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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/12/2024, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3734/23 R.G.
tra Parte 1 elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv.
Maria Pia Basso che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e CP 1 elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Attilio
Vona, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: affidamento e mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del Parte_1 ha chiesto la 11.10.2023
dell'affidamento, della collocazione abitativa regolamentazione prevalente, della frequentazione con il genitore non collocatario e del mantenimento del figlio minore Persona_1 nato il 30.11.2019 dalla relazione affettiva intercorsa tra essa ricorrente e CP 1
Ha dedotto che dopo la fine della relazione ella si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori in attesa di trovare un alloggio;
che lavora tramite agenzia interinale come dipendente di un'impresa di pulizie con mansioni di operaia a tempo determinato;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento del figlio.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre, l'imposizione del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre di 300,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 70% delle spese straordinarie, la regolamentazione della frequentazione tra padre e figlio secondo lo schema proposto e la percezione integrale dell'assegno unico universale in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato le richieste della controparte.
Ha dedotto che la ricorrente ha interrotto la relazione traferendosi, a sua insaputa, presso l'abitazione dei genitori e portando con sé il figlio minore;
che egli lavora presso uno stabilimento di produzione di calcestruzzi con mansioni di autista;
che il figlio già trascorre con lui più tempo rispetto allo schema di frequentazione proposto dalla ricorrente;
che la sua proposta di un contributo di mantenimento per il figlio di
220,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione per la metà dell'assegno unico universale, non è stata accettata dalla ricorrente;
che quest'ultima lavora tramite Manpower
s.p.a. presso una società di Melfi dedita alla produzione di alimenti.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
la regolamentazione della propria frequentazione con il figlio secondo lo schema proposto;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento di 220,00 euro mensili rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico universale;
l'ordine alla ricorrente di provvedere al cambio di residenza.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della prole e rigettate le richieste istruttorie del resistente, all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così precisato le sue conclusioni: "si riporta al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto ivi eccepito, dedotto e prodotto e ne chiede l'integrale accoglimento. Si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto ed insiste nelle proprie formulate richieste così di seguito riportate: disporre la corresponsione di un assegno mensile, a titolo di mantenimento del minore, a carico del sig. pari ad € 300,00, nonché il 70% delle spese mediche, CP 1
ricreative, scolastiche e sportive, necessarie per il figlio a carico del CP_1 ed il 30% a carico della Pt 1 stante la diversa posizione reddituale, nonché disporre che l'assegno unico erogato dall'CP_2 per il figlio Per_1 venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario
/
che sostiene maggiori spese per il figlio... si chiede che per il periodo estivo l'orario di frequentazione del figlio con il padre venga posticipato dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e che il compleanno del bambino venga festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, senza alternanza, al fine di non turbare la serenità dello stesso."
Il resistente ha così concluso: "si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/02/2024, e alle precedenti note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Attilio Vona, fa rilevare che il Sig. èCP 1 dipendente della società CP 3 Parte 2 e svolge la mansione di autista, dal lunedì al venerdì, con inizio del turno di lavoro alle ore 6:00, e per tale motivo la mattina è impossibilitato ad accompagnare il figlio Per 1 all'asilo, così come statuito al punto b) n.
1 della detta ordinanza. Per accompagnare il piccolo Per 1 all'asilo il martedì mattina alle ore 8:30, il Sig. CP 1 dovrebbe abbandonare il mezzo da lui condotto carico di calcestruzzo ovunque si trovi, provocando ingenti danni economici al datore di lavoro e conseguentemente rischiare il licenziamento. CP 1 Ichiede la conferma delPer tale motivo la difesa del Sig. provvedimento temporaneo reso all'udienza del 06/03/2024 in ogni sua parte, eliminando/modificando la frase contenuta nel punto b), n. 1 Per 1 all'asilo durante l'anno scolastico"."accompagnando
Sulla base delle conclusioni come sopra riportate la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Il minore deve essere affidato ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dalle parti e non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola e che risponde al superiore interesse del minore a fruire della pari responsabilità dei genitori nell'adozione delle scelte più importanti che riguardano la sua vita, la sua formazione e la sua salute.
La collocazione abitativa prevalente va stabilita presso la madre, come richiesto da entrambe le parti e rispondendo la stessa al superiore interesse del bambino alla stabilità abitativa e alla conservazione dell'ambiente domestico acquisito.
Non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, poiché essa è stata lasciata dalla ricorrente, che ha condotto con sé il bambino.
La frequentazione tra padre e figlio deve tener conto del superiore interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
Tenuto conto delle deduzioni rese dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, essa va regolata come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: 1) una settimana dal martedì all'uscita di scuola fino alle ore
20,00 del mercoledì; dal sabato mattina alle ore 08,30 fino alla domenica sera alle ore 20,00; 2) la settimana successiva dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì alle ore 20,00; 3) per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6
gennaio; 4) per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
5) per le vacanze estive, quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
L'orario di rientro del bambino presso la casa materna è fissato alle ore
21,30 nel periodo delle vacanze scolastiche estive.
In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà il figlio a scuola o presso la casa materna e lo ricondurrà dalla madre al termine del periodo.
Quanto al mantenimento, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha lavorato con contratti a tempo determinato in proroga (v. C2 storico aggiornato al
09.05.2023); ha depositato il contratto di lavoro presso un'impresa di pulizie con retribuzione base mensile di circa 1.200,00 euro;
i modelli
730/23 e 730/24 con reddito complessivo rispettivamente di 4.562,00 e di 13.928,00 euro annui;
alcuni estratti conto (libretto postale cointestato con il resistente con saldo di 3.800,07 euro al 31.07.2023); saldi di carta prepagata con importi non rilevanti e il libretto di circolazione di un'autovettura Fiat Punto di cui è intestataria.
Il resistente ha allegato modelli 730/21, 730/22 e 730/23 in cui rispettivamente risulta un reddito complessivo di 16.396,00, 26.277,00
e 25.143,00 euro annui;
il libretto di circolazione di un'autovettura Fiat
Punto di cui è intestatario;
ha prodotto alcuni estratti conto;
il contratto di locazione dell'immobile in cui vive in Melfi con canone mensile di
270,00 euro;
alcune buste paga del 2023 e del 2024 con un netto in busta oscillante tra i 900,00 e i 1.500,00 euro mensili circa. Considerate la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, l'età del bambino con le presumibili correlate esigenze di vita, nonché i tempi di permanenza con entrambi i genitori, il contributo a carico del resistente per il mantenimento per il figlio va stabilito in 250,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Avuto riguardo al divario reddituale attualmente esistente tra loro, i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie per il minore nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN - a titolo esemplificativo: esami diagnostici,
-
analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche private convenzionate).
In mancanza di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico universale per il figlio spetta per legge a entrambi, ciascuno per la metà.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti diParte 1 CP 1 con ricorso del
11.10.2023, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) affida il figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
b) dispone che la frequentazione tra il padre e il figlio avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento ordinario c) per il minore di 250,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno
5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% per il padre e del 40% per la madre, le spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate in motivazione;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3734/23 R.G.
tra Parte 1 elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv.
Maria Pia Basso che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e CP 1 elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Attilio
Vona, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: affidamento e mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del Parte_1 ha chiesto la 11.10.2023
dell'affidamento, della collocazione abitativa regolamentazione prevalente, della frequentazione con il genitore non collocatario e del mantenimento del figlio minore Persona_1 nato il 30.11.2019 dalla relazione affettiva intercorsa tra essa ricorrente e CP 1
Ha dedotto che dopo la fine della relazione ella si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori in attesa di trovare un alloggio;
che lavora tramite agenzia interinale come dipendente di un'impresa di pulizie con mansioni di operaia a tempo determinato;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento del figlio.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre, l'imposizione del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre di 300,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 70% delle spese straordinarie, la regolamentazione della frequentazione tra padre e figlio secondo lo schema proposto e la percezione integrale dell'assegno unico universale in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato le richieste della controparte.
Ha dedotto che la ricorrente ha interrotto la relazione traferendosi, a sua insaputa, presso l'abitazione dei genitori e portando con sé il figlio minore;
che egli lavora presso uno stabilimento di produzione di calcestruzzi con mansioni di autista;
che il figlio già trascorre con lui più tempo rispetto allo schema di frequentazione proposto dalla ricorrente;
che la sua proposta di un contributo di mantenimento per il figlio di
220,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione per la metà dell'assegno unico universale, non è stata accettata dalla ricorrente;
che quest'ultima lavora tramite Manpower
s.p.a. presso una società di Melfi dedita alla produzione di alimenti.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
la regolamentazione della propria frequentazione con il figlio secondo lo schema proposto;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento di 220,00 euro mensili rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico universale;
l'ordine alla ricorrente di provvedere al cambio di residenza.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della prole e rigettate le richieste istruttorie del resistente, all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così precisato le sue conclusioni: "si riporta al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto ivi eccepito, dedotto e prodotto e ne chiede l'integrale accoglimento. Si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto ed insiste nelle proprie formulate richieste così di seguito riportate: disporre la corresponsione di un assegno mensile, a titolo di mantenimento del minore, a carico del sig. pari ad € 300,00, nonché il 70% delle spese mediche, CP 1
ricreative, scolastiche e sportive, necessarie per il figlio a carico del CP_1 ed il 30% a carico della Pt 1 stante la diversa posizione reddituale, nonché disporre che l'assegno unico erogato dall'CP_2 per il figlio Per_1 venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario
/
che sostiene maggiori spese per il figlio... si chiede che per il periodo estivo l'orario di frequentazione del figlio con il padre venga posticipato dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e che il compleanno del bambino venga festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, senza alternanza, al fine di non turbare la serenità dello stesso."
Il resistente ha così concluso: "si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/02/2024, e alle precedenti note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Attilio Vona, fa rilevare che il Sig. èCP 1 dipendente della società CP 3 Parte 2 e svolge la mansione di autista, dal lunedì al venerdì, con inizio del turno di lavoro alle ore 6:00, e per tale motivo la mattina è impossibilitato ad accompagnare il figlio Per 1 all'asilo, così come statuito al punto b) n.
1 della detta ordinanza. Per accompagnare il piccolo Per 1 all'asilo il martedì mattina alle ore 8:30, il Sig. CP 1 dovrebbe abbandonare il mezzo da lui condotto carico di calcestruzzo ovunque si trovi, provocando ingenti danni economici al datore di lavoro e conseguentemente rischiare il licenziamento. CP 1 Ichiede la conferma delPer tale motivo la difesa del Sig. provvedimento temporaneo reso all'udienza del 06/03/2024 in ogni sua parte, eliminando/modificando la frase contenuta nel punto b), n. 1 Per 1 all'asilo durante l'anno scolastico"."accompagnando
Sulla base delle conclusioni come sopra riportate la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Il minore deve essere affidato ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dalle parti e non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola e che risponde al superiore interesse del minore a fruire della pari responsabilità dei genitori nell'adozione delle scelte più importanti che riguardano la sua vita, la sua formazione e la sua salute.
La collocazione abitativa prevalente va stabilita presso la madre, come richiesto da entrambe le parti e rispondendo la stessa al superiore interesse del bambino alla stabilità abitativa e alla conservazione dell'ambiente domestico acquisito.
Non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, poiché essa è stata lasciata dalla ricorrente, che ha condotto con sé il bambino.
La frequentazione tra padre e figlio deve tener conto del superiore interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
Tenuto conto delle deduzioni rese dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, essa va regolata come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: 1) una settimana dal martedì all'uscita di scuola fino alle ore
20,00 del mercoledì; dal sabato mattina alle ore 08,30 fino alla domenica sera alle ore 20,00; 2) la settimana successiva dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì alle ore 20,00; 3) per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6
gennaio; 4) per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
5) per le vacanze estive, quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
L'orario di rientro del bambino presso la casa materna è fissato alle ore
21,30 nel periodo delle vacanze scolastiche estive.
In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà il figlio a scuola o presso la casa materna e lo ricondurrà dalla madre al termine del periodo.
Quanto al mantenimento, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha lavorato con contratti a tempo determinato in proroga (v. C2 storico aggiornato al
09.05.2023); ha depositato il contratto di lavoro presso un'impresa di pulizie con retribuzione base mensile di circa 1.200,00 euro;
i modelli
730/23 e 730/24 con reddito complessivo rispettivamente di 4.562,00 e di 13.928,00 euro annui;
alcuni estratti conto (libretto postale cointestato con il resistente con saldo di 3.800,07 euro al 31.07.2023); saldi di carta prepagata con importi non rilevanti e il libretto di circolazione di un'autovettura Fiat Punto di cui è intestataria.
Il resistente ha allegato modelli 730/21, 730/22 e 730/23 in cui rispettivamente risulta un reddito complessivo di 16.396,00, 26.277,00
e 25.143,00 euro annui;
il libretto di circolazione di un'autovettura Fiat
Punto di cui è intestatario;
ha prodotto alcuni estratti conto;
il contratto di locazione dell'immobile in cui vive in Melfi con canone mensile di
270,00 euro;
alcune buste paga del 2023 e del 2024 con un netto in busta oscillante tra i 900,00 e i 1.500,00 euro mensili circa. Considerate la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, l'età del bambino con le presumibili correlate esigenze di vita, nonché i tempi di permanenza con entrambi i genitori, il contributo a carico del resistente per il mantenimento per il figlio va stabilito in 250,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Avuto riguardo al divario reddituale attualmente esistente tra loro, i genitori dovranno sostenere le spese straordinarie per il minore nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN - a titolo esemplificativo: esami diagnostici,
-
analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche private convenzionate).
In mancanza di diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico universale per il figlio spetta per legge a entrambi, ciascuno per la metà.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti diParte 1 CP 1 con ricorso del
11.10.2023, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) affida il figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
b) dispone che la frequentazione tra il padre e il figlio avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento ordinario c) per il minore di 250,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno
5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% per il padre e del 40% per la madre, le spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate in motivazione;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.