TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 241
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità in ordine all’emanazione del provvedimento definitivo.

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune, nel riesercitare il proprio potere a seguito della precedente sentenza di annullamento, ha adeguatamente motivato il rigetto basandosi sulla presenza di vincoli paesaggistici e sulla non conformità dell'abuso alle norme urbanistiche, istituiti prima della realizzazione dell'opera.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 326/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.

    Il Tribunale ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269/2003, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui gli abusi commessi su beni sottoposti a vincolo di inedificabilità, imposto prima della realizzazione delle opere e non conformi agli strumenti urbanistici, non sono sanabili. La sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006 non è stata ritenuta applicabile nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 241
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 241
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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