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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 11048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11048 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 09/10/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 7353 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PELUSO Parte_1
CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore
- convenuto – ha emesso la seguente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio il esponendo di svolgere funzioni di personale Controparte_1
Ata non di ruolo e di essere stato assunto, senza soluzione di continuità, mediante contratti per incarichi brevi e saltuari, nell'a.s. 2021/2022, per i periodi al 13/01 al 17/01/2022, dal 18/01 al 23/01/2022, dal 24/01 al 30/01/2022, dal 31/01 al 06/02/2022, dal 07/02 al 14/02/2022, dal 15/02 al 19/02/2022, dal 20/02 al 25/02/2022, dal 26/02 al 06/03/2022, dal 07/03 al 14/03/2022, dal 15/03 al 27/03/2022, dal 28/03 al 10/04/2022, dal 11/04 al 14/04/2022, dal 15/04 al 01/05/2022, dal 02/05 al 15/05/2022, dal 15/05 al 25/05/2022, dal 26/05 al 27/05/2022, dal 30/05 al 01/06/2022. Proseguiva affermando che, in relazione a detto contratto a termine, non era stato corrisposto il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL. Precisava che detto emolumento era pari per il profilo di appartenenza a euro 64,50 mensili;
pertanto, avendo egli ricorrente lavorato per un totale di 134 giorni, assumeva di avere diritto, previa integrazione e correzione dell'errore materiale, ad un totale di euro 288,10. Ciò premesso, il ricorrente lamentava che la mancata erogazione dell'emolumento ai lavoratori a tempo determinato impiegati su supplenze brevi e saltuarie costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il suo diritto alla percezione del compenso individuale accessorio, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad euro 288,10 lordi, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. Senza alcuna istruttoria, ritenuta la causa di natura documentale, il giudice rinviava la causa per decisione e decideva la causa con la presente sentenza, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Alla stregua delle incontestate risultanze documentali versate in atti, il ricorrente ha svolto, in qualità di assistente amministrativo assunto con contratti di incarichi brevi e saltuari nell'.a.s. 2021/2022, come sopra precisati. Risulta pacifico che, in relazione a detti incarichi, il ricorrente non ha percepito il cd. compenso individuale accessorio (C.I.A) previsto dall'art. 82 del CCNL, che viene corrisposto unicamente al personale Ata a tempo indeterminato ovvero con supplenze di durata annuale o temporanee fino al termine delle attività didattiche. Ciò posto, il ricorrente formula la domanda di riconoscimento del compenso individuale accessorio per i predetti periodi, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine. La domanda è fondata. L'articolo 25 del CCNI scuola del 31.8.1999 ha introdotto un compenso individuale accessorio che, ai sensi del primo comma, veniva destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultava, pertanto, escluso il personale docente, educativo ed ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee. Limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, tale articolo, al secondo comma, prevedeva poi che “nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999” mentre, quanto alle modalità di corresponsione, al quarto comma, stabiliva che “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” aggiungendo, al quinto comma, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. E' successivamente intervenuto in materia il contratto del 15.03.2001 che, all'art. 7, ha abrogato il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, stabilendo un differente emolumento denominato retribuzione professionale docenti. Tale articolo reca il seguente contenuto: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del contratto 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del contratto 4.8.1995”. Il compenso individuale accessorio è, dunque, rimasto per il personale ATA ed è stato oggetto di un successivo intervento da parte del contratto collettivo 2006/2009, il cui articolo 82 ha stabilito, al primo comma, che “il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam” e, al terzo comma, che “ai sensi dell'art. 4, comma 2 del ccnq 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il compenso individuale accessorio di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del ccnq del 29 luglio 1999”. In relazione ai lavoratori assunti a termine, ha stabilito, al quinto comma, che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Per quanto attiene alle modalità di calcolo del suddetto compenso per le supplenze non annuali, al settimo e all'ottavo comma, è stato previsto che “il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura dei suddetti emolumenti, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla analoga voce della retribuzione professionale docenti (Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24726; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24724). Su tale ultima voce retributiva si è anche di recente espressa la Suprema Corte che, con ord. n. 20015/2018, ha chiarito che dal complesso delle disposizioni del sopra riportato art. 7 del contratto 15.3.2001, “sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »”. Su tale premessa la Suprema Corte, nel citato arresto, ha quindi conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020. Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza di merito, la disciplina dettata rispetto al personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, relativamente al personale docente, dall'art. 7 ccnl 2001 in relazione a retribuzione professionale docenti, su cui si è specificamente pronunciata la Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018 sopra citata. Con la conseguenza che i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con riferimento all'istituto della RPD ben possono trovare applicazione anche rispetto alla Cont similare voce retributiva del che qui occupa. Ebbene, nella fattispecie in esame, non sono emersi elementi, né sono stati ancor prima dedotti, da cui inferire che l'attività svolta dal ricorrente come assistente amministrativa durante i periodi di contratti a termine indicati in ricorso sia stata qualitativamente differente da quella resa dagli assistenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato. In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione alla ricorrente del compenso individuale accessorio in relazioni a contratto a termine sottoscritto con l'amministrazione scolastica. Ne discende che il ricorrente ha diritto a percepire il compenso accessorio previsto dal co. 1 art. 82 del predetto ccnl. In accoglimento della domanda, il convenuto va pertanto condannato al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e dell'orario di lavoro risultante dal contratto. Le differenze retributive dovute vanno pertanto quantificate nell'incontestato importo elaborato da parte ricorrente e riportato in ricorso. Sulla somma come sopra liquidata sono altresì dovuti gli interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, anche sulla base della nota spese elaborata dai procuratori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando;
condanna parte convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 288,10, oltre accessori come legge, in favore di parte ricorrente;
condanna il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 610,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge. Roma, 27/10/2025 Il G.L. P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 09/10/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 7353 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PELUSO Parte_1
CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore
- convenuto – ha emesso la seguente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio il esponendo di svolgere funzioni di personale Controparte_1
Ata non di ruolo e di essere stato assunto, senza soluzione di continuità, mediante contratti per incarichi brevi e saltuari, nell'a.s. 2021/2022, per i periodi al 13/01 al 17/01/2022, dal 18/01 al 23/01/2022, dal 24/01 al 30/01/2022, dal 31/01 al 06/02/2022, dal 07/02 al 14/02/2022, dal 15/02 al 19/02/2022, dal 20/02 al 25/02/2022, dal 26/02 al 06/03/2022, dal 07/03 al 14/03/2022, dal 15/03 al 27/03/2022, dal 28/03 al 10/04/2022, dal 11/04 al 14/04/2022, dal 15/04 al 01/05/2022, dal 02/05 al 15/05/2022, dal 15/05 al 25/05/2022, dal 26/05 al 27/05/2022, dal 30/05 al 01/06/2022. Proseguiva affermando che, in relazione a detto contratto a termine, non era stato corrisposto il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL. Precisava che detto emolumento era pari per il profilo di appartenenza a euro 64,50 mensili;
pertanto, avendo egli ricorrente lavorato per un totale di 134 giorni, assumeva di avere diritto, previa integrazione e correzione dell'errore materiale, ad un totale di euro 288,10. Ciò premesso, il ricorrente lamentava che la mancata erogazione dell'emolumento ai lavoratori a tempo determinato impiegati su supplenze brevi e saltuarie costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il suo diritto alla percezione del compenso individuale accessorio, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad euro 288,10 lordi, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. Senza alcuna istruttoria, ritenuta la causa di natura documentale, il giudice rinviava la causa per decisione e decideva la causa con la presente sentenza, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Alla stregua delle incontestate risultanze documentali versate in atti, il ricorrente ha svolto, in qualità di assistente amministrativo assunto con contratti di incarichi brevi e saltuari nell'.a.s. 2021/2022, come sopra precisati. Risulta pacifico che, in relazione a detti incarichi, il ricorrente non ha percepito il cd. compenso individuale accessorio (C.I.A) previsto dall'art. 82 del CCNL, che viene corrisposto unicamente al personale Ata a tempo indeterminato ovvero con supplenze di durata annuale o temporanee fino al termine delle attività didattiche. Ciò posto, il ricorrente formula la domanda di riconoscimento del compenso individuale accessorio per i predetti periodi, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine. La domanda è fondata. L'articolo 25 del CCNI scuola del 31.8.1999 ha introdotto un compenso individuale accessorio che, ai sensi del primo comma, veniva destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultava, pertanto, escluso il personale docente, educativo ed ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee. Limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, tale articolo, al secondo comma, prevedeva poi che “nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999” mentre, quanto alle modalità di corresponsione, al quarto comma, stabiliva che “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” aggiungendo, al quinto comma, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. E' successivamente intervenuto in materia il contratto del 15.03.2001 che, all'art. 7, ha abrogato il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, stabilendo un differente emolumento denominato retribuzione professionale docenti. Tale articolo reca il seguente contenuto: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del contratto 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del contratto 4.8.1995”. Il compenso individuale accessorio è, dunque, rimasto per il personale ATA ed è stato oggetto di un successivo intervento da parte del contratto collettivo 2006/2009, il cui articolo 82 ha stabilito, al primo comma, che “il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam” e, al terzo comma, che “ai sensi dell'art. 4, comma 2 del ccnq 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il compenso individuale accessorio di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del ccnq del 29 luglio 1999”. In relazione ai lavoratori assunti a termine, ha stabilito, al quinto comma, che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Per quanto attiene alle modalità di calcolo del suddetto compenso per le supplenze non annuali, al settimo e all'ottavo comma, è stato previsto che “il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura dei suddetti emolumenti, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla analoga voce della retribuzione professionale docenti (Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24726; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24724). Su tale ultima voce retributiva si è anche di recente espressa la Suprema Corte che, con ord. n. 20015/2018, ha chiarito che dal complesso delle disposizioni del sopra riportato art. 7 del contratto 15.3.2001, “sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »”. Su tale premessa la Suprema Corte, nel citato arresto, ha quindi conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020. Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza di merito, la disciplina dettata rispetto al personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, relativamente al personale docente, dall'art. 7 ccnl 2001 in relazione a retribuzione professionale docenti, su cui si è specificamente pronunciata la Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018 sopra citata. Con la conseguenza che i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con riferimento all'istituto della RPD ben possono trovare applicazione anche rispetto alla Cont similare voce retributiva del che qui occupa. Ebbene, nella fattispecie in esame, non sono emersi elementi, né sono stati ancor prima dedotti, da cui inferire che l'attività svolta dal ricorrente come assistente amministrativa durante i periodi di contratti a termine indicati in ricorso sia stata qualitativamente differente da quella resa dagli assistenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato. In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione alla ricorrente del compenso individuale accessorio in relazioni a contratto a termine sottoscritto con l'amministrazione scolastica. Ne discende che il ricorrente ha diritto a percepire il compenso accessorio previsto dal co. 1 art. 82 del predetto ccnl. In accoglimento della domanda, il convenuto va pertanto condannato al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e dell'orario di lavoro risultante dal contratto. Le differenze retributive dovute vanno pertanto quantificate nell'incontestato importo elaborato da parte ricorrente e riportato in ricorso. Sulla somma come sopra liquidata sono altresì dovuti gli interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, anche sulla base della nota spese elaborata dai procuratori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando;
condanna parte convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 288,10, oltre accessori come legge, in favore di parte ricorrente;
condanna il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 610,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge. Roma, 27/10/2025 Il G.L. P. Farina