Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Manno e Raimondo Manno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della puglia, Ufficio Scolastico Regionale della puglia Ufficio VI, ambito per la provincia di Lecce, Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, n. -OMISSIS-, pubblicata il 06.04.2018, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28.05.2021, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive per il periodo 16.3.2001/31.8.2011 (tenuto conto dei periodi di servizio effettivamente prestato) applicando alla ricorrente per tale periodo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, sulle somme differenziali così riconosciute andranno applicati gli accessori di legge per come meglio precisato in motivazione”;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale di Lecce, n. -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale della puglia Ufficio VI, ambito per la provincia di Lecce, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori Avv. N.A. Manno, anche in sostituzione dell'Avv. R. Manno, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 06.04.2018, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce iscritto al n. -OMISSIS- il Tribunale di Lecce, ha accolto parzialmente la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive per il periodo 16.3.2001/31.8.2011 (tenuto conto dei periodi di servizio effettivamente prestato) applicando alla ricorrente per tale periodo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, sulle somme differenziali così riconosciute andranno applicati gli accessori di legge per come meglio precisato in motivazione”;
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 14.11.2025 e depositato il 26.11.2025, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’ON intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che alla prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, passata in giudicato e notificata al M.I.M. il 28.05.2021, il predetto Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia dato esecuzione provvedendo a versare nel settembre 2018 a titolo di differenze retributive € 3.358,74 (al lordo).
Al riguardo, tuttavia, la parte ricorrente sostiene che, detta somma non corrisponderebbe a quanto effettivamente dovuto, in quanto, a suo dire, si dovrebbe “procedere alla ricostruzione della sua carriera, partendo dal 16.3.2001 (primo incarico a t.d.) fino al 31.8.2011 (ultimo incarico a t.d.), “applicando alla ricorrente per tale periodo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato” (come si legge nella ottemperanda sentenza) e quindi tenendo conto anche delle previsioni del CCNL 4.8.2011 ivi compresa la norma transitoria dell’art. 2 secondo cui “il personale già in servizio a t.i. alla data dell’1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto alla pre-esistente fascia stipendiale “3-8” anni, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Ad avviso della ricorrente, la sua carriera andrebbe cos’ ricostruita “posizione stipendiale 0-2, anni scolastici dal 16.3.2001 al 28.2.2003; pos. stip. 3-8: dall’1.3.2003 al 28.2.2009; pos. stip. 9-14: dall’1.3.2009 al 31.8.2011” e, alla luce di detti calcoli, dunque, la P.A. dovrebbe ancora, alla ricorrente, € 3.107,27 oltre agli interessi successivi all’1.11.2025 sino al soddisfo.
Il 27.11.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale della puglia Ufficio VI, ambito per la provincia di Lecce, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce.
Il 30.12.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025, avente ad oggetto “-OMISSIS- c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze + altri – Ricorso al TAR Puglia Lecce, RG n. 1261/2025 per esecuzione giudicato (sentenza del Tribunale di Lecce, sez. lav. 6 aprile 2018, n. -OMISSIS-). Udienza del 10/3/2026. Comunicazione.” con la quale, l’ON predetta, ha specificato che “in qualità di ordinatore secondario di spesa, in applicazione del menzionato decreto n.-OMISSIS-, ha provveduto con la rata di lavorazione di settembre 2018 alla liquidazione e al pagamento delle differenze retributive scaturite da detto decreto per una somma lorda di € 3.844, 92= ovvero per un importo netto di € 2.569,10= (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) relativamente al periodo dal 16/3/2004 fino al 31/8/2011. In particolare, si osserva che le differenze in parola derivano dal raggiungimento della classe “3” in data 16/3/2004, e dall’anticipazione del raggiungimento della classe “15”il 16/3/2010 in luogo dell’1/8/2012 (si allegano l’elaborato contabile e il lotto di applicazione del sistema informativo NoiPA). In proposito, si sottolinea che le differenze retributive in questione sono state liquidate e pagate senza alcun limite prescrizionale, conformemente al dictum giudiziale nonché al relativo decreto esecutivo. Al riguardo, si specifica che con nota prot.n. -OMISSIS- del 19/10/2018 detto pagamento è stato comunicato all’Ufficio Scolastico, competente per il pagamento degli interessi legali.”.
Il 27.02.2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 10.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è infondato nel merito e deve essere respinto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro del 10.07.2025.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 28.05.2021 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB ON (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla UB ON del titolo esecutivo.
Tuttavia, osserva il Collegio, Il ricorso di ottemperanza deve essere respinto, sia perché l’ON intimata ha provveduto a versare alla ricorrente, nel settembre 2018, a titolo di differenze retributive, la somma di € 3.358,74 (al lordo), ovvero per un importo netto di € 2.569,10= (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) relativamente al periodo dal 16/3/2004 fino al 31/8/2011, in esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sia perché non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo la quale, la sua carriera andrebbe cos’ ricostruita “posizione stipendiale 0-2, anni scolastici dal 16.3.2001 al 28.2.2003; pos. stip. 3-8: dall’1.3.2003 al 28.2.2009; pos. stip. 9-14: dall’1.3.2009 al 31.8.2011” e, alla luce di detti calcoli, dunque, la P.A. dovrebbe ancora, alla ricorrente, € 3.107,27 oltre agli interessi successivi all’1.11.2025 sino al soddisfo.
In senso contrario, infatti, questo Tribunale rileva, - da un lato – che (al pari di quanto già messo in evidenza dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, con la nota prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025, facendo partire il calcolo dell’anzianità dal 16.03.2001, la classe “3” sarebbe maturata il 16.03.2002 e non, invece, come sostenuto dalla parte ricorrente, il 01.03.2023, e – dall’altro lato – che, seppur si volesse seguire la tesi sostenuta dalla parte ricorrente nella memoria del 27 febbraio 2026, secondo cui per i dipendenti a tempo indeterminato la posizione stipendiale di partenza nel 2001 era la 0-2, e che, dunque, “in base alla ricostruzione della carriera effettuata dalla ricorrente nel suo ricorso, che parte dalla posizione stipendiale 0-2 diversa da quella della Ragioneria dello Stato (0-3), le spetterebbero € 5.536,78 (la differenza tra lo spettante e il percepito nel periodo interessato, come dettagliatamente specificato nel ricorso) da cui vanno detratti € 3.358,74, a lei versati nel settembre 2018, e aggiunti gli interessi (€ 678.23), calcolati al 31 dicembre di ogni anno sulla somma annualmente dovuta per differenza sino al 30.9.2018, nonché quelli sulla differenza da corrispondere (€ 2.178,04), calcolati dall’1.10.2018 al 31.10.2025 (€ 251,00), per un totale di € 3.107,27, la somma richiesta nel ricorso per ottemperanza, oltre agli interessi successivi all’1.11.2025 sino al soddisfo, nel caso di specie, la richiesta di parte non potrebbe comunque trovare esito favorevole, posto che, in senso contrario e dirimente, occorre osservare che la parte ricorrente non ha impugnato nei termini di legge il decreto di ricostruzione della carriera n. -OMISSIS- del 19 maggio 2018, nella parte in cui le è stata attribuita la posizione stipendiale 0/3 dal 16.03.2001 e la posizione stipendiale 3/8 dal 16.03.2004 (che nel presente giudizio contesta e in termini analoghi a quelli indicati dalla Ragioneria dello Stato nella sopracitata nota prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025), e ciò nonostante il decreto di ricostruzione de quo sia stato emanato in data 18 maggio 2018 e, dunque, in un momento successivo alla sentenza del Tribunale di Lecce, n. -OMISSIS-, di cui si chiede l’ottemperanza (pubblicata il 06.04.2018).
3. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere respinto nei sensi sopra indicati.
4. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | IZ MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.