Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 12942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12942 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5987 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il presente giudizio ha ad oggetto l’affermata illegittimità del silenzio osservato dall’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti protezione internazionale.
2. – Con decreto n. -OMISSIS- in data 17 maggio 2025, è stata accolta la domanda cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., disponendosi che l’intimato Ministero dell’Interno desse riscontro all’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso da adottarsi entro sette giorni decorrenti dalla notifica del decreto stesso.
3. – Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. per un’immediata definizione nel merito della controversia e, dopo averne reso avviso, come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
4. – Ciò premesso, rileva il Collegio che la Prefettura di Roma, con nota del 24 giugno 2025, in pari data depositata in atti dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha rappresentato che l’odierno ricorrente “ è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza. Sarà assegnato ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza ”.
5. – La sopravvenienza di una formale determinazione, a fronte dell’esperita azione di accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo inizialmente osservato dall’Amministrazione, priva il ricorrente di alcun persistente interesse ai fini della delibazione della domanda di cui all’atto introduttivo del giudizio.
6. – Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.