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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 698/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_1
; C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 27.01.2022, impugnava la sentenza n. Parte_1
2458/21, emessa dal Giudice di pace di Nola in data 05.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con compensazione delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 28.03.2017, alle ore 12.20 circa, in Ottaviano, alla via Pentelete, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita sulla parte sinistra del corpo da una Fiat Punto;
• in conseguenza del fatto l'istante rovinava al suolo, procurandosi lesioni al piede sinistro;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo conducente.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno biologico e morale patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibile l'unico teste escusso;
valorizzava, inoltre, quale ulteriore indizio di infondatezza della domanda, la mancata proposizione di denuncia del fatto in sede penale.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
• violazione dell'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
• inidoneità dell'omessa denuncia ad escludere che il danno sia stata causato da veicolo sconosciuto;
• vizio di motivazione della sentenza emessa dal Giudice di primo grado in ordine alla omessa ammissione di CTU.
1.4 – Con comparsa depositata in data 21.06.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, argomentava circa l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della
2 sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
05.07.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 27.01.2022; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 02.02.2022, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appellante, con i primi due motivi di gravame, ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, con il primo motivo ha dedotto di aver fornito la prova del sinistro attraverso la prova testimoniale, mentre con il secondo che sostenuto che l'omessa denuncia in sede penale non è sufficiente a escludere la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L'appello è infondato.
3.1 – In relazione al primo motivo, deve essere evidenziato che l'odierna appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione di un di un unico teste, condivisibilmente ritenuto inattendibile dal Giudice di Pace, per Tes_1
l'incompatibilità della dinamica descritta con le lesioni riportate dalla danneggiata.
3 Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal teste si pone in contraddizione con le lesioni riportate dalla vittima, che emergono sia dalle stesse dichiarazioni testimoniali, sia dal verbale di pronto soccorso versato in atti.
Invero, il teste ha dichiarato che l'autovettura “collideva con la sua parte anteriore spigolare destra la parte sinistra del corpo di facendola cadere a terra” e che essa “colpiva di Pt_1 striscio all'altezza della gamba sinistra e la stessa cadeva a terra”. Pt_1
Al contempo, il testimone ha riferito che, dopo il sinistro, la danneggiata “lamentava dolori alla caviglia sinistra”; non faceva riferimento, dunque, a escoriazioni oppure a lesioni ad altre parti del corpo. Tale elemento si pone in contrasto con la precedente ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che il teste, da un lato, ha descritto un impatto tra la vettura e “la parte sinistra del corpo”, specificamente la “gamba sinistra della vittima”, ma poi ha escluso che tali parti abbiano riportato lesioni, risultando dolorante solo la “caviglia sinistra”.
Del resto, il teste ha narrato che, a seguito dell'impatto, la vittima rovinava al suolo, senza specificare da che lato ella sia caduta;
cionondimeno, ha riferito che la vittima ha riportato lesioni alla sola caviglia sinistra, escludendo che la stessa abbia riportato escoriazioni ad altre parti del corpo. Tali due circostanze appaiono contrastanti, essendo inverosimile che, a seguito della caduta dovuta all'impatto con un autoveicolo, la danneggiata non abbia riportato altre lesioni, oltre al trauma contusivo alla caviglia.
D'altra parte, la dinamica del sinistro prospettata dal teste si pone in contrasto anche con le risultanze del verbale di pronto soccorso versato in atti, da cui emerge soltanto un trauma contusivo alla caviglia sinistra. In effetti, è del tutto inverosimile che, essendo stata colpita alla parte sinistra del corpo e, nello specifico, alla gamba sinistra da un'automobile in corsa,
4 rovinando conseguentemente al suolo, la vittima non abbia riportato neppure un ematoma sul punto d'impatto, né escoriazioni dovute alla caduta, subendo lesioni alla sola caviglia sinistra
(non coinvolta nell'urto), come attestato dagli operatori del Pronto Soccorso.
L'evidenziata discrasia tra la dinamica del sinistro riferita dal teste e le lesioni riportate dalla vittima costituisce un rilevante elemento oggettivo di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali;
esse, pertanto, sono inidonee a provare il sinistro per cui è causa.
3.2 – Del resto, procedendo all'esame del secondo motivo di appello, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2016, n. 27541; Cassazione civile sez. III, 17/02/2016, n. 3019;
Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Cassazione civile sez. III, 02/09/2013, n.
20066).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che i fatti non siano stati denunciati alle Autorità penali.
L'omessa denuncia costituisce un indizio che, unitamente all'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, conferma l'infondatezza della domanda.
4 – In definitiva, i primi due motivi d'appello devono essere rigettati;
ciò implica l'assorbimento del terzo motivo di gravame, atteso che la rilevata mancanza di prove relative alla sussistenza del sinistro rende superflua, ai fini della decisione, l'ammissione della CTU richiesta in primo grado dall'odierna appellante, al fine di quantificare il danno lamentato.
La sentenza di primo grado, dunque, deve essere integralmente confermata.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5 5.1 – In assenza di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n. 26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 698/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_1
; C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 27.01.2022, impugnava la sentenza n. Parte_1
2458/21, emessa dal Giudice di pace di Nola in data 05.07.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con compensazione delle spese di lite.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 28.03.2017, alle ore 12.20 circa, in Ottaviano, alla via Pentelete, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita sulla parte sinistra del corpo da una Fiat Punto;
• in conseguenza del fatto l'istante rovinava al suolo, procurandosi lesioni al piede sinistro;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo conducente.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno biologico e morale patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibile l'unico teste escusso;
valorizzava, inoltre, quale ulteriore indizio di infondatezza della domanda, la mancata proposizione di denuncia del fatto in sede penale.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
• violazione dell'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
• inidoneità dell'omessa denuncia ad escludere che il danno sia stata causato da veicolo sconosciuto;
• vizio di motivazione della sentenza emessa dal Giudice di primo grado in ordine alla omessa ammissione di CTU.
1.4 – Con comparsa depositata in data 21.06.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, argomentava circa l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della
2 sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
05.07.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 27.01.2022; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 02.02.2022, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appellante, con i primi due motivi di gravame, ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, con il primo motivo ha dedotto di aver fornito la prova del sinistro attraverso la prova testimoniale, mentre con il secondo che sostenuto che l'omessa denuncia in sede penale non è sufficiente a escludere la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L'appello è infondato.
3.1 – In relazione al primo motivo, deve essere evidenziato che l'odierna appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione di un di un unico teste, condivisibilmente ritenuto inattendibile dal Giudice di Pace, per Tes_1
l'incompatibilità della dinamica descritta con le lesioni riportate dalla danneggiata.
3 Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal teste si pone in contraddizione con le lesioni riportate dalla vittima, che emergono sia dalle stesse dichiarazioni testimoniali, sia dal verbale di pronto soccorso versato in atti.
Invero, il teste ha dichiarato che l'autovettura “collideva con la sua parte anteriore spigolare destra la parte sinistra del corpo di facendola cadere a terra” e che essa “colpiva di Pt_1 striscio all'altezza della gamba sinistra e la stessa cadeva a terra”. Pt_1
Al contempo, il testimone ha riferito che, dopo il sinistro, la danneggiata “lamentava dolori alla caviglia sinistra”; non faceva riferimento, dunque, a escoriazioni oppure a lesioni ad altre parti del corpo. Tale elemento si pone in contrasto con la precedente ricostruzione della dinamica del sinistro, atteso che il teste, da un lato, ha descritto un impatto tra la vettura e “la parte sinistra del corpo”, specificamente la “gamba sinistra della vittima”, ma poi ha escluso che tali parti abbiano riportato lesioni, risultando dolorante solo la “caviglia sinistra”.
Del resto, il teste ha narrato che, a seguito dell'impatto, la vittima rovinava al suolo, senza specificare da che lato ella sia caduta;
cionondimeno, ha riferito che la vittima ha riportato lesioni alla sola caviglia sinistra, escludendo che la stessa abbia riportato escoriazioni ad altre parti del corpo. Tali due circostanze appaiono contrastanti, essendo inverosimile che, a seguito della caduta dovuta all'impatto con un autoveicolo, la danneggiata non abbia riportato altre lesioni, oltre al trauma contusivo alla caviglia.
D'altra parte, la dinamica del sinistro prospettata dal teste si pone in contrasto anche con le risultanze del verbale di pronto soccorso versato in atti, da cui emerge soltanto un trauma contusivo alla caviglia sinistra. In effetti, è del tutto inverosimile che, essendo stata colpita alla parte sinistra del corpo e, nello specifico, alla gamba sinistra da un'automobile in corsa,
4 rovinando conseguentemente al suolo, la vittima non abbia riportato neppure un ematoma sul punto d'impatto, né escoriazioni dovute alla caduta, subendo lesioni alla sola caviglia sinistra
(non coinvolta nell'urto), come attestato dagli operatori del Pronto Soccorso.
L'evidenziata discrasia tra la dinamica del sinistro riferita dal teste e le lesioni riportate dalla vittima costituisce un rilevante elemento oggettivo di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali;
esse, pertanto, sono inidonee a provare il sinistro per cui è causa.
3.2 – Del resto, procedendo all'esame del secondo motivo di appello, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2016, n. 27541; Cassazione civile sez. III, 17/02/2016, n. 3019;
Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n. 23434; Cassazione civile sez. III, 02/09/2013, n.
20066).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che i fatti non siano stati denunciati alle Autorità penali.
L'omessa denuncia costituisce un indizio che, unitamente all'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, conferma l'infondatezza della domanda.
4 – In definitiva, i primi due motivi d'appello devono essere rigettati;
ciò implica l'assorbimento del terzo motivo di gravame, atteso che la rilevata mancanza di prove relative alla sussistenza del sinistro rende superflua, ai fini della decisione, l'ammissione della CTU richiesta in primo grado dall'odierna appellante, al fine di quantificare il danno lamentato.
La sentenza di primo grado, dunque, deve essere integralmente confermata.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5 5.1 – In assenza di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n. 26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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