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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 5463/2022 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 31.01.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Petrachi Lilia Lucia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv M Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.5.2022, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all' assegno di invalidità civile -già negato in CP_ sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o.
(…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma
6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che la pensione di inabilità e l' assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell' inabile o dell' invalido
Nella specie, il ctu, dott per il rinnovo delle operazioni peritali- ha accertato a Persona_1 carico dell'istante un quadro patologico che determina una invalidità in misura del 74% a far data dal
26.4.2023 avendo il consulente verificato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente con decorrenza dalla visita medico legale effettuata in sede di ctu.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile dal 26.04.2023.
In considerazione della data in cui si è perfezionato il requisito sanitario -successiva alla domanda amministrativa - le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all' assegno di invalidità civile con decorrenza dal 26.04.2023.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separati decreti.
Lecce, 31.1.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 31.01.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Petrachi Lilia Lucia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv M Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.5.2022, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all' assegno di invalidità civile -già negato in CP_ sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o.
(…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma
6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che la pensione di inabilità e l' assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell' inabile o dell' invalido
Nella specie, il ctu, dott per il rinnovo delle operazioni peritali- ha accertato a Persona_1 carico dell'istante un quadro patologico che determina una invalidità in misura del 74% a far data dal
26.4.2023 avendo il consulente verificato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente con decorrenza dalla visita medico legale effettuata in sede di ctu.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile dal 26.04.2023.
In considerazione della data in cui si è perfezionato il requisito sanitario -successiva alla domanda amministrativa - le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all' assegno di invalidità civile con decorrenza dal 26.04.2023.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separati decreti.
Lecce, 31.1.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa