Articolo 4 della Legge 30 luglio 1959, n. 614
Articolo 3
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29 agosto 1959
Art. 4.
Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si fara' fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 50 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 agosto 1959