TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10644 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente dr. Adriano Del Bene Giudice relatore dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 7529/2023 promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pellegrino C.F._1
CA (C.F. , con studio sito in Benevento alla Via Goduti, Palazzo C.F._2
De Matteis, snc attore nei confronti di
(C.F. ), con sede in Torre Controparte_1 P.IVA_1 del EC (NA), in Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga, n. 92/100, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia
( ) e dall'avv. Claudio Manfredonia ( ), con C.F._3 C.F._4 studio sito in Napoli in Via M. Cervantes, n. 64 convenuta nonché con socio unico (C.F. ), con sede in Milano, in Controparte_2 P.IVA_2
Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (C.F. ) con sede in Verona, in Viale Controparte_3 P.IVA_3 dell'Agricoltura n. 7, in persona del suo rappresentante pro tempore (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Forino con studio sito in C.F._5
Nocera Inferiore (SA) in Via Roma n. 58 2 convenuta
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 03.06.2025.
In particolare, parte attrice così aveva concluso in sede di atto di citazione:
I. Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust), come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative.
II. In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulati dalla parte attrice con la convenuta è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e, per l'effetto, condannare la in solido o meno con la società Controparte_4
e per essa, quale mandataria, la società al risarcimento Controparte_2 CP_3 del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante all'attrice da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adito
Tribunale, avendo subito anche una ingiusta segnalazione.
III. In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale dell'impugnato atto si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adito Tribunale.
IV. Accertare, altresì, che la banca non avendo esercitato l'azione nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi, dalla scadenza della obbligazione, è decaduta da poter agire verso gli attori per la garanzia da questi prestata, ai sensi dell'art. 1957 cc. 3
V. In ogni caso, condannare le convenute. In solido o meno, al pagamento dei danni subiti dall'attore, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., finanche come danno da perdita di chance per la mancata possibile scelta sul mercato, da parte del fideiussore, di un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli.
VI. Si chiede, infine, per i motivi meglio esposti in narrativa e anche alla luce delle allegazioni di parte attrice di voler far ordine, ai sensi dell'art. 210 cpc, ad un numero di banche di diverse dimensioni e diffusione territoriale di esibire i modelli di fideiussione standard utilizzati nell'anno 2006 o, quantomeno, nel mese di gennaio 2006. Rivalsa delle spese con attribuzione.
Al contrario, parte convenuta, concludeva Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta:
I. Perché il Tribunale dichiari inammissibili ed improponibili e, comunque, infondate e, in tutti e tre i casi, rigetti le domande che il dr. ha proposto nei suoi confronti Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni per lite temeraria e/o abuso del processo.
E la convenuta con socio unico (e per essa, quale mandataria, la Controparte_2
, come da comparsa di costituzione e risposta: CP_3
I. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
II. In subordine, onerare parte attrice all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 per le causali di cui in premessa.
III. Nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto.
IV. Rigettare tutte le richieste di parte attrice perché ognuna inammissibile, improponibile e comunque infondate in fatto e in diritto.
V. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di domande Controparte_2 risarcitorie spiegate da parte attrice.
VI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 28.02.2023, l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr semplicemente o “Banca”) e la (d'ora in avanti anche Controparte_2 4 solo ”) e, per essa, quale mandataria, la affinché venisse CP_2 CP_3 accertata la nullità totale, o in subordine parziale, delle garanzie personali rilasciate in favore Contr della e per l'effetto fosse pronunciata declaratoria di decadenza ex art. 1957 c.c., con liberazione del fideiussore e condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva di avere sottoscritto un modulo prestampato e precisamente la dichiarazione fideiussoria predisposta dalla BCP in data 11 gennaio 2006 fino alla concorrenza di € 2.500.000,00, contenente la fideiussione omnibus da essa prestata a favore della Banca a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre, presenti e future, da parte della e contenenti previsioni mutuate dal modulo Controparte_6 negoziale diffuso dall'ABI nel 2003 ed oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, con cui l'autorità indipendente rilevava la violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) L. n.
287/1990, concernente il divieto di intese anticoncorrenziali.
Nello specifico, secondo parte attrice, veniva in evidenza la pedissequa riproduzione nel modulo contrattuale predisposto dalla BCP di tutte quelle condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposte dall'ABI, qualificate “intese” dalla Corte Suprema di Cassazione e colpite dalla nullità, e segnatamente delle seguenti clausole contrattuali, con specifico riferimento al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello
ABI: la condizione di cui al punto B del contratto impugnato, ossia la c.d. clausola di reviviscenza;
la condizione di cui al punto F, relativa alla deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nonché la clausola di cui al punto G, la c.d. clausola di sopravvivenza, che prevedeva la permanenza del vincolo fideiussorio anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale.
Aggiungeva, inoltre, che la nullità travolgeva l'intero testo contrattuale del contratto “a valle” che riproduceva le intese vietate (clausole 2-6-8), in applicazione del principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui la nullità delle intese vietate comportava l'invalidità di tutti gli atti negoziali ove esse siano riprodotte, essendo in re ipsa la prova richiesta dall'art. 1419
c.c., rappresentata dalla perfetta coincidenza tra le disposizioni contrattualmente convenute e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, coincidenza che dimostrava come Banca e cliente, ciascuno per ragioni diverse, non avrebbero sottoscritto il contratto garantito senza le clausole illecite inserite dall'istituto di credito.
Alla stregua di quanto sopra, nel riportarsi al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e al suo valore di “prova privilegiata”, parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità totale dei 5 contratti impugnati o, in subordine, delle sole clausole suddette, sub punti 2, 6 e 8 dello schema negoziale de quo.
Per effetto della caducazione in particolare della condizione di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., l'attore chiedeva, inoltre, dichiararsi la decadenza delle convenute dal diritto a pretendere l'adempimento della garanzia fideiussoria, deducendo l'omessa proposizione da parte della Banca creditrice di domande giudiziali nei riguardi del debitore principale entro i termini di decadenza semestrale previsti dalla normativa ordinaria, instando altresì per la richiesta di riconoscimento della lesività della condotta anticoncorrenziale subìta
e della sua idoneità a produrre danni risarcibili ex art. 2043 c.c. e per la condanna generica al risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 maggio 2023, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_1 formulava diverse eccezioni: in primo luogo, la carenza di ius postulandi e, quindi, di improponibilità delle domande. L'istituto di credito eccepiva che il sig. , essendo Parte_1 stato dichiarato fallito, difettasse di ius postulandi e che la procura rilasciata al difensore fosse nulla.
In secondo luogo, la Banca eccepiva litispendenza - con annessa richiesta di cancellazione della causa dal ruolo o, in subordine, sospensione del giudizio - poiché il sig. Parte_1 aveva già chiesto al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione (nel giudizio R.G. 2836/2018 poi definito con sentenza di rigetto contro la quale parte attrice asseriva di aver proposto appello).
In terzo luogo, la Banca eccepiva, sempre in via preliminare, improponibilità della domanda per diversa qualificazione contrattuale. Secondo parte convenuta, il contratto oggetto di impugnazione sarebbe qualificabile come contratto autonomo di garanzia, e non, fideiussione omnibus, con la conseguenza di ritenere esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dalle pronunce dell'Autorità Garante e della Cassazione al contratto di specie.
Quanto al merito, la Banca eccepiva, dapprima, l'inutilizzabilità del provvedimento Antitrust del 2005 come prova privilegiata essendo stata, la garanzia, rilasciata nel gennaio 2006 e dunque al di fuori del periodo di indagine. Inoltre, sempre ad avviso della convenuta Banca, non vi sarebbe prova che il rilascio della garanzia costituiva la reiterazione di un'intesa illegittima a monte: la mera coincidenza con le clausole ABI censurate non sarebbe 6 sufficiente a dimostrare l'illiceità, soprattutto per un contratto rilasciato successivamente al provvedimento sanzionatorio.
Sempre in riferimento al merito, la Banca eccepiva il difetto di qualità di consumatore del sig.
ritenuto, dal Tribunale di Benevento, socio di fatto della debitrice principale Parte_1 [...] poi dichiarato fallito: elementi, questi, che contribuirebbero a delineare la qualità CP_6 di professionista piuttosto che di consumatore.
In via subordinata poi, parte convenuta eccepiva che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la nullità comunque non avrebbe potuto travolgere l'intero contratto atteso che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che le clausole in oggetto avevano una rilevanza tale per cui, in loro assenza, non avrebbe concluso il contratto.
Invece, quanto alla decadenza, la Banca eccepiva: la deroga espressa all'art. 1957 c.c.; il fatto che, essendo l'atto giuridico impugnato un contratto autonomo di garanzia fosse sufficiente una mera richiesta di pagamento per impedire il realizzarsi di decadenza e, pertanto, superflua qualsiasi altra proposizione di azione giudiziale. Quest'ultimo punto sarebbe poi avvalorato dal fatto che, secondo la Banca, fu proprio parte attrice a richiedere in data 17 gennaio 2012 di soprassedere dall'avvio di azioni di recupero.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento, la Banca eccepiva difetto di allegazione non essendo stata allegata e quindi provata in maniera puntuale l'entità del danno subito.
Per tutto quanto sopra, la convenuta Controparte_1 concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, insistendo, di contro, per la condanna di quest'ultima per lite temeraria, oltre che per le spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 luglio 2023 si costituiva in giudizio l'altra parte convenuta, la società opponendosi alle domande ex Controparte_2 adverso proposte, in quanto inammissibili, erronee e del tutto infondate e, perciò, meritevoli Contr di reiezione, allineandosi in buona parte alle eccezioni già sollevate dalla
Eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva della in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli attori nel presente giudizio, giacché relativa a fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito ed estranei alla cessionaria, in quanto verificatisi in periodo anteriore alla cessione del credito ex artt.
1-4 della L. n. 130/1999.
Precisava, sul punto, che la , per effetto della cessione, era succeduta CP_2 esclusivamente nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere, ossia nella 7 sola ed esclusiva veste di cessionaria (tra gli altri) del credito precedentemente facente capo Contr alla
Ciò in quanto, nell'ambito delle cessioni di credito ex artt. 58 D. Lgs. 385/1993 e 1-4 L.
130/1999, la società c.d. veicolo (cessionaria) non subentrava nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore, divenendo cioè titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, rimanevano ontologicamente in capo alle relative cedenti.
Nel merito della dedotta nullità delle fideiussioni, la affermava che gli assunti di CP_2 parte attrice risultavano destituiti di fondamento alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, richiamando le principali argomentazioni già avanzate dall'altra Contr convenuta e il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.
41994/2021.
La convenuta rassegnava, pertanto, le conclusioni Controparte_2 soprariportate.
Celebrata la prima udienza in data 17 novembre 2023, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, co. 6 cpc.
Nelle memorie assertive e istruttorie, le convenute hanno spiegato difese essenzialmente coincidenti su molti punti centrali, sebbene la abbia posto eccezioni preliminari CP_2 relative al proprio status di cessionaria. Ad ogni modo, ambedue hanno insistito sulla qualificabilità del contratto di fideiussione de quibus in termini di contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza di clausole che limitavano in modo assai significativo le eccezioni proponibili da parte dei garanti e in particolare della clausola di escussione a prima richiesta e “anche in caso di opposizione del debitore”, indicativa della volontà delle parti di sganciare la garanzia dal rapporto fondamentale sottostante, ciò implicando che per tale tipologia di contratto (autonomo) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era sottratta all'applicazione del provvedimento sanzionatorio dell'intesa restrittiva.
In diritto, ambedue hanno insistito in conformità con l'orientamento delle Sezioni Unite
(Sent. 41994/2021) nel sostenere che nelle denegate ipotesi sopra formulate, la nullità sarebbe solo parziale e limitata alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI poiché verterebbe sull'attore la prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole in oggetto.
Ed ancora, che l'atto oggetto di impugnazione era successivo al provvedimento della Banca 8
d'Italia del 2005 e che, pertanto, l'attore non poteva giovarsi del relativo provvedimento come “prova privilegiata” dovendo, per contro, fornire la prova dell'effettiva persistenza dell'intesa anti-concorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole da parte dell'istituto di credito all'epoca della stipula.
Quanto alla decadenza, le convenute hanno insistito sulla configurazione di causa di Contr impedimento dovuta per deroga espressa e, in ogni caso, per il fatto che la aveva già a suo tempo ottemperato all'obbligo agendo tempestivamente mediante richiesta stragiudiziale di pagamento in data 13 gennaio 2012 (raccomandata versata in atti e rivolta all'allora soggetto garantito e che lo stesso attore aveva già in data 17 gennaio 2012 Controparte_6 espressamente richiesto di soprassedere dall'avviare le azioni di recupero.
Quanto alla qualifica di consumatore, entrambe le convenute hanno ribadito, producendo, tra l'altro, sentenza di fallimento in estensione (cfr. Trib. Benevento n. 48/2018), che parte attrice sarebbe da considerarsi professionista in quanto socio di fatto della debitrice principale.
Parte attrice, per contro, controdeduceva diffusamente nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in merito alle eccezioni preliminari avverse e ribadiva, nel merito, che le pattuizioni contrattuali accertate come lesive della concorrenza dal provvedimento n. 55/2005 erano certamente rinvenibili nella fideiussione per cui è causa, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 in essa presente. Reiterava, pertanto, la nullità totale del contratto asserendo che il contratto non sarebbe stato stipulato senza le clausole nulle.
In merito alla qualificazione del contratto, contestava la tesi di controparte sostenendo che l'impegno di pagare senza eccezioni e la mera clausola a semplice richiesta non fossero sufficienti a renderlo contratto autonomo di garanzia.
Evidenziava, ulteriormente, parte attrice che la banca convenuta, nelle proprie difese, aveva affermato genericamente di aver ottemperato l'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., senza tuttavia fornire prova di aver agito con azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (12 gennaio 2012), sostenendo che l'azione giudiziaria (ricorso per ingiunzione) fu notificata solo nel 2018.
Insisteva, inoltre sulla richiesta di risarcimento del danno per pratiche scorrette e perdita di chance e sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e D.lgs. 3/2017 nei confronti di un 9 congruo numero di istituti bancari per esibire i moduli del 2006 al fine di superare l'asimmetria informativa, citando giurisprudenza a supporto.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque riservata per la decisione al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****************
In via preliminare, va esaminata la questione di improponibilità della domanda, per asserita Contr carenza di ius postulandi dell'attore, formulata dalla
In base al combinato disposto degli artt. 1, 43, 46 e 147 della Legge Fallimentare (vigente ratione temporis), l'eccezione è fondata e pertanto va accolta.
Ricostruendo brevemente il quadro normativo di riferimento, è noto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento «gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale» e che, nel caso di specie, il sig. è stato Parte_1 dichiarato fallito in estensione ai sensi del citato art. 147 l. fall. quale socio di fatto
(illimitatamente responsabile) della dal Tribunale di Benevento con sentenza Controparte_6
n. 42/2018, circostanza che permette di collocare parte attrice nell'ambito applicativo della suddetta disciplina.
D'altra parte, l'art. 43 della citata legge stabilisce che «nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore» ammettendosi, in eccezione, quella possibilità disciplinata dall'art. 46 l.f. che, statuendo che «non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale» va, di fatto, ad escludere dal patrimonio fallimentare tutti quei diritti che attengono alla sfera personale del fallito e che, pertanto, non risultano suscettibili di essere esercitati dallo stesso fallimento.
Tuttavia, l'eccezione di cui all'art. 46 l.f. non trova applicazione per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come è noto, nel contesto fallimentare (informato al principio di specialità) il termine «strettamente» - riferito al carattere «personale» del diritto - avalla una chiara interpretazione restrittiva in riferimento al novero dei diritti non esercitabili dal fallimento.
La ratio dell'art. 46 della Legge Fallimentare, infatti, è informata al riconoscimento, entro certi limiti, di una preponderanza delle esigenze personali del fallito rispetto agli interessi dei creditori: tuttavia, il delicato bilanciamento tra le due facce della stessa medaglia dell'art. 2 10 della Costituzione (principio solidaristico di reciproca tolleranza degli interessi contrapposti) in interconnessione con gli artt. 36 (principio della garanzia di un'esistenza libera e dignitosa) e 41 (principio di iniziativa economica e dell'autonomia dei privati) Cost. comporta, nel contesto fallimentare, una ricalibratura degli interessi in gioco che si traduce in una sottrazione dalla disponibilità della curatela di tutti quei diritti di natura economica esclusivamente tesi a soddisfare interessi di natura «strettamente personale» del soggetto sottoposto alla procedura fallimentare, restando inclusi nel fallimento, di contro, tutti quei diritti che esulano da tale sfera di stretta personalità.
Già tale ricostruzione sarebbe idonea ad escludere, dalla titolarità del fallito, il diritto sotteso all'azione di nullità della fideiussione e quella di accertamento negativo del debito domandato da parte attrice nel giudizio de quo.
Tuttavia, se pure, bypassando il principio di specialità, si volesse avvalorare una connessione tra la normativa fallimentare e quella civilistica, queste disposizioni dovrebbero essere lette necessariamente in combinato disposto con gli artt. 1936 e 2740 c.c.
Infatti, vero è che l'articolo 1936 c.c., nel disciplinare la fideiussione attribuisce all'istituto giuridico un carattere di natura personale in quanto «è fideiussione colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui» tuttavia, è altresì vero che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
L'interpretazione combinata di tali disposizioni permette di desumere l'assunto dirimente: pur essendo la garanzia fideiussoria a carattere personale - nel senso che il fideiussore si obbliga personalmente - essa sottende un diritto di natura meramente patrimoniale;
il fideiussore diviene infatti debitore verso il creditore principale nella misura in cui è obbligato ad adempiere all'obbligazione garantita, assunta dal debitore originario, rispondendo, nell'adempimento, con il proprio patrimonio.
Nel caso di specie, l'azione introdotta da parte attrice mirante ad accertare la nullità (totale o parziale) della fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 gennaio 2006 è qualificabile proprio quale azione diretta alla tutela di un diritto di natura patrimoniale - quello del fideiussore a non essere vincolato da una garanzia nulla o parzialmente nulla e di conseguenza a non rispondere di obbligazioni altrui tutelando il proprio patrimonio - e, pertanto, resta inclusa nel novero delle azioni esercitabili dal curatore: ciò vale per l'azione di 11 nullità della fideiussione e per quella di accertamento negativo del debito così come, a fortiori, per la connessa domanda di risarcimento dei danni.
Sul punto, in obiter dictum, anche la Cassazione in base alla quale «stante il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il debitore è privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. A questa regola fanno eccezione il caso in cui il debitore dichiarato fallito (insolvente) agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d.lgs. n. 14/2019 (Cass., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 12264), nonché […] il caso in cui gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti (Cass.,
Sez. Lav., 5 dicembre 2019, n. 31843; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31313)» (cfr. ordinanza Cass., Sez. V, n. 25373/2022).
Tuttavia, anche qui, sarebbe stato onere di parte attrice provare che il fallimento si fosse effettivamente chiuso e che nulla fosse stato fatto in merito a siffatta tutela o comunque provare un effettivo stato di inerzia - del curatore - tale da giustificare l'esercizio di un'azione di tale tipologia in luogo del fallimento. Invero, parte attrice nulla eccepisce non solo in merito a tali aspetti, ma in riferimento alla totalità dell'eccezione di carenza di legittimazione Contr passiva formulata dalla che non viene mai specificatamente affrontata e quindi contrastata.
In definitiva, nel caso di specie, in considerazione della sentenza del Tribunale di Benevento
n. 42/2018 con la quale l'odierno attore viene dichiarato fallito in estensione quale socio di fatto di società fallita e posto che non è possibile, dalla documentazione versata in atti, accertare se la procedura fallimentare risulti tutt'ora pendente o che sia stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118 della Legge Fallimentare e che gli elementi del giudizio inducono a ritenere che, ragionevolmente, tale procedura fosse comunque pendente al momento dell'instaurazione del processo;
posto che parte attrice, comunque, nulla ha eccepito in merito a tale eccezione, e che, in effetti l'azione di nullità dell'obbligazione di fideiussione sottende l'esercizio di un diritto di natura patrimoniale che esula dalla sfera potestativa del fallito, in quanto non essenziale al soddisfacimento di quegli interessi di natura strettamente personale di cui si è parlato, alla luce del combinato disposto degli artt. 1, 43, 46 della Legge
Fallimentare e 1936 e 2740 del Codice Civile, è da ritenersi che la legittimazione ad agire per far valere la nullità della fideiussione dedotta nel giudizio de quo sia di titolarità del curatore 12 fallimentare, non essendovi altri elementi utili a dimostrare il contrario. Per tali motivi merita accoglimento l'eccezione di improponibilità della domanda basata sulla carenza di ius postulandi.
Va rimarcato che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 gennaio 2006 si colloca comunque al di fuori del perimetro cronologico applicativo (ottobre 2002 - maggio 2005) del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che, anche nel merito, la domanda di nullità promossa da parte attrice sarebbe stata ad ogni modo disattesa.
Per il combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione, il giudizio segue il principio della ragione più liquida: la questione in rito di improponibilità della domanda comporta il rigetto e/o l'assorbimento di tutte le restanti che tale proponibilità postulano.
Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di con socio unico,
[...] Controparte_2 disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice, sig. , al pagamento delle spese di lite: in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € Controparte_1
3.808,00 per compensi ed in favore della (e, per essa, in favore della CP_3 rappresentata che liquida in complessivi € 3.808,00 il tutto Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15% su compensi ed al netto di IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Adriano Del Bene Dr. Leonardo Pica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente dr. Adriano Del Bene Giudice relatore dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 7529/2023 promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pellegrino C.F._1
CA (C.F. , con studio sito in Benevento alla Via Goduti, Palazzo C.F._2
De Matteis, snc attore nei confronti di
(C.F. ), con sede in Torre Controparte_1 P.IVA_1 del EC (NA), in Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga, n. 92/100, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia
( ) e dall'avv. Claudio Manfredonia ( ), con C.F._3 C.F._4 studio sito in Napoli in Via M. Cervantes, n. 64 convenuta nonché con socio unico (C.F. ), con sede in Milano, in Controparte_2 P.IVA_2
Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, in persona del suo rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (C.F. ) con sede in Verona, in Viale Controparte_3 P.IVA_3 dell'Agricoltura n. 7, in persona del suo rappresentante pro tempore (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Forino con studio sito in C.F._5
Nocera Inferiore (SA) in Via Roma n. 58 2 convenuta
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 03.06.2025.
In particolare, parte attrice così aveva concluso in sede di atto di citazione:
I. Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust), come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative.
II. In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulati dalla parte attrice con la convenuta è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e, per l'effetto, condannare la in solido o meno con la società Controparte_4
e per essa, quale mandataria, la società al risarcimento Controparte_2 CP_3 del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante all'attrice da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adito
Tribunale, avendo subito anche una ingiusta segnalazione.
III. In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale dell'impugnato atto si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adito Tribunale.
IV. Accertare, altresì, che la banca non avendo esercitato l'azione nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi, dalla scadenza della obbligazione, è decaduta da poter agire verso gli attori per la garanzia da questi prestata, ai sensi dell'art. 1957 cc. 3
V. In ogni caso, condannare le convenute. In solido o meno, al pagamento dei danni subiti dall'attore, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., finanche come danno da perdita di chance per la mancata possibile scelta sul mercato, da parte del fideiussore, di un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli.
VI. Si chiede, infine, per i motivi meglio esposti in narrativa e anche alla luce delle allegazioni di parte attrice di voler far ordine, ai sensi dell'art. 210 cpc, ad un numero di banche di diverse dimensioni e diffusione territoriale di esibire i modelli di fideiussione standard utilizzati nell'anno 2006 o, quantomeno, nel mese di gennaio 2006. Rivalsa delle spese con attribuzione.
Al contrario, parte convenuta, concludeva Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta:
I. Perché il Tribunale dichiari inammissibili ed improponibili e, comunque, infondate e, in tutti e tre i casi, rigetti le domande che il dr. ha proposto nei suoi confronti Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni per lite temeraria e/o abuso del processo.
E la convenuta con socio unico (e per essa, quale mandataria, la Controparte_2
, come da comparsa di costituzione e risposta: CP_3
I. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
II. In subordine, onerare parte attrice all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 per le causali di cui in premessa.
III. Nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto.
IV. Rigettare tutte le richieste di parte attrice perché ognuna inammissibile, improponibile e comunque infondate in fatto e in diritto.
V. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di domande Controparte_2 risarcitorie spiegate da parte attrice.
VI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 28.02.2023, l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr semplicemente o “Banca”) e la (d'ora in avanti anche Controparte_2 4 solo ”) e, per essa, quale mandataria, la affinché venisse CP_2 CP_3 accertata la nullità totale, o in subordine parziale, delle garanzie personali rilasciate in favore Contr della e per l'effetto fosse pronunciata declaratoria di decadenza ex art. 1957 c.c., con liberazione del fideiussore e condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva di avere sottoscritto un modulo prestampato e precisamente la dichiarazione fideiussoria predisposta dalla BCP in data 11 gennaio 2006 fino alla concorrenza di € 2.500.000,00, contenente la fideiussione omnibus da essa prestata a favore della Banca a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre, presenti e future, da parte della e contenenti previsioni mutuate dal modulo Controparte_6 negoziale diffuso dall'ABI nel 2003 ed oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, con cui l'autorità indipendente rilevava la violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) L. n.
287/1990, concernente il divieto di intese anticoncorrenziali.
Nello specifico, secondo parte attrice, veniva in evidenza la pedissequa riproduzione nel modulo contrattuale predisposto dalla BCP di tutte quelle condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposte dall'ABI, qualificate “intese” dalla Corte Suprema di Cassazione e colpite dalla nullità, e segnatamente delle seguenti clausole contrattuali, con specifico riferimento al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello
ABI: la condizione di cui al punto B del contratto impugnato, ossia la c.d. clausola di reviviscenza;
la condizione di cui al punto F, relativa alla deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nonché la clausola di cui al punto G, la c.d. clausola di sopravvivenza, che prevedeva la permanenza del vincolo fideiussorio anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale.
Aggiungeva, inoltre, che la nullità travolgeva l'intero testo contrattuale del contratto “a valle” che riproduceva le intese vietate (clausole 2-6-8), in applicazione del principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui la nullità delle intese vietate comportava l'invalidità di tutti gli atti negoziali ove esse siano riprodotte, essendo in re ipsa la prova richiesta dall'art. 1419
c.c., rappresentata dalla perfetta coincidenza tra le disposizioni contrattualmente convenute e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, coincidenza che dimostrava come Banca e cliente, ciascuno per ragioni diverse, non avrebbero sottoscritto il contratto garantito senza le clausole illecite inserite dall'istituto di credito.
Alla stregua di quanto sopra, nel riportarsi al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e al suo valore di “prova privilegiata”, parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità totale dei 5 contratti impugnati o, in subordine, delle sole clausole suddette, sub punti 2, 6 e 8 dello schema negoziale de quo.
Per effetto della caducazione in particolare della condizione di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., l'attore chiedeva, inoltre, dichiararsi la decadenza delle convenute dal diritto a pretendere l'adempimento della garanzia fideiussoria, deducendo l'omessa proposizione da parte della Banca creditrice di domande giudiziali nei riguardi del debitore principale entro i termini di decadenza semestrale previsti dalla normativa ordinaria, instando altresì per la richiesta di riconoscimento della lesività della condotta anticoncorrenziale subìta
e della sua idoneità a produrre danni risarcibili ex art. 2043 c.c. e per la condanna generica al risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 maggio 2023, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_1 formulava diverse eccezioni: in primo luogo, la carenza di ius postulandi e, quindi, di improponibilità delle domande. L'istituto di credito eccepiva che il sig. , essendo Parte_1 stato dichiarato fallito, difettasse di ius postulandi e che la procura rilasciata al difensore fosse nulla.
In secondo luogo, la Banca eccepiva litispendenza - con annessa richiesta di cancellazione della causa dal ruolo o, in subordine, sospensione del giudizio - poiché il sig. Parte_1 aveva già chiesto al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione (nel giudizio R.G. 2836/2018 poi definito con sentenza di rigetto contro la quale parte attrice asseriva di aver proposto appello).
In terzo luogo, la Banca eccepiva, sempre in via preliminare, improponibilità della domanda per diversa qualificazione contrattuale. Secondo parte convenuta, il contratto oggetto di impugnazione sarebbe qualificabile come contratto autonomo di garanzia, e non, fideiussione omnibus, con la conseguenza di ritenere esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dalle pronunce dell'Autorità Garante e della Cassazione al contratto di specie.
Quanto al merito, la Banca eccepiva, dapprima, l'inutilizzabilità del provvedimento Antitrust del 2005 come prova privilegiata essendo stata, la garanzia, rilasciata nel gennaio 2006 e dunque al di fuori del periodo di indagine. Inoltre, sempre ad avviso della convenuta Banca, non vi sarebbe prova che il rilascio della garanzia costituiva la reiterazione di un'intesa illegittima a monte: la mera coincidenza con le clausole ABI censurate non sarebbe 6 sufficiente a dimostrare l'illiceità, soprattutto per un contratto rilasciato successivamente al provvedimento sanzionatorio.
Sempre in riferimento al merito, la Banca eccepiva il difetto di qualità di consumatore del sig.
ritenuto, dal Tribunale di Benevento, socio di fatto della debitrice principale Parte_1 [...] poi dichiarato fallito: elementi, questi, che contribuirebbero a delineare la qualità CP_6 di professionista piuttosto che di consumatore.
In via subordinata poi, parte convenuta eccepiva che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la nullità comunque non avrebbe potuto travolgere l'intero contratto atteso che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che le clausole in oggetto avevano una rilevanza tale per cui, in loro assenza, non avrebbe concluso il contratto.
Invece, quanto alla decadenza, la Banca eccepiva: la deroga espressa all'art. 1957 c.c.; il fatto che, essendo l'atto giuridico impugnato un contratto autonomo di garanzia fosse sufficiente una mera richiesta di pagamento per impedire il realizzarsi di decadenza e, pertanto, superflua qualsiasi altra proposizione di azione giudiziale. Quest'ultimo punto sarebbe poi avvalorato dal fatto che, secondo la Banca, fu proprio parte attrice a richiedere in data 17 gennaio 2012 di soprassedere dall'avvio di azioni di recupero.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento, la Banca eccepiva difetto di allegazione non essendo stata allegata e quindi provata in maniera puntuale l'entità del danno subito.
Per tutto quanto sopra, la convenuta Controparte_1 concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, insistendo, di contro, per la condanna di quest'ultima per lite temeraria, oltre che per le spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 luglio 2023 si costituiva in giudizio l'altra parte convenuta, la società opponendosi alle domande ex Controparte_2 adverso proposte, in quanto inammissibili, erronee e del tutto infondate e, perciò, meritevoli Contr di reiezione, allineandosi in buona parte alle eccezioni già sollevate dalla
Eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva della in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli attori nel presente giudizio, giacché relativa a fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito ed estranei alla cessionaria, in quanto verificatisi in periodo anteriore alla cessione del credito ex artt.
1-4 della L. n. 130/1999.
Precisava, sul punto, che la , per effetto della cessione, era succeduta CP_2 esclusivamente nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere, ossia nella 7 sola ed esclusiva veste di cessionaria (tra gli altri) del credito precedentemente facente capo Contr alla
Ciò in quanto, nell'ambito delle cessioni di credito ex artt. 58 D. Lgs. 385/1993 e 1-4 L.
130/1999, la società c.d. veicolo (cessionaria) non subentrava nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore, divenendo cioè titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, rimanevano ontologicamente in capo alle relative cedenti.
Nel merito della dedotta nullità delle fideiussioni, la affermava che gli assunti di CP_2 parte attrice risultavano destituiti di fondamento alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, richiamando le principali argomentazioni già avanzate dall'altra Contr convenuta e il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.
41994/2021.
La convenuta rassegnava, pertanto, le conclusioni Controparte_2 soprariportate.
Celebrata la prima udienza in data 17 novembre 2023, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, co. 6 cpc.
Nelle memorie assertive e istruttorie, le convenute hanno spiegato difese essenzialmente coincidenti su molti punti centrali, sebbene la abbia posto eccezioni preliminari CP_2 relative al proprio status di cessionaria. Ad ogni modo, ambedue hanno insistito sulla qualificabilità del contratto di fideiussione de quibus in termini di contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza di clausole che limitavano in modo assai significativo le eccezioni proponibili da parte dei garanti e in particolare della clausola di escussione a prima richiesta e “anche in caso di opposizione del debitore”, indicativa della volontà delle parti di sganciare la garanzia dal rapporto fondamentale sottostante, ciò implicando che per tale tipologia di contratto (autonomo) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era sottratta all'applicazione del provvedimento sanzionatorio dell'intesa restrittiva.
In diritto, ambedue hanno insistito in conformità con l'orientamento delle Sezioni Unite
(Sent. 41994/2021) nel sostenere che nelle denegate ipotesi sopra formulate, la nullità sarebbe solo parziale e limitata alle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI poiché verterebbe sull'attore la prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole in oggetto.
Ed ancora, che l'atto oggetto di impugnazione era successivo al provvedimento della Banca 8
d'Italia del 2005 e che, pertanto, l'attore non poteva giovarsi del relativo provvedimento come “prova privilegiata” dovendo, per contro, fornire la prova dell'effettiva persistenza dell'intesa anti-concorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole da parte dell'istituto di credito all'epoca della stipula.
Quanto alla decadenza, le convenute hanno insistito sulla configurazione di causa di Contr impedimento dovuta per deroga espressa e, in ogni caso, per il fatto che la aveva già a suo tempo ottemperato all'obbligo agendo tempestivamente mediante richiesta stragiudiziale di pagamento in data 13 gennaio 2012 (raccomandata versata in atti e rivolta all'allora soggetto garantito e che lo stesso attore aveva già in data 17 gennaio 2012 Controparte_6 espressamente richiesto di soprassedere dall'avviare le azioni di recupero.
Quanto alla qualifica di consumatore, entrambe le convenute hanno ribadito, producendo, tra l'altro, sentenza di fallimento in estensione (cfr. Trib. Benevento n. 48/2018), che parte attrice sarebbe da considerarsi professionista in quanto socio di fatto della debitrice principale.
Parte attrice, per contro, controdeduceva diffusamente nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in merito alle eccezioni preliminari avverse e ribadiva, nel merito, che le pattuizioni contrattuali accertate come lesive della concorrenza dal provvedimento n. 55/2005 erano certamente rinvenibili nella fideiussione per cui è causa, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 in essa presente. Reiterava, pertanto, la nullità totale del contratto asserendo che il contratto non sarebbe stato stipulato senza le clausole nulle.
In merito alla qualificazione del contratto, contestava la tesi di controparte sostenendo che l'impegno di pagare senza eccezioni e la mera clausola a semplice richiesta non fossero sufficienti a renderlo contratto autonomo di garanzia.
Evidenziava, ulteriormente, parte attrice che la banca convenuta, nelle proprie difese, aveva affermato genericamente di aver ottemperato l'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., senza tuttavia fornire prova di aver agito con azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (12 gennaio 2012), sostenendo che l'azione giudiziaria (ricorso per ingiunzione) fu notificata solo nel 2018.
Insisteva, inoltre sulla richiesta di risarcimento del danno per pratiche scorrette e perdita di chance e sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e D.lgs. 3/2017 nei confronti di un 9 congruo numero di istituti bancari per esibire i moduli del 2006 al fine di superare l'asimmetria informativa, citando giurisprudenza a supporto.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque riservata per la decisione al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****************
In via preliminare, va esaminata la questione di improponibilità della domanda, per asserita Contr carenza di ius postulandi dell'attore, formulata dalla
In base al combinato disposto degli artt. 1, 43, 46 e 147 della Legge Fallimentare (vigente ratione temporis), l'eccezione è fondata e pertanto va accolta.
Ricostruendo brevemente il quadro normativo di riferimento, è noto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento «gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale» e che, nel caso di specie, il sig. è stato Parte_1 dichiarato fallito in estensione ai sensi del citato art. 147 l. fall. quale socio di fatto
(illimitatamente responsabile) della dal Tribunale di Benevento con sentenza Controparte_6
n. 42/2018, circostanza che permette di collocare parte attrice nell'ambito applicativo della suddetta disciplina.
D'altra parte, l'art. 43 della citata legge stabilisce che «nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore» ammettendosi, in eccezione, quella possibilità disciplinata dall'art. 46 l.f. che, statuendo che «non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale» va, di fatto, ad escludere dal patrimonio fallimentare tutti quei diritti che attengono alla sfera personale del fallito e che, pertanto, non risultano suscettibili di essere esercitati dallo stesso fallimento.
Tuttavia, l'eccezione di cui all'art. 46 l.f. non trova applicazione per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come è noto, nel contesto fallimentare (informato al principio di specialità) il termine «strettamente» - riferito al carattere «personale» del diritto - avalla una chiara interpretazione restrittiva in riferimento al novero dei diritti non esercitabili dal fallimento.
La ratio dell'art. 46 della Legge Fallimentare, infatti, è informata al riconoscimento, entro certi limiti, di una preponderanza delle esigenze personali del fallito rispetto agli interessi dei creditori: tuttavia, il delicato bilanciamento tra le due facce della stessa medaglia dell'art. 2 10 della Costituzione (principio solidaristico di reciproca tolleranza degli interessi contrapposti) in interconnessione con gli artt. 36 (principio della garanzia di un'esistenza libera e dignitosa) e 41 (principio di iniziativa economica e dell'autonomia dei privati) Cost. comporta, nel contesto fallimentare, una ricalibratura degli interessi in gioco che si traduce in una sottrazione dalla disponibilità della curatela di tutti quei diritti di natura economica esclusivamente tesi a soddisfare interessi di natura «strettamente personale» del soggetto sottoposto alla procedura fallimentare, restando inclusi nel fallimento, di contro, tutti quei diritti che esulano da tale sfera di stretta personalità.
Già tale ricostruzione sarebbe idonea ad escludere, dalla titolarità del fallito, il diritto sotteso all'azione di nullità della fideiussione e quella di accertamento negativo del debito domandato da parte attrice nel giudizio de quo.
Tuttavia, se pure, bypassando il principio di specialità, si volesse avvalorare una connessione tra la normativa fallimentare e quella civilistica, queste disposizioni dovrebbero essere lette necessariamente in combinato disposto con gli artt. 1936 e 2740 c.c.
Infatti, vero è che l'articolo 1936 c.c., nel disciplinare la fideiussione attribuisce all'istituto giuridico un carattere di natura personale in quanto «è fideiussione colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui» tuttavia, è altresì vero che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
L'interpretazione combinata di tali disposizioni permette di desumere l'assunto dirimente: pur essendo la garanzia fideiussoria a carattere personale - nel senso che il fideiussore si obbliga personalmente - essa sottende un diritto di natura meramente patrimoniale;
il fideiussore diviene infatti debitore verso il creditore principale nella misura in cui è obbligato ad adempiere all'obbligazione garantita, assunta dal debitore originario, rispondendo, nell'adempimento, con il proprio patrimonio.
Nel caso di specie, l'azione introdotta da parte attrice mirante ad accertare la nullità (totale o parziale) della fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 gennaio 2006 è qualificabile proprio quale azione diretta alla tutela di un diritto di natura patrimoniale - quello del fideiussore a non essere vincolato da una garanzia nulla o parzialmente nulla e di conseguenza a non rispondere di obbligazioni altrui tutelando il proprio patrimonio - e, pertanto, resta inclusa nel novero delle azioni esercitabili dal curatore: ciò vale per l'azione di 11 nullità della fideiussione e per quella di accertamento negativo del debito così come, a fortiori, per la connessa domanda di risarcimento dei danni.
Sul punto, in obiter dictum, anche la Cassazione in base alla quale «stante il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il debitore è privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. A questa regola fanno eccezione il caso in cui il debitore dichiarato fallito (insolvente) agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d.lgs. n. 14/2019 (Cass., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 12264), nonché […] il caso in cui gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti (Cass.,
Sez. Lav., 5 dicembre 2019, n. 31843; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31313)» (cfr. ordinanza Cass., Sez. V, n. 25373/2022).
Tuttavia, anche qui, sarebbe stato onere di parte attrice provare che il fallimento si fosse effettivamente chiuso e che nulla fosse stato fatto in merito a siffatta tutela o comunque provare un effettivo stato di inerzia - del curatore - tale da giustificare l'esercizio di un'azione di tale tipologia in luogo del fallimento. Invero, parte attrice nulla eccepisce non solo in merito a tali aspetti, ma in riferimento alla totalità dell'eccezione di carenza di legittimazione Contr passiva formulata dalla che non viene mai specificatamente affrontata e quindi contrastata.
In definitiva, nel caso di specie, in considerazione della sentenza del Tribunale di Benevento
n. 42/2018 con la quale l'odierno attore viene dichiarato fallito in estensione quale socio di fatto di società fallita e posto che non è possibile, dalla documentazione versata in atti, accertare se la procedura fallimentare risulti tutt'ora pendente o che sia stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118 della Legge Fallimentare e che gli elementi del giudizio inducono a ritenere che, ragionevolmente, tale procedura fosse comunque pendente al momento dell'instaurazione del processo;
posto che parte attrice, comunque, nulla ha eccepito in merito a tale eccezione, e che, in effetti l'azione di nullità dell'obbligazione di fideiussione sottende l'esercizio di un diritto di natura patrimoniale che esula dalla sfera potestativa del fallito, in quanto non essenziale al soddisfacimento di quegli interessi di natura strettamente personale di cui si è parlato, alla luce del combinato disposto degli artt. 1, 43, 46 della Legge
Fallimentare e 1936 e 2740 del Codice Civile, è da ritenersi che la legittimazione ad agire per far valere la nullità della fideiussione dedotta nel giudizio de quo sia di titolarità del curatore 12 fallimentare, non essendovi altri elementi utili a dimostrare il contrario. Per tali motivi merita accoglimento l'eccezione di improponibilità della domanda basata sulla carenza di ius postulandi.
Va rimarcato che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 gennaio 2006 si colloca comunque al di fuori del perimetro cronologico applicativo (ottobre 2002 - maggio 2005) del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con la conseguenza che, anche nel merito, la domanda di nullità promossa da parte attrice sarebbe stata ad ogni modo disattesa.
Per il combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione, il giudizio segue il principio della ragione più liquida: la questione in rito di improponibilità della domanda comporta il rigetto e/o l'assorbimento di tutte le restanti che tale proponibilità postulano.
Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di con socio unico,
[...] Controparte_2 disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice, sig. , al pagamento delle spese di lite: in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € Controparte_1
3.808,00 per compensi ed in favore della (e, per essa, in favore della CP_3 rappresentata che liquida in complessivi € 3.808,00 il tutto Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15% su compensi ed al netto di IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Adriano Del Bene Dr. Leonardo Pica