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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 269-2024 R.G.L., promossa da:
residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa giusta delega a tergo del ricorso C.F._1
dall'avvocato Chiara Arman del foro di Rovereto (Tn) e dall'avv. Antonio Paolo Arman
entrambi con studio sito in Rovereto, proc. e dom. in C.so Rosmini n. 66
ricorrente contro
(p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, (c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposte in calce pagina 1 di 10 alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Alexandra Roilo (c.f. C.F._3
E
– PEC: ), Laura Fadanelli (c.f. – Email_1 C.F._4
E PEC: ), (c.f. – PEC: Email_3 CP_3 C.F._5
E
), (c.f. – PEC: Email_4 Testimone_1 C.F._6
E
) e Gianluigi Tebano (c.f. – PEC: Email_5 C.F._7
t), tutti del Foro di , ed elettivamente domiciliata Email_6 CP_1
presso la propria Avvocatura in , Piazza Silvius Magnago 1 CP_1
convenuta
In punto: rimborso spese legali causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
in via principale:
accertata la sussistenza del diritto ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.P. 16/2001 al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento civile presso il Tribunale di Bolzano sub Rg
2774/2018 dalla ricorrente sig.ra convenuta in giudizio quale Parte_1
docente provinciale nell'a.s.2016 /2017 presso l'Istituto d'Istruzione secondaria di
Vipiteno;
accertata l'esclusione di responsabilità sia civile che penale della professoressa
[...]
, dipendente allora della;
Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 accertato l'avvenuto pagamento delle spese relative al procedimento sub Rg 2774/2018 da parte della ricorrente come documentato dalle fatture tutte quietanzate dell'importo complessivo di € 21.594,02 liquidarsi in favore di a titolo di Parte_1
rimborso spese legali la somma di € 21.594,02l e/o la somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannarsi la al pagamento della somma complessivo di € Controparte_1
21.594,02l e/o la somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria omissis
Con vittoria di spese competenze ed onorari
per la parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,:
1. in via principale, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e comunque inammissibili;
2. in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il diritto al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, limitare l'accertamento all'an debeatur, essendo la determinazione del quantum riservata alla discrezionalità tecnica dell'Avvocatura della
Provincia;
3. in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dalla ricorrente, limitare la condanna, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, L.P. n.
16/2001, alle spese relative ad un solo difensore;
pagina 3 di 10 4. in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_4
), tenuto conto dell'art. 4, comma 1bis, DM n. 55/2014”. CP_5
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.05.2024 conveniva in giudizio la Parte_1
ed esponeva al Tribunale di essere stata convenuta in Controparte_1
giudizio nel luglio 2018 in qualità di docente presso l'Istituto d'istruzione secondario di secondo grado in lingua tedesca a Vipiteno per l'anno 2016/ 2017 da parte della signora in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale di Controparte_6 [...]
unitamente ad altri convenuti tra i quali la;
che Per_1 Controparte_1
il procedimento si era concluso con la sentenza n. 130/2023 che aveva visto la condanna degli attori a rifondere le spese di lite ai convenuti;
che la sentenza era stata impugnata in appello e le parti in quella sede avevano raggiunto una transazione che prevedeva in particolare la rinuncia da parte degli appellanti a qualsivoglia pretesa nei confronti dei convenuti appellati e la rinuncia di questi ultimi al rimborso delle spese legali riconosciute dalla sentenza di primo grado. La ricorrente precisava peraltro che nell'atto transattivo era stata espressamente fatta salva la facoltà della ricorrente di presentare domanda di rimborso ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.P. 16/2001, da valutarsi dalla di Controparte_1
ai sensi della normativa vigente e che pertanto ella aveva presentato in data CP_1
19/06.2023 –12/07.2023 (ancor prima della dichiarazione di estinzione del processo d'appello) alla P.A.B istanza di rimborso spese legali ex art. 6 comma 2, della L.P.n
16/2001 in relazione al predetto procedimento;
che in data 26.03.2024 il Direttore per pagina 4 di 10 l' emetteva il decreto n. 4580/2024 di rigetto dell'istanza di Controparte_7
rimborso spese legali ex art.6 , comma 2 , della Legge provinciale n 16/2001. La ricorrente contesta il diniego della e sul presupposto che nel caso di specie ricorrano tutti i CP_1
presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali ha rassegnato le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la e premesso Controparte_1
che non sussisterebbe nel settore del lavoro pubblico un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali, rilevava come nel caso di specie la sentenza emessa a seguito del giudizio di primo grado avesse correttamente regolato e liquidato integralmente le spese legali a favore della ricorrente e costituisse pertanto titolo a favore della ricorrente per ottenere il ristoro delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio;
che non fosse ipotizzabile una duplicazione del rimborso delle spese legali;
che la circostanza che la ricorrente avesse rinunciato alle spese legali liquidate a suo favore a carico degli attori nella sentenza di primo grado, non poteva ripercuotersi sulla;
che nell'atto di CP_1
transazione la non aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso delle CP_1
spese legali, ma solo la facoltà della stessa di proporre istanza di rimborso, da valutarsi a cura della . La convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda e rassegnava le CP_1
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione;
alla successiva udienza del 10.10.2024 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata adesione di parte convenuta alla proposta e sollevava d'ufficio la questione degli effetti della transazione effettuata da uno dei creditori solidali ex art. 1304 c.c.; ritenuta la causa matura per la decisione fissava poi per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.11.2024.
pagina 5 di 10 Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non potrà trovare accoglimento.
Fonti
L'art. 6 co. 2 della L.P. 16/2001 recita: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, nell'autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e
amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e
giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro difesa in procedimenti di responsabilità
penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in
conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con
l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'assolvimento di
obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione
o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Sono rimborsate anche le spese
sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti. Il rimborso delle
predette spese avviene dietro presentazione delle relative parcelle regolarmente saldate e
nella misura ritenuta congrua dall'Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla
corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali”.
Il diritto soggettivo di rimborso delle spese di lite nasce dal fatto che sono state sostenute delle spese per difendersi in una lite subita per ragioni di servizio.
Nel caso di specie non è contestata la natura di pubblico dipendente della ricorrente, la circostanza che la stessa sia stata convenuta in giudizio in forza della sua veste di pubblico dipendente, il fatto che la sentenza di primo grado si sia conclusa favorevolmente per la pagina 6 di 10 ricorrente, che le spese di cui in questa sede è chiesto il rimborso siano state effettivamente sostenute dalla ricorrente.
Rinuncia alle spese legali liquidate alla ricorrente in sentenza 130/2023 nell'ambito
della transazione sottoscritta da ricorrente e CP_1
Come sopra accennato in sentenza 130/2023 gli attori sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'odierna ricorrente.
Successivamente, nell'ambito della transazione intercorsa tra le parti, a seguito dell'impugnazione della predetta sentenza in appello, tutte le parti convenute hanno rinunciato alla rifusione delle spese di lite poste dal Tribunale di Bolzano a carico di parte attrice.
Nell'ambito della transazione, intervenuta alla presenza anche della difesa della
[...]
, la ricorrente si è riservata la facoltà di presentare domanda di Controparte_1
rimborso ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.P 16/2001; la non ha riconosciuto in CP_1
quella occasione il diritto al rimborso delle spese di lite a favore della ricorrente ed a carico della P.A.
Obbligazioni solidali – transazione
Lo scrivente ha sollevato d'ufficio la questione della applicabilità nel caso di specie dell'art. 1304 co. 1 cc.
Nel caso in esame si versa infatti in ipotesi di obbligazione solidale.
La (in forza e nei limiti di cui all'art. 6 co. 2 della L.P. 16/2001) Controparte_1
e gli attori del procedimento civile 2778/2018 conclusosi con sentenza 130/2023 del Tribunale di
Bolzano (in forza e nei limiti di cui alla predetta sentenza) sono invero obbligati in solido al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente per la sua difesa in giudizio.
pagina 7 di 10 Non rileva, ai fini della solidarietà che i titoli siano diversi, atteso che il fatto generatore del credito/debito è il medesimo: il processo civile e la regolamentazione delle spese di lite ad esso connesse.
Non rileva neppure che i debiti possano parzialmente divergere nel quantum (nel senso che una delle parti possa essere tenuta al pagamento di una somma rispettivamente superiore / inferiore rispetto a quella dovuta dall'altro debitore solidale), atteso che per la parte “coincidente” non vi è dubbio che vi sia solidarietà.
Si precisa che nel caso in esame le spese liquidate dal Tribunale (rinunciate dalla ricorrente) sono superiori rispetto a quelle di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso alla : il Tribunale ha CP_1
liquidato a favore della ricorrente i seguenti importi: euro 13.430,00 oltre accessori nonché euro
2.754,04 per spese vive, per un totale di euro 22.350,02 (considerando le spese generali del 15%,
il 4% per Cassa Forense e 22% di IVA); la richiesta di rimborso spese legali e peritali a carico della Provincia di cui al presente giudizio è pari ad euro 21.594,021.-.
La ricorrente (creditrice) ha rinunciato nell'ambito di una transazione al credito nei confronti di un condebitore solidale (id est gli attori del procedimento civile 2778/2018).
Viene quindi a questo punto in rilievo l'art. 1304 co.1 c.c. che recita: “la transazione fatta dal
creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
La , che era anch'essa parte di quella transazione, ma che non ha manifestato in quella CP_1
sede alcuna presa di posizione in ordine alla rinuncia effettuata dalla ricorrente, ha successivamente negato il diritto al rimborso delle spese alla ricorrente in sede stragiudiziale ed ha ribadito la propria posizione in sede di costituzione in giudizio.
pagina 8 di 10 Tale presa di posizione della va interpretata in termini di manifestazione della volontà CP_1
di voler profittare della transazione intervenuta tra la ricorrente e gli attori del giudizio civile
2778/2018.
La dichiarazione de qua non richiede infatti una particolare forma e non è soggetta a termine di decadenza (cfr. Cassazione 20250/2024 “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma e limiti di decadenza”).
A fronte della manifestazione di volontà della di voler profittare della transazione tra CP_1
ricorrente e attori del procedimento 2778/2018, consegue l'estinzione dell'obbligazione anche in capo alla . Controparte_1
Alle medesime conclusioni si addiviene anche nel caso in cui, come suggerito da parte ricorrente in note conclusionali, dovesse ritenersi applicabile nel caso di specie non già l'art. 1304 c.c., bensì l'articolo 1301 c.c., che recita: “la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il duo diritto verso gli altri, nel
qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito alla remissione”.
Ed invero, come sopra specificato il debito “rimesso” è superiore a quello oggetto del presente giudizio.
Il ricorso non potrà quindi trovare accoglimento.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, considerato peraltro che non è stata svolta attività istruttoria, ma con l'aumento ex art. 4 comma 1 bis dm 55/2014 attesa pagina 9 di 10 la redazione da parte della dei propri atti con tecniche informatiche idonee ad CP_1
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 269/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 23.05.2024 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
rigetta il ricorso,
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
che si liquidano in euro 5.480,80- per onorari, oltre 15% spese generali, iva e cpa
[...]
sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 269-2024 R.G.L., promossa da:
residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa giusta delega a tergo del ricorso C.F._1
dall'avvocato Chiara Arman del foro di Rovereto (Tn) e dall'avv. Antonio Paolo Arman
entrambi con studio sito in Rovereto, proc. e dom. in C.so Rosmini n. 66
ricorrente contro
(p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, (c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposte in calce pagina 1 di 10 alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Alexandra Roilo (c.f. C.F._3
E
– PEC: ), Laura Fadanelli (c.f. – Email_1 C.F._4
E PEC: ), (c.f. – PEC: Email_3 CP_3 C.F._5
E
), (c.f. – PEC: Email_4 Testimone_1 C.F._6
E
) e Gianluigi Tebano (c.f. – PEC: Email_5 C.F._7
t), tutti del Foro di , ed elettivamente domiciliata Email_6 CP_1
presso la propria Avvocatura in , Piazza Silvius Magnago 1 CP_1
convenuta
In punto: rimborso spese legali causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
in via principale:
accertata la sussistenza del diritto ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.P. 16/2001 al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento civile presso il Tribunale di Bolzano sub Rg
2774/2018 dalla ricorrente sig.ra convenuta in giudizio quale Parte_1
docente provinciale nell'a.s.2016 /2017 presso l'Istituto d'Istruzione secondaria di
Vipiteno;
accertata l'esclusione di responsabilità sia civile che penale della professoressa
[...]
, dipendente allora della;
Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 accertato l'avvenuto pagamento delle spese relative al procedimento sub Rg 2774/2018 da parte della ricorrente come documentato dalle fatture tutte quietanzate dell'importo complessivo di € 21.594,02 liquidarsi in favore di a titolo di Parte_1
rimborso spese legali la somma di € 21.594,02l e/o la somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannarsi la al pagamento della somma complessivo di € Controparte_1
21.594,02l e/o la somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria omissis
Con vittoria di spese competenze ed onorari
per la parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,:
1. in via principale, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e comunque inammissibili;
2. in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il diritto al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, limitare l'accertamento all'an debeatur, essendo la determinazione del quantum riservata alla discrezionalità tecnica dell'Avvocatura della
Provincia;
3. in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dalla ricorrente, limitare la condanna, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, L.P. n.
16/2001, alle spese relative ad un solo difensore;
pagina 3 di 10 4. in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_4
), tenuto conto dell'art. 4, comma 1bis, DM n. 55/2014”. CP_5
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.05.2024 conveniva in giudizio la Parte_1
ed esponeva al Tribunale di essere stata convenuta in Controparte_1
giudizio nel luglio 2018 in qualità di docente presso l'Istituto d'istruzione secondario di secondo grado in lingua tedesca a Vipiteno per l'anno 2016/ 2017 da parte della signora in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale di Controparte_6 [...]
unitamente ad altri convenuti tra i quali la;
che Per_1 Controparte_1
il procedimento si era concluso con la sentenza n. 130/2023 che aveva visto la condanna degli attori a rifondere le spese di lite ai convenuti;
che la sentenza era stata impugnata in appello e le parti in quella sede avevano raggiunto una transazione che prevedeva in particolare la rinuncia da parte degli appellanti a qualsivoglia pretesa nei confronti dei convenuti appellati e la rinuncia di questi ultimi al rimborso delle spese legali riconosciute dalla sentenza di primo grado. La ricorrente precisava peraltro che nell'atto transattivo era stata espressamente fatta salva la facoltà della ricorrente di presentare domanda di rimborso ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.P. 16/2001, da valutarsi dalla di Controparte_1
ai sensi della normativa vigente e che pertanto ella aveva presentato in data CP_1
19/06.2023 –12/07.2023 (ancor prima della dichiarazione di estinzione del processo d'appello) alla P.A.B istanza di rimborso spese legali ex art. 6 comma 2, della L.P.n
16/2001 in relazione al predetto procedimento;
che in data 26.03.2024 il Direttore per pagina 4 di 10 l' emetteva il decreto n. 4580/2024 di rigetto dell'istanza di Controparte_7
rimborso spese legali ex art.6 , comma 2 , della Legge provinciale n 16/2001. La ricorrente contesta il diniego della e sul presupposto che nel caso di specie ricorrano tutti i CP_1
presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali ha rassegnato le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la e premesso Controparte_1
che non sussisterebbe nel settore del lavoro pubblico un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali, rilevava come nel caso di specie la sentenza emessa a seguito del giudizio di primo grado avesse correttamente regolato e liquidato integralmente le spese legali a favore della ricorrente e costituisse pertanto titolo a favore della ricorrente per ottenere il ristoro delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio;
che non fosse ipotizzabile una duplicazione del rimborso delle spese legali;
che la circostanza che la ricorrente avesse rinunciato alle spese legali liquidate a suo favore a carico degli attori nella sentenza di primo grado, non poteva ripercuotersi sulla;
che nell'atto di CP_1
transazione la non aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso delle CP_1
spese legali, ma solo la facoltà della stessa di proporre istanza di rimborso, da valutarsi a cura della . La convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda e rassegnava le CP_1
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione;
alla successiva udienza del 10.10.2024 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata adesione di parte convenuta alla proposta e sollevava d'ufficio la questione degli effetti della transazione effettuata da uno dei creditori solidali ex art. 1304 c.c.; ritenuta la causa matura per la decisione fissava poi per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.11.2024.
pagina 5 di 10 Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non potrà trovare accoglimento.
Fonti
L'art. 6 co. 2 della L.P. 16/2001 recita: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, nell'autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e
amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e
giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro difesa in procedimenti di responsabilità
penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in
conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con
l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'assolvimento di
obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione
o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Sono rimborsate anche le spese
sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti. Il rimborso delle
predette spese avviene dietro presentazione delle relative parcelle regolarmente saldate e
nella misura ritenuta congrua dall'Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla
corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali”.
Il diritto soggettivo di rimborso delle spese di lite nasce dal fatto che sono state sostenute delle spese per difendersi in una lite subita per ragioni di servizio.
Nel caso di specie non è contestata la natura di pubblico dipendente della ricorrente, la circostanza che la stessa sia stata convenuta in giudizio in forza della sua veste di pubblico dipendente, il fatto che la sentenza di primo grado si sia conclusa favorevolmente per la pagina 6 di 10 ricorrente, che le spese di cui in questa sede è chiesto il rimborso siano state effettivamente sostenute dalla ricorrente.
Rinuncia alle spese legali liquidate alla ricorrente in sentenza 130/2023 nell'ambito
della transazione sottoscritta da ricorrente e CP_1
Come sopra accennato in sentenza 130/2023 gli attori sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'odierna ricorrente.
Successivamente, nell'ambito della transazione intercorsa tra le parti, a seguito dell'impugnazione della predetta sentenza in appello, tutte le parti convenute hanno rinunciato alla rifusione delle spese di lite poste dal Tribunale di Bolzano a carico di parte attrice.
Nell'ambito della transazione, intervenuta alla presenza anche della difesa della
[...]
, la ricorrente si è riservata la facoltà di presentare domanda di Controparte_1
rimborso ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.P 16/2001; la non ha riconosciuto in CP_1
quella occasione il diritto al rimborso delle spese di lite a favore della ricorrente ed a carico della P.A.
Obbligazioni solidali – transazione
Lo scrivente ha sollevato d'ufficio la questione della applicabilità nel caso di specie dell'art. 1304 co. 1 cc.
Nel caso in esame si versa infatti in ipotesi di obbligazione solidale.
La (in forza e nei limiti di cui all'art. 6 co. 2 della L.P. 16/2001) Controparte_1
e gli attori del procedimento civile 2778/2018 conclusosi con sentenza 130/2023 del Tribunale di
Bolzano (in forza e nei limiti di cui alla predetta sentenza) sono invero obbligati in solido al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente per la sua difesa in giudizio.
pagina 7 di 10 Non rileva, ai fini della solidarietà che i titoli siano diversi, atteso che il fatto generatore del credito/debito è il medesimo: il processo civile e la regolamentazione delle spese di lite ad esso connesse.
Non rileva neppure che i debiti possano parzialmente divergere nel quantum (nel senso che una delle parti possa essere tenuta al pagamento di una somma rispettivamente superiore / inferiore rispetto a quella dovuta dall'altro debitore solidale), atteso che per la parte “coincidente” non vi è dubbio che vi sia solidarietà.
Si precisa che nel caso in esame le spese liquidate dal Tribunale (rinunciate dalla ricorrente) sono superiori rispetto a quelle di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso alla : il Tribunale ha CP_1
liquidato a favore della ricorrente i seguenti importi: euro 13.430,00 oltre accessori nonché euro
2.754,04 per spese vive, per un totale di euro 22.350,02 (considerando le spese generali del 15%,
il 4% per Cassa Forense e 22% di IVA); la richiesta di rimborso spese legali e peritali a carico della Provincia di cui al presente giudizio è pari ad euro 21.594,021.-.
La ricorrente (creditrice) ha rinunciato nell'ambito di una transazione al credito nei confronti di un condebitore solidale (id est gli attori del procedimento civile 2778/2018).
Viene quindi a questo punto in rilievo l'art. 1304 co.1 c.c. che recita: “la transazione fatta dal
creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
La , che era anch'essa parte di quella transazione, ma che non ha manifestato in quella CP_1
sede alcuna presa di posizione in ordine alla rinuncia effettuata dalla ricorrente, ha successivamente negato il diritto al rimborso delle spese alla ricorrente in sede stragiudiziale ed ha ribadito la propria posizione in sede di costituzione in giudizio.
pagina 8 di 10 Tale presa di posizione della va interpretata in termini di manifestazione della volontà CP_1
di voler profittare della transazione intervenuta tra la ricorrente e gli attori del giudizio civile
2778/2018.
La dichiarazione de qua non richiede infatti una particolare forma e non è soggetta a termine di decadenza (cfr. Cassazione 20250/2024 “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma e limiti di decadenza”).
A fronte della manifestazione di volontà della di voler profittare della transazione tra CP_1
ricorrente e attori del procedimento 2778/2018, consegue l'estinzione dell'obbligazione anche in capo alla . Controparte_1
Alle medesime conclusioni si addiviene anche nel caso in cui, come suggerito da parte ricorrente in note conclusionali, dovesse ritenersi applicabile nel caso di specie non già l'art. 1304 c.c., bensì l'articolo 1301 c.c., che recita: “la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il duo diritto verso gli altri, nel
qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito alla remissione”.
Ed invero, come sopra specificato il debito “rimesso” è superiore a quello oggetto del presente giudizio.
Il ricorso non potrà quindi trovare accoglimento.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, considerato peraltro che non è stata svolta attività istruttoria, ma con l'aumento ex art. 4 comma 1 bis dm 55/2014 attesa pagina 9 di 10 la redazione da parte della dei propri atti con tecniche informatiche idonee ad CP_1
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 269/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 23.05.2024 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
rigetta il ricorso,
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
che si liquidano in euro 5.480,80- per onorari, oltre 15% spese generali, iva e cpa
[...]
sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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