CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
RI FR, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3180/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via D. Marin 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARI 2022
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2005
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1732/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente trasmesso l'8 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 01480202400020786000, con il quale venivano richiesti tributi di diversa natura per complessivi € 22.438,81 da vari enti impositori, in particolare Regione Puglia, Comune di Casamassima e Agenzia delle entrate. Il preavviso impugnato afferisce alla autovettura Autovettura_1
tg. Targa_1
L'atto contestato riporta 16 titoli riscossivi, tra cartelle di pagamento e avvisi d'accertamento, di cui il contribuente pone in discussione la notificazione.
Impugna inoltre il preavviso per: a) difetto di potere riscossivo in capo all'Ader, quanto ai crediti del
Comune di Casamassima, perché, avendo l'ente territoriale trattenuto a sé l'attività accertativa, non poteva di conseguenza affidare all'ADER la riscossione;
b) cripticità e difetto di motivazione per mancata dettagliata determinazione degli interessi e dell'aggio; c) prescrizione del tributo dell'ente locale e della tassa automobilistica;
d) difetto di titolarità del bene sul quale è stato dato preavviso di fermo.
Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e delle spese addebitate, depositando anche memoria illustrativa
Si è costituita l'ADER che per undici delle cartelle e avvisi d'accertamento riportate nel preavviso di fermo ha dettagliatamente elencato l'attività di notifica degli atti di intimazione, allegando i relativi riscontri documentali, con ciò contraddicendo l'eccepita prescrizione e in ogni caso le questioni di merito sollevate dal contribuente.
Si sono costituiti gli enti territoriali, contestando le ragioni del ricorrente. L'Agenzia delle entrate ha contestato le ragioni del ricorrente.
All'udienza del 7 luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che la Comunicazione di preavviso di fermo contiene titoli esecutivi relativi anche ad altri enti non evocati dal ricorrente in giudizio (Prefettura di Bari, Prefettura di Avellino,
Comune di Acquaviva delle Fonti). Inoltre, quanto al Comune di Casamassima, dalla lettura del preavviso impugnato si evince che la natura di alcuni debiti (contravvenzioni al codice stradale) esula dalla giurisdizione tributaria e per essi va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, perché nella giurisdizione del Giudice ordinario (di Avellino o di Bari a seconda dell'ente emittente la contestazione).
Pertanto, la controversia va limitata a quei debiti fiscali effettivamente contestati dal ricorrente e nella giurisdizione tributaria.
Esaminando il principale dei motivi di ricorso, relativo alla contestazione della notifica degli atti presupposti e alla prescrizione dei crediti, l'ADER ha prodotto prova delle notifiche di undici delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'accertamento richiamati, mediante ripetute intimazioni di pagamento, in sequenza temporale. Ciò dimostra la conoscenza dei relativi debiti, senza pertanto che il contribuente possa ormai più contestare né prescrizioni o difetti di notifica degli atti presupposti, che avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente, quanto meno dal momento della conoscenza delle cartelle o avvisi d'accertamento riportati negli atti di intimazione.
Si tratta, nello specifico, delle seguenti cartelle, portanti i numeri finali: 6849, 1291, 8512, 8837, 1216,
1092, 8443, 0679, 5555, e degli avvisi d'accertamento 7511, 7936.
Mancano riscontri della notifica delle cartelle con numeri finali 8153, 9152, 0437, 4868 e dell'avviso d'accertamento con numeri finali 0443 del Comune di Casamassima (per Tari).
Tutti gli altri motivi di ricorso, attesa la prova delle notifiche ricevute, e l'assenza di tempestive impugnazioni dei crediti fiscali in esse portate, vanno rigettati perché inammissibili.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai titoli di pagamento per i quali l'Ader nulla ha provato in ordine alla loro notifica, così come elencati, con conseguente annullamento del preavviso nei predetti limiti. Le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2: -Previa dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per i debiti portati nel preavviso di fermo non aventi natura tributaria, accoglie nel resto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte avente ad oggetto debiti di natura tributaria come da parte motiva. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari il 07.07.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
RI FR, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3180/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via D. Marin 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 TARI 2022
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2005
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400020786000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1732/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente trasmesso l'8 ottobre 2024 Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 01480202400020786000, con il quale venivano richiesti tributi di diversa natura per complessivi € 22.438,81 da vari enti impositori, in particolare Regione Puglia, Comune di Casamassima e Agenzia delle entrate. Il preavviso impugnato afferisce alla autovettura Autovettura_1
tg. Targa_1
L'atto contestato riporta 16 titoli riscossivi, tra cartelle di pagamento e avvisi d'accertamento, di cui il contribuente pone in discussione la notificazione.
Impugna inoltre il preavviso per: a) difetto di potere riscossivo in capo all'Ader, quanto ai crediti del
Comune di Casamassima, perché, avendo l'ente territoriale trattenuto a sé l'attività accertativa, non poteva di conseguenza affidare all'ADER la riscossione;
b) cripticità e difetto di motivazione per mancata dettagliata determinazione degli interessi e dell'aggio; c) prescrizione del tributo dell'ente locale e della tassa automobilistica;
d) difetto di titolarità del bene sul quale è stato dato preavviso di fermo.
Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e delle spese addebitate, depositando anche memoria illustrativa
Si è costituita l'ADER che per undici delle cartelle e avvisi d'accertamento riportate nel preavviso di fermo ha dettagliatamente elencato l'attività di notifica degli atti di intimazione, allegando i relativi riscontri documentali, con ciò contraddicendo l'eccepita prescrizione e in ogni caso le questioni di merito sollevate dal contribuente.
Si sono costituiti gli enti territoriali, contestando le ragioni del ricorrente. L'Agenzia delle entrate ha contestato le ragioni del ricorrente.
All'udienza del 7 luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che la Comunicazione di preavviso di fermo contiene titoli esecutivi relativi anche ad altri enti non evocati dal ricorrente in giudizio (Prefettura di Bari, Prefettura di Avellino,
Comune di Acquaviva delle Fonti). Inoltre, quanto al Comune di Casamassima, dalla lettura del preavviso impugnato si evince che la natura di alcuni debiti (contravvenzioni al codice stradale) esula dalla giurisdizione tributaria e per essi va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, perché nella giurisdizione del Giudice ordinario (di Avellino o di Bari a seconda dell'ente emittente la contestazione).
Pertanto, la controversia va limitata a quei debiti fiscali effettivamente contestati dal ricorrente e nella giurisdizione tributaria.
Esaminando il principale dei motivi di ricorso, relativo alla contestazione della notifica degli atti presupposti e alla prescrizione dei crediti, l'ADER ha prodotto prova delle notifiche di undici delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'accertamento richiamati, mediante ripetute intimazioni di pagamento, in sequenza temporale. Ciò dimostra la conoscenza dei relativi debiti, senza pertanto che il contribuente possa ormai più contestare né prescrizioni o difetti di notifica degli atti presupposti, che avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente, quanto meno dal momento della conoscenza delle cartelle o avvisi d'accertamento riportati negli atti di intimazione.
Si tratta, nello specifico, delle seguenti cartelle, portanti i numeri finali: 6849, 1291, 8512, 8837, 1216,
1092, 8443, 0679, 5555, e degli avvisi d'accertamento 7511, 7936.
Mancano riscontri della notifica delle cartelle con numeri finali 8153, 9152, 0437, 4868 e dell'avviso d'accertamento con numeri finali 0443 del Comune di Casamassima (per Tari).
Tutti gli altri motivi di ricorso, attesa la prova delle notifiche ricevute, e l'assenza di tempestive impugnazioni dei crediti fiscali in esse portate, vanno rigettati perché inammissibili.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai titoli di pagamento per i quali l'Ader nulla ha provato in ordine alla loro notifica, così come elencati, con conseguente annullamento del preavviso nei predetti limiti. Le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2: -Previa dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per i debiti portati nel preavviso di fermo non aventi natura tributaria, accoglie nel resto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte avente ad oggetto debiti di natura tributaria come da parte motiva. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari il 07.07.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)