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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1212/25 R.G., posta in decisione in data 27/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Somma Lombardo presso lo studio dell'avv. Elena Parte_1
Pettinicchio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Vergiate presso lo studio dell'avv. Monica Controparte_1
Ielmini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1
con rito civile, in data 7.7.2012 nel Comune di Vergiate (con atto Iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vergiate al n. 10 parte I – anno 2012)
pagina 1 di 3 2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) assegnare la casa familiare sita in Vergiate via Uguaglianza n. 53, di proprietà della signora al CP_1 signor nell'interesse dei figli minori ed con ogni arredo e pertinenza, con Parte_1 Per_1 Per_2 termine di trenta giorni, dalla pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, per la signora di asportare i suoi beni ed effetti personali. CP_1
4) le parti pattuiscono che il signor acquisterà l'intera quota della casa coniugale di proprietà Parte_1
della signora sita in Vergiate (VA), via Uguaglianza n. 53 piano 2 così identificata: CP_1
Comune di VERGIATE (VA) Sez. Urb. VE Foglio 7 Particella 5011 Subalterno 6 rendita 451,90 categoria A”, classe 5 consistenza 5 vani.
Il prezzo viene concordato in euro 50.000,00 ed è pattuito nell'ambito degli accordi volti alla risoluzione delle controversie tra i coniugi e pertanto sarà richiesta l'agevolazione fiscale.
Il trasferimento dell'immobile da parte della signor con contestuale saldo del prezzo pattuito da CP_1 parte del signor , dovrà avvenire entro un mese dalla sentenza di separazione, presso il Notaio Parte_1 scelto dal signor , con spese e competenze notarili integralmente a carico del signor . Parte_1 Parte_1
5) affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento paritario e residenza Per_1 Per_2
con il padre presso la casa coniugale in Vergiate via Uguaglianza n. 53.
6) i figli minori e staranno con la madre tutti i giorni a pranzo ed a cena con il padre;
Per_2 Per_1
il figlio minore starà con la mamma anche tutti i pomeriggi e verrà riportato a casa del padre Per_2
prima di cena.
Week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera.
Quando la signora avrà reperito una sistemazione abitativa per accogliere i figli verranno CP_1
gradatamente introdotti i pernottamenti presso la madre, nel rispetto della sensibilità dei minori ed in ossequio ai principi del collocamento paritario.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli trascorreranno 2 settimane anche consecutive con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare il periodo in cui i figli staranno con ognuna di esse per le vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, anche le altre festività civili e religiose (ed in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo,
Natale e Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) verranno ripartite in mode paritario seguendo il principio dell'alternanza.
In ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e/o direttamente con il figlio oggi Per_1
sedicenne in base alle rispettive esigenze.
7) Stante il collocamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento in via diretta dei figli.
pagina 2 di 3 8) Le spese straordinarie dei figli minori da suddividere al 50 % tra i genitori in conformità con il
Protocollo della Corte di Appello di Milano;
9) Assegni unici per i figli minori ed interamente a favore del signor;
Per_1 Per_2 Parte_1
10) il libretto postale cointestato ai coniugi con saldo di circa euro 1.500,00 verrà estinto e suddiviso il netto ricavato al 50% tra i coniugi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
11) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
Spese legali compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto che le parti sono pervenute ad un accordo in corso di causa sulle condizioni della separazione, precisando le conclusioni in modo congiunto.
Tale accordo merita accoglimento, in quanto conforme all'ordine pubblico e non contrario all'interesse della prole.
All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento paritario;
Per_1 Per_2
3) Prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite e omologate;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1212/25 R.G., posta in decisione in data 27/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Somma Lombardo presso lo studio dell'avv. Elena Parte_1
Pettinicchio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Vergiate presso lo studio dell'avv. Monica Controparte_1
Ielmini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1
con rito civile, in data 7.7.2012 nel Comune di Vergiate (con atto Iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vergiate al n. 10 parte I – anno 2012)
pagina 1 di 3 2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) assegnare la casa familiare sita in Vergiate via Uguaglianza n. 53, di proprietà della signora al CP_1 signor nell'interesse dei figli minori ed con ogni arredo e pertinenza, con Parte_1 Per_1 Per_2 termine di trenta giorni, dalla pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, per la signora di asportare i suoi beni ed effetti personali. CP_1
4) le parti pattuiscono che il signor acquisterà l'intera quota della casa coniugale di proprietà Parte_1
della signora sita in Vergiate (VA), via Uguaglianza n. 53 piano 2 così identificata: CP_1
Comune di VERGIATE (VA) Sez. Urb. VE Foglio 7 Particella 5011 Subalterno 6 rendita 451,90 categoria A”, classe 5 consistenza 5 vani.
Il prezzo viene concordato in euro 50.000,00 ed è pattuito nell'ambito degli accordi volti alla risoluzione delle controversie tra i coniugi e pertanto sarà richiesta l'agevolazione fiscale.
Il trasferimento dell'immobile da parte della signor con contestuale saldo del prezzo pattuito da CP_1 parte del signor , dovrà avvenire entro un mese dalla sentenza di separazione, presso il Notaio Parte_1 scelto dal signor , con spese e competenze notarili integralmente a carico del signor . Parte_1 Parte_1
5) affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento paritario e residenza Per_1 Per_2
con il padre presso la casa coniugale in Vergiate via Uguaglianza n. 53.
6) i figli minori e staranno con la madre tutti i giorni a pranzo ed a cena con il padre;
Per_2 Per_1
il figlio minore starà con la mamma anche tutti i pomeriggi e verrà riportato a casa del padre Per_2
prima di cena.
Week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera.
Quando la signora avrà reperito una sistemazione abitativa per accogliere i figli verranno CP_1
gradatamente introdotti i pernottamenti presso la madre, nel rispetto della sensibilità dei minori ed in ossequio ai principi del collocamento paritario.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli trascorreranno 2 settimane anche consecutive con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare il periodo in cui i figli staranno con ognuna di esse per le vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, anche le altre festività civili e religiose (ed in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo,
Natale e Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) verranno ripartite in mode paritario seguendo il principio dell'alternanza.
In ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e/o direttamente con il figlio oggi Per_1
sedicenne in base alle rispettive esigenze.
7) Stante il collocamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento in via diretta dei figli.
pagina 2 di 3 8) Le spese straordinarie dei figli minori da suddividere al 50 % tra i genitori in conformità con il
Protocollo della Corte di Appello di Milano;
9) Assegni unici per i figli minori ed interamente a favore del signor;
Per_1 Per_2 Parte_1
10) il libretto postale cointestato ai coniugi con saldo di circa euro 1.500,00 verrà estinto e suddiviso il netto ricavato al 50% tra i coniugi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
11) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
Spese legali compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto che le parti sono pervenute ad un accordo in corso di causa sulle condizioni della separazione, precisando le conclusioni in modo congiunto.
Tale accordo merita accoglimento, in quanto conforme all'ordine pubblico e non contrario all'interesse della prole.
All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento paritario;
Per_1 Per_2
3) Prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite e omologate;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente Estensore
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