo la seguente calendarizzazione già in uso tra le parti: Lunedì e Martedì
starà con la mamma, con relativi pernotti fino alle 8,15 del successivo Per_1 mattino del Mercoledì, all'entrata di scuola o all'inizio dei centri estivi.
Quando non c'è scuola la madre accompagnerà a casa del padre entro Per_1 le 10 della mattina o in altro orario concordato di volta in volta tra i genitori.
trascorrerà con il padre le giornate di Mercoledì e Giovedì con i relativi Per_1 pernotti e fino alle 8,15 del mattino successivo, all'entrata di scuola o all'inizio dei centri estivi. Quando non c'è scuola il padre accompagnerà a casa Per_1 della madre entro le 10 della mattina o in altro orario concordato di volta in volta tra i genitori. trascorrerà i fine settimana, a partire dal Venerdì, a Per_1 settimane alterne con ciascun genitore, facendo in modo che vi sia continuità tra il turno paterno e l'inizio del fine settimana a lui spettante e tra l'inizio del fine settimana spettante alla madre ed il turno settimanale del Lunedì e Martedì di sua spettanza;
naturalmente se il turno del fine settimana spetta al papà,
rimarrà con quest'ultimo in continuità dal Mercoledì e così fino al Per_1
Lunedì mattina;
naturalmente se il turno del fine settimana spetta alla madre,
rimarrà con quest'ultima in continuità dal Venerdì al Mercoledì. In Per_1 merito alle vacanze natalizie e pasquali di , i genitori proseguiranno con Per_1
2 la calendarizzazione ordinaria appena delineata, con la sola eccezione dei giorni in cui “cadono” le seguenti festività: la cena della vigilia di Natale, il pranzo di Natale, la cena di Natale, la Pasqua e il Lunedì in Albis che verranno alternati di anno in anno tra i genitori;
a tal proposito si fa presente che Per_1 nell'anno 2024, ha trascorso la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale con la mamma, mentre ha trascorso con il papà la cena di Natale;
la domenica di
Pasqua 2025 starà con il papà, mentre il Lunedì dell'Angelo con la Per_1 mamma. Infine, trascorrerà da due a tre settimane, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive/invernali, in periodo da concordare di anno in anno tra i coniugi, e comunque entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno. La calendarizzazione appena delineata potrà subire variazioni purchè ciò avvenga subordinatamente al preventivo accordo di entrambi i genitori e purchè le richieste pervengano all'altro genitore con adeguato anticipo. Gli eventuali diversi accordi dovranno sempre tener conto delle esigenze del minore e degli impegni scolastici ed extra -scolastici di quest'ultimo nonché degli impegni lavorativi e privati dei genitori;
3) darsi atto che la casa di abitazione ex coniugale è di proprietà esclusiva del sig. che vi risiede e che vi abita assieme al figlio nei tempi sopra indicati, Pt_1 mentre la Signora si è trasferita in una propria abitazione dove risiede CP_1 con il figlio, che abita con lei nei tempi sopra indicati;
4) quanto alla contribuzione ordinaria, disporsi che il sig. provvederà, Pt_1 come già sta facendo, alla corresponsione, in favore della sig.ra CP_1 dell'importo mensile di Euro 1.000,00, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da agosto 2025 secondo gli accordi di separazione vigenti, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra e già note al sig. CP_1 [...]
; Pt_1
5) quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, le stesse saranno integralmente a carico del sig. . Qualora esse Pt_1 siano anticipate dalla Signora il Sig. le rimborserà l'intero CP_1 Pt_1 importo entro il mese successivo a quello della richiesta, previa
3 documentazione attestante l'effettivo esborso e, previo consenso dell'altro genitore, laddove necessario, il tutto come da Protocollo in uso al Tribunale di
Vicenza;
6) darsi atto che le parti hanno confermato l'accordo in vigore per il quale a partire dal mese di giugno 2024 l'assegno unico va diviso in parti uguali tra loro;
7) nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
8) i coniugi si impegnano a prestare il necessario assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio minore;
9) a definizione di ogni pendenza patrimoniale insorta tra le parti durante il rapporto di coniugio, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra Pt_1 CP_1
l'importo di euro 5.221,00 che la sig.ra aveva corrisposto a titolo di CP_1
IMU (2018 -2022) per la porzione di immobile di cui ella era intestataria e successivamente cedut a al sig. sulla scorta degli accordi di Pt_1 separazione. Il suddetto importo verrà corrisposto in n. 24 (ventiquattro) rate mensili a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto;
10) nulla con riferimento all'assegnazione della casa familiare, essendosi la sig.ra trasferita altrove (presso immobile a quest'ultima intestato) ed CP_1 essendo la medesima di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
11) spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NOVENTA VICENTINA (VI) in data
22/06/2013.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni
4 riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/01/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento in via paritaria;
Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste integralmente a carico di Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in NOVENTA VICENTINA (VI) il 22/06/2013 alle
[...] CP_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) al n. 7, parte II, serie
A, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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