Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai produttori e confezionatori di sciroppi e' tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purche' in regola con quelli preesistenti.
Tale tolleranza e' elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai produttori e confezionatori di sciroppi e' tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purche' in regola con quelli preesistenti.
Tale tolleranza e' elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.