Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 gennaio 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 gennaio 2005 |
Commentari • 13
- 1. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
Con sentenza n. 3102 del 13 maggio 2019 in allegato, di riforma e annullamento del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24559 del 2013 emesso nei confronti della società Agenzia Riscossioni Esattoria s.r.l. (già pubblicato su Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2019 la Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 marzo 2019 n. 27580 di fissazione del contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato le Linee Guida sulla compliance antitrust.Le Linee Guida sono volte a fornire alle imprese un …
Leggi di più… - 2. Flash News: novità normative, regolamentari e di prassihttps://www.dirittobancario.it/
- 3. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
Con Provvedimento n. 28177, il Garante per la concorrenza e il mercato ha deliberato che, a decorrere da del 23 marzo 2020, le soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari Il Garante per la concorrenza e il mercato, con Provvedimento n. 27059, pubblicato sul proprio Bollettino del 12 marzo 2018, n. 9, ha aggiornato le soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.In Pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 12 settembre 2017 le modifiche al formulario per la comunicazione di un'operazione di …
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Giurisprudenza • 129
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- 2. Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17036Provvedimento: N. R.G. 16707/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16707/2023 promossa da: (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, (C.F ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis – ATTORI/OPPONENTI contro (C.F. Controparte_1 ), in persona dei Curatori, …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 14/09/2024, n. 158Provvedimento: Sentenza n. 158/2024 Depositato il 14/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 10/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: DE ON AR, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MATRANGA FRANCESCO, Giudice in data 10/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 232/2023 depositato il 14/12/2023 proposto da Ricorrente 1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 -CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 , recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Allegato della Legge 21 gennaio 2005, n. 4Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596 , fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari»;
ai commi 2 e 3, le parole: di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1»;
al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avra' lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;
al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Ai sensi dell' articolo 831 del codice civile , per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».
All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attivita' svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».
Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» e' inserita la seguente: «antoniano».