Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2025, proposto da
RA Spe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato TT RR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 823/2024 del Tribunale di Napoli Nord, resa il 12 febbraio 2024 nel procedimento rubricato al n. 12622/2019 di r.g..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud e del Comune di San Marcellino;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la RA SP RL ha introdotto il giudizio d’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 823/2024, con cui il Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile, nel pronunziarsi sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 3743/2019 emesso dallo stesso Tribunale in favore della ON PV, ha revocato il detto provvedimento monitorio, ed ha condannato l’opponente ASL Na3/SUD al pagamento in favore della ON PV e della RA SP RL (soggetto terzo, intervenuto volontariamente in corso di causa per essersi nelle more reso cessionario del credito in questione), “ dell’importo di €1.734,94 per le ragioni di cui in parte motiva ”; nonché alla refusione delle spese lite, liquidate “ in €12.394,80 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarre a favore del difensore costituito TT RR, dichiaratosene antistatario ”.
La decisione, avverso la quale non è stato interposto alcun gravame (come da attestazione, in data 3.1.2025, del Funzionario della Cancelleria Civile del Tribunale di Napoli Nord), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione a mezzo PEC alla ASL Na3/SUD, in data 26 febbraio 2024.
Parte ricorrente, a fronte del mancato pagamento della somma di sua spettanza contemplata nel suddetto titolo, chiede che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della sentenza emessa in proprio favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e a spese di questa.
In data 4 febbraio 2025 si è costituita la ASL Na3/SUD, assumendo in modo generico l’inammissibilità, l’improcedibilità, e comunque l’infondatezza del ricorso.
In data 4 aprile 2025 si è costituito in giudizio anche il Comune di San Marcellino, con l’intento di controdedurre nel diverso giudizio RG n. 589/2025 (avente ad oggetto l’impugnazione di una ordinanza di demolizione di opere abusive).
All’udienza camerale del 7 maggio 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente, va rilevata l’erroneità della costituzione in questo giudizio del Comune di San Marcellino, poiché in realtà parte in altra causa (RG n. 589/2025), con diverso oggetto: dei relativi atti va perciò disposta l’espunzione da questo giudizio.
2) Nel merito, il ricorso si palesa fondato, nei termini di cui si dirà di seguito.
Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso alla domanda di ottemperanza in esame, posto che la sentenza azionata in questa sede è passata in giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria; e non risulta corrisposto all’odierna ricorrente quanto dovutole in forza della stessa: quindi la ASL Na3/SUD risulta tuttora debitrice della RA SP RL, il che giustifica una definizione positiva del presente giudizio di ottemperanza.
3) Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre agli eventuali interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4) Nel merito, all’odierna ricorrente va riconosciuto, sulla base della sentenza in parola, titolo a conseguire, l’importo di € 1.734,94 nella stessa liquidatole a titolo di interessi moratori su un originario debito.
5) Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione completa alla sentenza in esame, mediante il pagamento in favore della ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia – o notificazione, se anteriore -, della somma suddetta, a titolo di interessi moratori, ma con esclusione delle spese della procedura, come liquidate (non risultando aver proposto il presente ricorso anche il difensore attributario delle stesse, titolare per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione della propria assistita - cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009).
6) In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la suddetta struttura e dotato delle opportune competenze, che darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente ASL Na3/SUD, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate (di non particolare complessità).
A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e – come già prima esposto - funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, previa espunzione degli atti prodotti in sede di sua costituzione dal Comune di San Marcellino, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della ASL Na3/SUD di dare completa esecuzione alla sentenza n. 823/2024 del Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile, con conseguente condanna alla corresponsione alla RA SP RL di quanto a questa dovuto in forza del titolo giudiziario suddetto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la suddetta struttura e dotato delle opportune competenze, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari a dare completa esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo alla ricorrente quanto ad essa dovuto.
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere la ASL Na3/SUD.
Condanna l’intimata ASL Na3/SUD al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO