Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità/illegittimità dell'atto di recupero per omesso contraddittorio

    Il giudice ritiene che il credito sia da qualificare come non spettante e non inesistente, in quanto il presupposto economico (svolgimento di attività di R&S) non è contestato, ma solo la sua quantificazione. Pertanto, è applicabile l'ordinario termine decadenziale quinquennale, che nel caso di specie era già compiuto al momento della notifica dell'atto di accertamento. Viene altresì accolta l'eccezione di invalidità dell'atto per violazione del diritto al contraddittorio.

  • Accolto
    Decadenza del potere accertativo

    Il giudice ritiene che, qualificando il credito come non spettante, sia applicabile l'ordinario termine decadenziale quinquennale, che nel caso di specie era già compiuto al momento della notifica dell'atto di accertamento.

  • Altro
    Infondatezza nel merito del recupero

    La questione relativa alla qualificazione dei progetti è assorbita dalla fondatezza delle eccezioni relative al contraddittorio e alla decadenza.

  • Altro
    Non irrogabilità o riduzione delle sanzioni

    La questione relativa alle sanzioni è assorbita dall'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 19
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo