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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 246 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ZERBINATI LAURA Parte_1
attore contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocato FILIPPONE Controparte_1
GIANLUCA convenuto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale in data 28-5-2025
F A T T O E DI R I T T O
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta all'atto di quietanza liberatoria rilasciata dalla sig.ra in data 16.10.2024 e dare Controparte_1
atto della sussistenza dei presupposti per la trascrizione del titolo indicato al capo 1 del relativo atto di quietanza liberatoria.”.
A fondamento della domanda ha dedotto quanto segue:
- con sentenza N. 862/2024 del 13.09.2024, emessa a definizione del procedimento ex art 2932 cc. N. 963/2024 RG Tribunale di Ferrara, il Giudice disponeva il trasferimento in capo alla persona nominata degli Parte_1
immobili siti nel Comune di Zeme (PV) Via Cavalier Robecchi n. 40 indicati al pagina 1 di 4 Foglio 12 NCEU Pavia censuario di Zeme indicati ai mappali nn. 1671 sub. 1 Via
C. Robecchi n. 40 PT Cat C/1 Classe 1 vani 6 superf. catastale 61 mq RC Euro
434,75; 1671 sub. 2 e 1673 Via C. Robecchi n. 40 PT-1 Cat. A/3 Classe 2 vani 5 superf. catastale 118 mq RC Euro 165,27; 1670 sub. 5 Via C. Robecchi n. 34 PT
Cat C/3 Classe 2, superf. catastale 118 mq RC Euro 131,39; 1670 sub. 6 Via C.
Robecchi n. 34 PT Cat C/3 Classe 2, superf. catastale 85 mq RC Euro 95,44; 1670 sub. 7, bene comune non censibile (comune ai soli subb. 5 e 6) - Cortile NCT di
Pavia censuario di Zeme Fg. 12 mappale 698 di are 00,07 FR senza reddito
(casottino), condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro 1.000,00 a saldo del prezzo pattuito per la compravendita, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della sentenza, disponendo che il conservatore dei registri immobiliari effettui le trascrizioni di rito (doc. 1);
- in data 19.09.2024 la sig.ra corrispondeva l'importo di Euro 1.000 Parte_1
a saldo del prezzo, tramite bonifico bancario alla sig.ra Controparte_1
(doc. 2);
- nel mese di settembre 2024 si realizzava la condizione sospensiva a cui erano subordinati gi effetti del trasferimento immobiliare;
- a fronte dell'avvenuto pagamento, è diritto del debitore ottenere dal creditore la quietanza del pagamento ai fini di procedere all'annotazione sul titolo, come previsto dall'art 1199 cc;
- l'atto di quietanza rilasciata dalla creditrice, autenticata dall'ufficiale di stato civile del Comune di Jolanda di Savoia non veniva ritenuta valida dal
Conservatore di Vigevano ai fini della trascrizione, in quanto il P.U. autenticante non è ritenuto soggetto autorizzato, trattandosi di quietanza relativa ad atto traslativo della proprietà (doc. 3);
- il Conservatore comunicava la necessaria produzione di atto di quietanza autenticato da Notaio o accertato giudizialmente, rifacendosi a quanto stabilito dall'art 2834 C.c. (“Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione pagina 2 di 4 autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente”) (doc. 4);
- pertanto la sig.ra intimava la sig.ra di rivolgersi ad un Pt_1 CP_1
Notaio di sua fiducia al fine di ottenere l'autentica di firma apposta in calce alla quietanza, necessario ai fini della trascrizione del titolo e della relativa quietanza senza condizione, senza però ottenere alcun positivo riscontro (doc. 5);
- ad oggi è interesse dell'acquirente rendere opponibile il proprio Parte_1
acquisto a terzi mediante trascrizione del titolo e dell'atto di quietanza di pagamento, ai sensi dell'art 2834 cc, e in assenza di autentica Notarile dell'atto di quietanza, non vi è altro mezzo se non l'accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta in calce alla stessa ai sensi dell'art 216 cpc, eventualmente anche tramite le scritture comparative prodotte o redazione di scritture di comparazione ex art 219 cc, qualora non bastasse l'autentica di firma apposta alla quietanza dall'ufficiale di stato civile del Comune di Jolanda di Savoia (cfr. doc.
3).
Si è costituita la convenuta non opponendosi alla domanda svolta da parte attrice domandando la compensazione delle spese di lite, cui l'attrice non si è opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
L'interesse ad agire in capo all'attrice e l'autenticità della sottoscrizione apposta all'atto di quietanza in esame sono confermati dalla parte convenuta e, pertanto, si
è realizzata la condizione apposta alla alienazione immobiliare per cui è causa ai fini della richiesta trascrizione dell'atto.
Visto l'art. 2834 c.c le domande congiunte proposte dalle parti devono trovare pertanto accoglimento.
Spese di lite compensate stante l'esito del giudizio e la richiesta delle parti.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 246/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 3 di 4 1. accerta l'autenticità della sottoscrizione apposta all'atto di quietanza liberatoria rilasciata da in data 16.10.2024 ai fini della Controparte_1
trascrizione della alienazione immobiliare in oggetto;
2. spese compensate.
Così deciso in Ferrara in data 3/06/2025.
IL GIUDICE
Maria Marta Cristoni
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