Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/01/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione D-OMISSIS-EP PROT. 0006266 del 28 gennaio 2025 (notificata in data 01 febbraio 2025), con cui il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per Gli Affari Generali E Le Politiche Del Personale Della Polizia Di Stato Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n.151/2001; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa ER AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. D-OMISSIS-EP PROT. 0006266 del 28 gennaio 2025 (notificato in data 01 febbraio 2025), con cui il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per Gli Affari Generali E Le Politiche Del Personale Della Polizia Di Stato Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha rigettato la sua richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.
1.1. Ha premesso di rivestire la qualifica di Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma al Commissariato Distaccato di P.S. di Roma -OMISSIS-. Il 21 agosto 2024, con integrazione dell’8 ottobre 2024, ha presentato una richiesta – ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 – di assegnazione temporanea alla sede di -OMISSIS- (-OMISSIS-), motivata dalla necessità di assicurare alla propria figlia, minore di 3 anni, la figura paterna, considerato che la moglie è impiegata a tempo indeterminato presso l’amministrazione penitenziaria di -OMISSIS-. L’amministrazione gli ha prima comunicato i motivi ostativi al suo accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90 e, successivamente, ha negato il trasferimento.
1.2. Pertanto il ricorrente ha proposto ricorso avverso il diniego, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Illogicità ed erroneità nel merito del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.”, “II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 – Orientamenti della giurisprudenza ”, “ V. Sul secondo requisito prescritto dalla norma per l'esercizio del diritto all'assegnazione temporanea di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 – Giurisprudenza .”, “ VI. Illegittimità del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 – Difetto di istruttoria e carenza di motivazione del provvedimento gravato ”, “ VII. Orientamento assunto dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello di specie.”, “IX. Sull’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato .”, con cui ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione alla decisione di negargli il trasferimento, neppure in misura frazionata, ancorata a generiche esigenze di scopertura di organico, senza alcun riferimento all’ufficio in cui presta servizio il ricorrente o al ruolo operativo specifico da lui ricoperto che ne impedisca la sostituzione. Ha sottolineato come l’ufficio richiesto - -OMISSIS- -OMISSIS- - nello specifico ruolo del ricorrente soffre una scopertura della pianta organica di 3 unità disponibili considerato che, a fronte di una pianta organica teorica di 24 unità sono effettivamente coperte 21 unità di personale, mentre presso la Questura di Roma ha un sovra organico di ben 575 unità nel suo ruolo; inoltre, il Commissariato di -OMISSIS- conta una “ ha una carenza pari a -1 unità disponibile, mentre – 16 risulta essere l’organico totale effettivo .” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di un’idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria il 27 febbraio 2025, con cui ha sottolineato la correttezza del suo operato e chiesto che il ricorso – e la domanda cautelare – fossero respinti; a dimostrazione dell’atteggiamento collaborativo ha rappresetanto che, prima della presentazione dell'istanza ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001, con provvedimento in data 16 maggio 2024, adottato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n, 254/1999, il dipendente era stato posto a disposizione del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-) fino al 10 luglio 2024, periodo prorogato, successivamente, fino al 10 settembre 2024.
1.4. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il collegio ha accolto la richiesta ai fini “ al fine di un riesame della posizione del ricorrente da parte dell’amministrazione, con riferimento ai profili sopra indicati, in ragione anche del fatto che, allo stato, egli non parrebbe svolgere nell’ufficio di attuale destinazione una funzione indispensabile, sotto il profilo delle mansioni svolte ;”.
1.5. In adempimento dell’ordinanza cautelare, il Ministero intimato ha quindi assegnato temporaneamente il ricorrente alla Questura di -OMISSIS-, con riserva di rivederne la posizione all’esito del giudizio di merito, con provvedimento 9633 del 26 giugno 2025.
1.6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2024, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio di seguito meglio esposti.
3. Si controverte in merito all’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, per il trasferimento ad un ufficio vicino a quello di residenza della propria famiglia ricomprendente un minore di anni tre.
3.1. Occorre premettere che la norma in questione risponde all’esigenza di tutela di un bene primario di carattere generale - il sostegno della maternità e della paternità - ed è finalizzata a proteggere la famiglia, prima e più che il rapporto di lavoro; specificatamente, essa tutela l’esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
3.2. La disposizione, oltre che con il dettato costituzionale, si pone in linea con l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, che espressamente riconosce come “ in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati ”.
3.3. Inoltre, la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, c.d. “Work-Life Balance”, che abroga la precedente Direttiva 2018/18/UE, nel disciplinare il congedo di paternità obbligatorio, mette a fuoco titolarità e modi di fruizione dello stesso e degli strumenti per assicurarne il godimento effettivo, ivi compresa la maggior copertura economica, con la finalità di incentivarne l’uso, anche da parte dei padri, nel contempo riconoscendo il diritto di chiedere formule flessibili del tempo e del rapporto di lavoro. Proprio in recepimento di tale Direttiva è stato adottato il d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che prevede, appunto, disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
3.4. Ciò posto, nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, va anche detto che la disciplina di settore è stata innovata dall’art. 40, co. 1, lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, che ha aggiunto il comma 31-bis all’art. 45 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (recante le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La citata novella ora prevede quanto segue: “ Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio .”.
3.5. La giurisprudenza, a tal riguardo, ha ben spiegato che “ tale innovativa e speciale indicazione non va intesa come svincolo dell’Amministrazione da un obbligo motivazionale preciso sulle ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste dei lavoratori. A ben guardare, infatti, la differenza più rilevante tra le due disposizioni non sta tanto nel richiamo alle esigenze organizzative o di servizio, che comunque già rientravano in quei casi o esigenze eccezionali previsti in precedenza, quanto nella mancata riproduzione dell’aggettivazione («eccezionali», appunto), a valorizzare la potenziale ordinarietà della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione su quello del privato, per giunta rafforzata dall’uso della disgiuntiva ‘o’ tra le une e le altre motivazioni, sì da renderle alternativamente sufficienti a supportare il diniego ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7725 del 10 agosto 2023)
A integrazione di tale orientamento, si richiamano, in tema, le pronunce di T.a.r. Toscana, sez. I, n. 630 del 24 maggio 2024, di T.a.r. Lazio, sez. I quater, n. 17708 del 27 novembre 2023 (che affronta la problematica della carenza di organico) e della pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 4 giugno 2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, co. 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa» anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa ”).
4. Avuto riguardo alle soprariportate coordinate ermeneutiche il collegio ritiene che la motivazione del diniego di assegnazione a nuova sede del ricorrente, resa nel provvedimento qui impugnato, sia incentrata sull’esistenza di esigenze di servizio, dovute a sofferenze dell'organico, in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza riferimento alcuno a specifiche esigenze organizzative, ovvero a complessità o impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo chiesto dall’interessato, sicché quelle ragioni non possono da sole costituire motivo ostativo al riconoscimento di una provvidenza normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età.
4.1. In particolare la motivazione del diniego è ancorata al d.lgs. n. 172/19, per “ per motivate esigenze organiche o di servizio ”, ed è così articolata: “… Valutato che il Questore di Roma, con nota prot.nr. 259915 dell’8.10.2024 ha espresso parere negativo in merito alla richiesta in argomento, stante la necessità di disporre di tutte le unità presenti per far fronte alle numerose attività connesse alla gestione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica del vasto territorio del comune di -OMISSIS-. Tenuto conto che il commissariato di p.s. di -OMISSIS- (Rm) presenta un sottorganico per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di una unità, mentre l’organico complessivo presenta una situazione ben più deficitaria di 16 unità della forza prevista dalla pianta organica. Valutato che la concessione del beneficio di cui all’art. 42 bis, determinerebbe un’ulteriore vacanza nell’organico non ripianabile, come previsto dal comma 2 dell’articolo in parola il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, poiché il beneficio invocato è un istituto disciplinato da normativa speciale che esula dalle procedure di mobilità ordinaria; atteso inoltre che, il giubileo universale della chiesa cattolica, che si svolgerà per tutto l’anno 2025, richiamerà nella capitale milioni di turisti da tutti il mondo, richiedendo il potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza non solo per la città di Roma ma anche per tutte quelle città dove sono allocate strutture recettizie e di collegamento come aeroporti stazioni e porti. Valutato altresì che il commissariato di P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-) pur presentando alcune carenze organiche, palesa, ad oggi esigenze operative di minore complessità rispetto alla sede di servizio del dipendente. Tenuto conto che nel caso di specie, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal dipendente le necessità funzionali dell’amministrazione non rendono possibile accogliere l’istanza, in quanto non possono essere pregiudicate le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l’ufficio di appartenenza del dipendente. Ritenuto quindi che nell’attuale bilanciamento degli interessi in esame sia prevalente quello pubblico al buon andamento dell’amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale, per la realizzazione dei preminenti interessi collettivi …”.
In altri termini, nel caso in esame, l’Amministrazione ha motivato il diniego, operando un preteso bilanciamento delle esigenze familiari con quelle di funzionalità organizzativa dell’apparato, con riferimento alle asserite criticità connesse alle carenze di organico della sede di appartenenza del dipendente.
4.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato non reca una motivazione in cui si dia conto delle specifiche funzioni svolte dal ricorrente o del fatto che ricopra mansioni difficilmente sostituibili; le stesse carenze sono riportate in misura generica, mentre non è stata valutata l’opportunità di accogliere solo parzialmente l’istanza, anche mediante godimento frazionato, tenuto conto della complessiva durata triennale del beneficio e del fatto che il periodo giubilare avrebbe avuto conclusione nel mese di dicembre 2025.
È quindi evidente, nella specie, un profilo di carenza di istruttoria, che inferisce anche nell’adeguatezza della motivazione posta a sostegno del diniego, non essendo stata eseguita una concreta comparazione tra le esigenze di servizio e le condizioni lavorative dell’attuale sede con quelle della sede di assegnazione richiesta, al fine valutare l’istanza di ricongiungimento del ricorrente al proprio nucleo familiare.
Invero, se l’amministrazione avesse svolto le valutazioni omesse, verosimilmente avrebbe assentito alla richiesta del ricorrente di essere assegnato ad un ufficio più prossimo a quello di residenza della famiglia, come poi del resto avvenuto in sede di riesame cautelare.
In altri termini, la scopertura organica e le esigenze di servizio sono indicate in termini apodittici, il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio e, conseguentemente, non consente di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente, rispetto alle esigenze operative di altra sede più prossima a quella di residenza dell’interessato; con il risultato che le stesse conclusioni formulate dall’amministrazione non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei denunciati vizi di carenza istruttoria e difetto di motivazione.
L’essenziale ruolo propulsivo e conformativo svolto dalla giurisprudenza amministrativa in direzione di una lettura costituzionalmente orientata della citata novella pone l’accento sull’obbligo di motivazione, che impone che sia le ragioni organizzative sia le ragioni di servizio siano adeguatamente esplicitate e documentate, non essendo consentito che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico, che peraltro connota in maniera generalizzata il settore, ovvero in altrettanto generici richiami alle criticità di un particolare contesto territoriale, a maggior ragione ove enunciati in termini non comparativi rispetto alla sede di assegnazione temporanea richiesta dall’istante (in tale senso, si legga il punto 12.1 della citata sentenza Cons. Stato II n. 7725/2023).
4.3. Inoltre, l’amministrazione non ha specificato, nel provvedimento impugnato, in termini concreti, alcuna esigenza di servizio o alcuna difficoltà in ragione alle mansioni svolte dal ricorrente, che sono altamente fungibili.
L’amministrazione non prende minimamente in considerazione la sostituibilità del ricorrente, anche in termini di alternanza con gli orari di servizio, con i numerosi dipendenti appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, né ha valutato l’opzione di un’assegnazione frazionata, tenuto conto che l’evento giubilare è terminato nel mese di dicembre 2025. A tal riguardo, si evidenzia che il ricorrente sarebbe stato sostituibile con qualsiasi arruolato, in quanto le sue mansioni non implicano alcuna formazione specifica, ma sono uguali per tutti gli addetti allo stesso ufficio.
Disattendendo le rassegnate necessità familiari e i diritti del fanciullo, il provvedimento impugnato non prende in considerazione i bisogni familiari, avuto riguardo sia alla necessità di agevolare in ogni modo la conciliazione della vita lavorativa con quella personale e affettiva, sia con riferimento all’importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali, quale indiretto strumento per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, ma anche di riconoscimento del diritto del padre a essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primi anni di vita (cfr. Cons. Stato, sez. II, ord. 11 aprile 2022 n. 2649). La motivazione di un provvedimento amministrativo, infatti, deve muovere dalle specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza tra la decisione e l’istanza ricevuta.
Nella specie, invece, la motivazione dell’atto impugnato non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa per identificare i “presupposti di fatto” sulla scorta dei quali è stato emanato il provvedimento. Non sono stati, cioè, adeguatamente valorizzati elementi fondamentali, quali la distanza tra sede di lavoro e luogo di residenza del nucleo familiare, nonché i diritti del minore, più in generale le ripercussioni del disagio lavorativo sulla vita familiare, che avrebbero dovuto essere meglio apprezzati nel provvedimento.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
ER AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AU | AZ IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.