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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 51255 V.g. dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , difesa dall'Avv. Fevola Giuseppe;
Pt_1 P.IVA_1
Reclamante
E
(C.F. ); Controparte_1
Reclamata
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. Passaniti Giuseppe;
CP_2
Reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 42/2024 emessa dal Tribunale di
Latina;
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Il Tribunale di Latina ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale sulla base di: a) crediti azionati da e dall'Avv. Manderodoni per € 4.231,22 Controparte_3
e dall'interveniente per € 28.000 ca;
b) mancata costituzione della CP_2
società debitrice convenuta e quindi mancata dimostrazione dei requisiti ex art. 2
d) ccii;
c) acclarato stato di insolvenza evincibile da un'esposizione debitoria verso l'erario di oltre € 4.900.000, esito negativo del pignoramento e del pignoramento presso terzi, sostanziale incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni;
e) sussistenza dei limiti debitori di legge.
a presentato reclamo sostanzialmente lamentando a) la violazione del Pt_1
contradittorio, per la mancata notifica dell'intervento di ( se lo avesse CP_2
conosciuto si sarebbe costituito o avrebbe proceduto al pagamento del relativo debito come fatto per , e b) l' insussistenza dello stato di insolvenza, CP_3
atteso il saldo positivo del conto corrente.
, costituitasi, ha opposto: a) l'inammissibilità per tardività del reclamo CP_2
( proposto al 31 giorno dalla notifica della sentenza); b) in merito al contraddittorio, la non necessità di notifica al debitore del creditore intervenuto nella procedura;
c) la sussistenza di presupposti della liquidazione, in particolare la forte esposizione debitoria.
La causa veniva discussa all'udienza del 13.12.2024 con assegnazione alla parte reclamante di termine per note integrative sull'eccezione di inammissibilità.
§2. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 51 cc, sul presupposto che la Sentenza del Tribunale di Latina n. 42/2024 del 25 luglio
2024 veniva pubblicata in data 26 luglio 2024 e notificata telematicamente alla parte debitrice nella stessa data del 26 luglio 2024. Pertanto, tenuto conto che l'impugnazione avverso la Sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetta a sospensione feriale dei termini (art. 92
R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 622), che il mese di luglio conta 31 giorni, e che il reclamo è stato iscritto a ruolo in data 27 agosto 2024, sono decorsi 31 giorni dalla data di notificazione della
Sentenza.
r.g. n. 2 Parte reclamate ha opposto all'eccezione di aver ricevuto la notifica della sentenza il 30.7.2024 depositando, con le note integrative autorizzate, copia di una comunicazione di cancelleria datata 30.7.2024.
L'argomentazione di parte reclamante sul dies a quo non ha trovato riscontro negli atti e non può essere accolta.
Risulta agli atti, anche ad una consultazione del fascicolo telematico di I grado, che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale datata 25.7.2024 è stata notificata con successo dalla Cancelleria del Tribunale alla il 26.7.2024; Pt_1
ed in tal senso sono inequivocabili gli elementi indicati in tale pec di notifica, quali il numero di ruolo generale del procedimento fallimentare (n. 61/2024),
l'oggetto dell'intestazione pec ( notifica), l'oggetto dell'evento comunicato ( deposito sentenza – pubblicazione), la descrizione ( pubblicata sentenza con n.
42/2024).
Al che va aggiunto che l'indirizzo pec cui tale comunicazione è stata inviata risulta incontestato dalla parte, oltre che il medesimo di quello cui risulta indirizzata la pec del 30.7.2024 prodotta dal reclamante medesimo.
La pec della Cancelleria del 30.7.2024, prodotta da parte reclamante con note integrative autorizzate, risulta, invece, attenere ad altro oggetto e ad altre finalità, come evincibile dal numero di ruolo generale ( 32/2024), dall'oggetto dell'evento comunicato ( iscrizione a ruolo), dalla descrizione ( iscritto a ruolo il 26.7.2024) e dall'allegata sentenza su cui figura anche la dicitura L.G. 32/2024; dal che sembra potersi desumere che tale comunicazione intendesse far riferimento alla successiva – rispetto alla sentenza- apertura della procedura di liquidazione giudiziale conseguente alla sentenza con un suo specifico numero di ruolo, appunto differente da quello della procedura prefallimentare.
Ai sensi dell'art. 51 ccii, il reclamo deve essere proposto dalle parti entro 30 giorni decorrenti dalla data della notificazione telematica della sentenza da parte dell'ufficio e, nel caso di specie, il dies a quo va pertanto identificato nella notifica della sentenza del 26.7.2024.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 ccii,
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
Ne consegue che il reclamo presentato da parte della procedura Pt_1
r.g. n. 3 fallimentare, depositato presso la Corte d'appello il 27.8.2024, dunque oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza del 26.7.2024, va ritenuto tardivo e pertanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte reclamante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo pari all'ammontare del contributo unificato ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il reclamo inammissibile;
-condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo pari all'ammontare del contributo unificato ove dovuto.
Roma, 15.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4