Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2020, proposto da
MO RO e AZ DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio MM ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente la “Direzione Urbanistica-Edilità”, prot. n. 851 del 07.01.2020 (n. Ord. 210 Reg. Cond. Ed.), notificato il 13.01.2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale anche se sconosciuto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ZI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono quanto segue.
-In data 07.06.2013, con nota prot. n. 89953 il Comune di Taranto comunicava il rigetto della domanda di condono edilizio.
- Con sentenza del 14.10.2019 n. 1573 il T.A.R. – Puglia, Sezione di Lecce accoglieva il ricorso proposto dagli stessi, annullando il suindicato provvedimento.
Conseguentemente, il Comune di Taranto avviava nuovamente l’istruttoria della domanda di condono edilizio, che si concludeva con l’ordinanza di rigetto n. 851 del 07.01.2020, oggetto dell’odierna impugnativa.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità in ordine all’emanazione del provvedimento definitivo.
02. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 326/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.
Il 18 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Osserva, il Tribunale, che il provvedimento impugnato precisa che “ l’immobile ricade in una zona destinata, secondo il vigente P.R.G., a “Zona di verde agricolo di tipo A - A4, regolamentata dall’art. 16 delle N.T.A.” ed inoltre, dalla verifica del P.P.T.R., emerge che l’area ove sorge l’edificio è interessata da: “Componenti culturali e insediative: Beni Paesaggistici - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico (D. M. 01/08/1985 ai sensi della L. 1497/1939), da Componenti idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo Idrogeologico (imposto con R.D.L. del 30/12/1923 n. 3257) e da Componenti botanico vegetazionali: ulteriori contesti paesaggistici - aree di rispetto dei boschi”>> (come espressamente risultante dalla verifica del P.P.T.R. - si veda la “Scheda completa pratica condono” del 15 novembre 2019, richiamata nel diniego del 24 gennaio 2020); - che “le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo ed esclusivamente se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche>>; “Visto che nell’istanza di condono edilizio con prot. n. 1656 del 07/12/2004, il richiedente dichiara che l’abuso è stato ultimato in data 08/02/2002. Visto che la pratica è stata già oggetto di rigetta n. Ord. 52 Reg. Cond. Ed., prot. n. 89953 del 07/06/2013, in quanto l'immobile ricadeva su un'area sottoposta al vincolo Paesaggistico-Ambientale, cui ha fatto seguito il ricorso al TAR di Lecce n. 1648/2013 del 22/09/2013 e con sentenza n. 1573/2019 del 14/10/2019, il predetto TAR ha accolto il ricorso e per l'effetto, ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, ritenendo fondate le principali censure formulate dal ricorrente “per difetto di adeguata motivazione”. Con nota prot. n, 18604 del 01/02/2018, la Direzione Affari Legali Avvocatura di questo C.E., ha chiarito che "In caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento di diniego di sanatoria, l'istanza deve considerarsi pendente (T.A.R. Campania - Salerno sent. M 1128/2017"; per tale motivo si è proceduto alla nuova istruttoria della pratica', Vista la nuova scheda istruttoria redatta in data 29/10/2019, nella quale il Responsabile del Servizio Condono Edilizio Geom Luigi G. SIBILLA, per i motivi sopra riportati, avendo verificato l'anteriorità dei vincoli rispetto alla realizzazione dell'abuso edilizio in questione., propone il rigetto. dell'istanza, con consequenziale ripristino dello stato dei luoghi”.
Appare pertanto evidente che il Comune di Taranto, nel corretto riesercizio del potere all’esito della sentenza di questo Tribunale n. 1573/2019 (della quale, pertanto, il Collegio non ravvisa la dedotta violazione e falsa applicazione), ha evidenziato che trattasi di opera edilizia di nuova costruzione rientrante nella Tipologia 1 della tabella della L.326/2003 (“ Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, in contrasto con gli Strumenti urbanistici generali locali (Zona Agricola di tipo A - A4, regolamentata dall’art. 16 delle N.T.A.) interessata da: “Componenti culturali e insediative: Beni Paesaggistici - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico (D. M. 01/08/1985 ai sensi della L. 1497/1939), da Componenti idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo Idrogeologico (imposto con R.D.L. del 30/12/1923 n. 3257) e da Componenti botanico vegetazionali: ulteriori contesti paesaggistici - aree di rispetto dei boschi”>> (come espressamente risultante dalla verifica del P.P.T.R”) ossia vincoli istituiti prima della realizzazione delle opere edilizie abusive in questione, dichiaratamente ultimate in data 11.12. 2002.
Inoltre, in base a orientamento consolidato anche di questa Sezione , con riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (v. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5315, IV, 17 settembre 2013, n. 4587, 6 luglio 2012, n. 3969, 19 maggio 2010, n. 3074, 10 agosto 2007, n. 4396), il combinato disposto dell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), del citato D. L. n. 269 del 2003 comporta che un abuso … commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, …, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente: a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. L’esclusione dalla sanatoria è subordinata in particolare a due condizioni, costituite a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive, e b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 febbraio 2016, n. 554; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 8 febbraio 2016, n. 504; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 9 maggio 2019, n. 758 e giurisprudenza ivi citata - “T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 24 ottobre 2017, n. 1648 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 maggio 2018, n. 795; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 3 settembre 2018, n. 1316; in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 luglio 2018, n. 4639 e n. 4632”; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 6 giugno 2017, n. 929)>>.
L’art. 2, comma 1, della Legge Regionale della Puglia 23 dicembre 2003, n. 28 (recante “Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269”), come modificato dall’art. 4 della Legge Regionale pugliese 3 novembre 2004 n. 19, <<nell’attuare la legge statale n. 326/2003, permette la sanatoria di tutti gli abusi ma con riferimento all’osservanza del requisito generale dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/1985, vale a dire della ultimazione delle opere nel termine di legge, che però non è “ex se” sufficiente a configurare la possibilità giuridica del condono, non consentendo quindi il superamento dei rilevati limiti imposti dal comma 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003>> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 17 settembre 2013, n. 4587; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 17 settembre 2013, n. 4619, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 17 settembre 2013, n. 4594, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 17 settembre 2013, n. 4617; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 9 maggio 2019, n. 758, cit., e giurisprudenza ivi riportata - “T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 24 ottobre 2017, n. 1648, cit., e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 maggio 2018, n. 795, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 3 settembre 2018, n. 1316, cit.”)>>.
Del pari, quanto al riferimento, infine, all’invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006, osserva il Collegio che la censura, “anche a prescindere dal considerare che non risulta che la suddetta sentenza della Corte Costituzionale 6-10 febbraio 2006, n. 49 abbia affermato che (secondo la legge statale; o anche secondo la legislazione della Regione Puglia, applicabile nella fattispecie) vi è un principio generale secondo cui soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta sono ostativi alla sanabilità - appare, a fronte della complessità argomentativa della sentenza della Corte (che come noto si è pronunciata su ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso altrettante leggi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Umbria e Campania in materia di sanatoria edilizia), generica e dunque inammissibile” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 13 novembre 2020, n. 7014).
In conclusione, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
ZI RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI RO | NT AS |
IL SEGRETARIO