Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguen te
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 148 del RGAC dell'anno 202 5, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Antonio Felicetti
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alfonso Loria
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di aver contratto con Parte_1 Controparte_1 lui matrimonio concordatario in Crosia il 4 giugno 2011 (atto di matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Crosia, Anno 2011, Numero 4, Parte II,
Serie A, Ufficio 1); b) ch e dalla loro unione è nato il figlio il 26 Persona_1 luglio 2011; c) che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale.
1.2. Si è costituito , non opponendosi alla separazione. Controparte_1
1
1.3. Con note depositate nei giorni precedenti all'udienza del 4 giugno 2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del giudizio in separazione consensuale a lle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 collocato presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e trattenerlo con sé quando vuole, e previo accordo tra i genitori medesimi, compatibilmente con gli impegni anche scolastici del minore, potrà pernottare con il padre, sempre con il consenso del figlio minore, ovvero, in caso di eventuale disaccordo, second o il piano genitoriale allegato e più precisamente: “Nel corso della settimana il padre potrà frequentare il minore nel periodo scolastico, tutti i mercoledì, nel Persona_1 pomeriggio, dopo la scuola, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
- Il sabato, alternativamente, dopo la scuola, dalle 14:00 del pomeriggio alla domenica dopo pranzo, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque non oltre le ore 17:00.
- I genitori trascorreranno con il figlio mmore, alternativamente, le festività natalizie, nel periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, nonché le vacanze pasquali alternativamente dal Giovedì Santo sino al sabato e dalla Domenica di Pasqua sino al martedì;
- Il padre trascorrerà con il figlio minore, compatibilmente con i p ropri impegni lavorativi, un periodo di 15 giorni mensili durante la stagione estiva, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio che nel mese di agosto.
- Per i ponti primaverili, la Festa della Repubblica del 2 Giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, da concordare, anche in base ai turni lavorativi ed alle ferie;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse del minore".
3) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Contrada
Amica,104, Area Urbana di Rossano, Corigliano Rossano (CS), acquistata in regime di comunione dei beni, durante il matrimonio con Atto Pubblico per Notaio Per_2 di Corigliano - Rossano del 21/04/2021, Repertorio n. 18549, sita in Contrada
[...]
Amica, 104, Piano 3, è assegnata unitamente al mobilio ed agli arredi al Sig.
[...]
, con facoltà per la Sig.ra di asportarne gli effetti personali ed CP_1 Parte_1 in particolare il proprio corredo matrimoniale, previo accordo tra le parti.
2 4) Il Sig. , sopporterà tutte le spese di manutenzione ordinaria e Controparte_1 straordinaria della casa nonché tutte le spese relative alle utenze domestiche e ai tributi comunali (luce, acqua, gas, Ta rsu, etc): le imposte IMU, restano a carico di entrambi e proprietari;
5) Il Sig. , verserà a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 280,00 Per_1
(Euroduecentoottanta /00), da aggiornare annu almente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo meramente esemplificativo: spese mediche, spese scolastiche, spese per hobbies, etc,);
6) Il Sig. è proprietario esclusivo di un'autovettura che resta Controparte_1 definitivamente nella sua disponibilità, sopportandone le spese e i costi di manutenzione, le spese di gestione e le relative imposte;
mentre la Sig.ra Parte_1
è intestataria di un'autovettura che resta definitivamente nella sua disponibilità, sopportandone le spese e i costi di manutenzione, le spese di gestione e le relative imposte;
7) i coniugi separandi, reciprocamente, rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento tra loro, essendo dotati di autonomia e indipendenza economica e dichiarano di aver già s uddiviso i risparmi senza rivendicazioni reciproche;
8) i coniugi separandi rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per la carta di identità valida per l 'espatrio, anche per il figlio minore;
9) le spese dei rispettivi procuratori sono compensate, essendo, tra l 'altro, stati ammessi entrambi, in via anticipata e provvisoria, al beneficio del patrocinio a
Spese dello Stato;
10) con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
2. Il Tribunale prende atto de lla separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 delle condizioni sopra pattuite, da ritenersi congrue, con la precisazione che
[...]
l'assegnazione della casa coniugale avviene ex art. 337 sexies c.p.c. e non comporta trasferimento di proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione tra i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva;
3 2. Compensa le spese;
3. Dispone trasmettersi la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crosia (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
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