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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49534/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONO SILVIA, con elezione di domicilio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BONO SILVIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FERA GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA GIOVANNI PORZIO, 4
80143 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. FERA GIUSEPPE;
CONVENUTO
pagina 1 di 10
Per parte attrice NOTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI redatta nell'interesse del dr. nella sua qualità di AdS del Sig. Parte_1 [...]
Persona_1
Dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate, il dottor nella sua qualità di ADS del sig. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso come in atti, insiste per l'accoglimento delle Persona_1 seguenti CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per assoluto difetto e totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, in netto contrasto con il combinato disposto degli art. 167 e 163 cpc, con conseguente grave violazione del diritto di difesa di parte attrice, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento;
nel merito in via principale: 1) accertato e dichiarato l'annullamento del contratto d'opera professionale ex art. 428 c.c. per incapacità di intendere e volere del sig. all'atto del Persona_1 conferimento dell'incarico all'avv. condannare l'avv. Controparte_1 [...] alla restituzione al dott. quale ADS del sig. CP_1 Parte_1 [...]
dell'importo di: Euro 58.364,80, oltre agli interessi legali e Persona_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi a far tempo dal 15.9.2017 al saldo effettivo;
2) accertato e dichiarato che il pagamento dell'importo di € 20.000,00 eseguito in data 25.11.2017 dal sig. in favore dell'avv. è Persona_1 Controparte_1 privo di qualsivoglia titolo / causa giustificativa, condannare l'avv. CP_1 alla restituzione in favore del dott. quale ADS del sig.
[...] Parte_1 [...]
dell'importo di Euro 20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1 monetaria da conteggiarsi a far tempo dal 25.11.2017 e fino al saldo effettivo;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, si chiede il rigetto della stessa stante l'assoluta infondatezza sia in fatto sia in diritto. nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda di annullamento del contratto d'opera professionale di cui alla domanda 1), accertato e dichiarato che il contratto d'opera intellettuale stipulato tra il sig.
[...]
e l'avv. si è risolto a seguito dell'intervenuta Persona_1 Controparte_1 revoca dell'incarico avvenuta da parte del sig. in data Persona_1
31.12.2017 e che per la durata dell'incarico effettivamente svolto sino al 31.12.2017 il compenso si quantifica in € 17.023,06 (€ 4.863,73 mensili x 3,5 mensilità) condannare pagina 2 di 10 l'avv. alla restituzione a favore del dott. nella Controparte_1 Parte_1 qualità di ADS del sig. dell'importo di Euro 41.341,80, oltre Persona_1 interessi legali e rivalutazione monetaria da conteggiarsi a far data dal 1.1.2018 e fino al saldo effettivo, o la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia.
- In ogni caso confermare l'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 21.6.2022 ivi comprese le competenze e gli oneri di legge con essa già quantificati. Con il favore delle spese e competenze di causa tutte, comprensive delle percentuali per spese generali, CPA e IVA.
Per parte convenuta
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA UDIENZA 3.12.2024 Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe FERA. Controparte_1
CONVENUTO C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia BONO. ATTORE Persona_1
Per parte convenuta si conclude per l'integrale rigetto della domanda attorea. Si chiede nel contempo l'accoglimento integrale della spiegata riconvenzionale con condanna di parte attorea al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione. Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per come vigente, ratione temporis, alla proposizione delle domande. Napoli, 02/12/2022 Avv. Giuseppe Fera
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno
2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella pagina 3 di 10 Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
Ciò premesso:
- con atto di citazione, notificato in data 1.12.2021, il dott. Pt_1
quale amministratore di sostegno di
[...] Persona_1
citava in giudizio l'avv. per
[...] Controparte_1 sentirlo, previ accertamento e dichiarazione di annullamento del contratto d'opera professionale, condannare al pagamento della somma di € 58.364,80,a titolo di restituzione del compenso ricevuto;
veniva inoltre richiesto il pagamento di € 20.000,00 a titolo di restituzione in quanto corrisposto senza titolo o causa giustificativa;
in via subordinata chiedeva la restituzione di €
17.023,06 pari al rateo del pagamento ricevuto per il periodo a decorrere dal 1.1.2018, attesa la revoca dell'incarico in precedenza conferito;
- il convenuto, con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio e, nel contestare in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, svolgeva domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento di €
51.235,20;
- in sede di prima udienza parte attrice eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale in quanto del tutto generica perché non chiaramente riferita ad attività specifiche e priva del tutto di riscontri documentali, ragion per la quale la Giudice – accogliendo la preliminare eccezione - dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, perché non dettagliata nella sua sostanza e visti gli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c., ordinava a parte convenuta di integrare la domanda riconvenzionale pagina 4 di 10 descrivendo specificamente le attività svolte, il valore delle stesse e i risultati ottenuti;
- a seguito del deposito della predetta integrazione – con la quale parte convenuta chiedeva il pagamento della somma di € 103.035,20 quale differenza fra i compensi maturati pari ad €
181.400,00 detratti gli acconti percepiti di € 78.364,80 - la Giudice ritenuta non soddisfatta del contenuto integrativo a seguito del suo ordine rilevando “che risultano documentali i pagamenti di €
58.364,80 (doc. 15 assegno in pagamento di fattura emessa “a saldo incarico professionale dal 14.9.2017 prima annualità dal 15.9.2017 al 14.9.2018 € 40.000,00 oltre oneri- doc. 14) e di € 20.000,00
(assegno del 25.11.2017 – doc. 16); ritenuto che la causale della fattura n. 11/17 sembra confermare che e l'avv. Controparte_2 avessero concluso un accordo avente ad oggetto l'incarico CP_1 sintetizzato nel documento prodotto dall'attore sub 13, che fissava
l'intero compenso del professionista per un anno in € 40.000,00; rilevato che pacificamente il rapporto si è interrotto alla fine di dicembre 2017; rilevato che il pagamento di € 20.000,00 non è stato adeguatamente giustificato dal convenuto;
rilevato che nè l'atto integrativo, né la documentazione prodotta (dalla quale non risulta mai l'assistenza dell'avv. hanno consentito di chiarire quali CP_1 attività e prestazioni il convenuto avrebbe svolto nell'interesse di
impregiudicata qualunque ulteriore valutazione sulla CP_2 domanda di annullamento del contratto d'opera professionale e sulle ulteriori domande delle parti ritenuto che, quanto meno allo stato, non risultano sostenuti da legittima causa pagamenti – dedotti i compensi del periodo 15.9/31.12.2017 - effettuati da per complessivi € 61.641,80;”, concedeva – Persona_1 con ordinanza ex art. 186/ter c.p.c. - l'ingiunzione di pagamento a favore di parte attrice;
- la causa, previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c.,
VI° comma, veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'avv.
pagina 5 di 10 con prove testimoniali, all'esito dei quali, ritenutala matura CP_1 anche con riferimento alle produzioni documentali, veniva rinviata all'udienza del 3.12.2024, per la precisazione delle conclusioni con la modalità di trattazione scritta ex art. 127/ter c.p.c.;
- dopo il deposito delle comparse conclusive e repliche ex art. 190
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, accogliendo l'eccezione di parte attrice, occorre espungere dagli atti del procedimento la memoria n. 1 depositata da parte convenuta, atteso che questa travalica le diposizioni di norma alle quali tale memoria avrebbe dovuto limitarsi cioè “alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, mentre nel caso di specie detto atto estende la portata di fatti che avrebbero dovuto trovar ingresso in primo luogo nella comparsa di costituzione e riposta ed in secondo luogo nella sua memoria integrativa.
Del pari non può trovar ingresso la comparsa conclusionale dedotta da parte convenuta in quanto tardiva;
infatti, detta memoria risulta depositata in data 4.2.2205, mentre il termine ultimo previsto dal primo comma dell'art. 190 c.p.c. scadeva in data 3.2.2025. Detta norma individua un “termine perentorio” al quale non è possibile derogare – tranne per l'ipotesi di assegnazione di termine inferiore dei 60 giorni a discrezionalità del Giudice.
Verificato altresì che giorno 3.2.2025 non ricade in un giorno festivo, questo Giudicante ritiene dover dichiarare l'inammissibilità di detta memoria per le suesposte ragioni.
In ordine all'eccezione sollevata da parte di nullità dell'avversaria domanda riconvenzionale.
Premesso che:
- in sede di prima udienza ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la Giudice ha dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta in quanto non dettagliata nella sua sostanza con riferimento alle attività svolte, al valore delle stesse ed ai risultati ottenuti così come prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c.;
- parte convenuta ha depositato in data 7.5.2022 la richiesta integrazione;
pagina 6 di 10 - parte attrice ha risollevato detta eccezione, anche alla luce della depositata memoria integrativa che non avrebbe assolto il compito prescritto;
questo Giudicante ritiene dover dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale. Infatti, gli elementi introdotti con memoria integrativa non hanno assolto il prescritto onere integrativo. Detta memoria si è limitata a menzionare un certo numero di operazioni immobiliari (venti) effettuate dal per le quali l'avv. avrebbe maturato un asserito diritto al CP_2 CP_1 compenso di € 7.000,00 ciascuna, per un importo totale di € 140.000,00, oltre ad un compenso pari ad € 39.000,00 per asserita attività di gestione mobiliare ed infine l'ulteriore compenso per la gestione dell'asserita attività di locazione. Tale conteggio modifica la causa petendi svolta in comparsa di costituzione e le circostanze addotte costituiscono una modifica della domanda, prospettazione non accoglibile in quanto tardiva. Inoltre, l'attività professionale descritta nella memoria integrativa risulta generica e priva di qualsiasi allegazione.
Oggetto della presente controversia è il contratto d'opera del 14 settembre 2017 conferito all'avv. dal signor CP_1 Persona_1
Tale documento (n. 13 parte attrice) ha espressamente previsto che l'attività professionale dell'avv. configurasse un continuo affiancamento nella CP_1 gestione delle attività professionali e personali del signor Trattasi Per_1 di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, atteso che le attività oggetto di collaborazione stragiudiziale da parte dell'avv. si sarebbero CP_1 concretizzate nel tempo e non potevano esser individuate già a priori, al momento del conferimento d'incarico. Il compenso previsto risulta fissato ad € 40.000,00 annui, oltre oneri di legge, con modalità di pagamento a decorrere all'inizio di ogni anno. Oltre al predetto termine temporale non vi è alcun riferimento al maturare del compenso, ritendo che questo non possa esser parametrato all'attività professionale mensile e/o giornaliera. Ciò che costituiva oggetto di prestazione, si ribadisce, è la disponibilità e consulenza professionale.
Per quanto sopra non può pertanto accogliersi la prospettazione della domanda subordinata di parte attrice per la parametrizzazione temporale atteso che l'incarico veniva revocato in data 31.12.2017, ad appena 3 mesi e mezzo dal conferimento.
pagina 7 di 10 Occorre inoltre dar atto che dalla copiosa documentazione allegata in atti e dalle prove testimoniali escusse (testimonianza , Tes_1 Tes_2 emerge che effettivamente l'avv. aveva affiancato il signor CP_1 Per_1 in alcune pratiche relative all'acquisto di varie unità immobiliari. Comunque, anche lo stesso fratello di Persona_1 Persona_2 riferisce su alcune pratiche in corso tra l'avv. ed il fratello. CP_1
Circostanza confermata da cognata di Parte_2 Persona_1
Ciò posto, questo Giudicante ritiene che - a seguito delle prove testimoniali escusse - emerge un supporto probatorio idoneo ad accertare che effettivamente l'avv. abbia prestato la sua consulenza per le attività CP_1 professionali di e che detta attività, così come configurata Persona_1 dall'incarico conferito, non possa esser standardizzata né commisurata alla durata dell'incarico. Irrilevante risulta la circostanza che i contratti preliminari siano stati posti in essere dai mediatori immobiliari, non essendo questa l'attività stragiudiziale richiesta all'avv. Analogo CP_1 convincimento a proposito di attività professionale demandabili ad altri soggetti.
In ordine alla domanda di parte attrice di accertamento e dichiarazione di annullamento del contratto d'opera professionale ex art. 428 c.c. per incapacità di intendere e volere del sig. all'atto del Persona_1 conferimento dell'incarico all'avv. Controparte_1
Nonostante la nomina di un amministratore di sostegno del signor
[...]
così come documentato in atti, occorre rilevare che al momento Per_1 del conferimento dell'incarico all'avv. il Giudice tutelare non era CP_1 stato ancora coinvolto, e pertanto non si era espresso in ordine alla necessità di tale nomina, pertanto gli atti giuridici da Egli compiuti non possono esser annullati di diritto. Ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 428 c.c., occorre dar atto che il signor al momento del conferimento dell'incarico Persona_1 non avesse le capacità intellettive gravemente menomate: nel corso del giudizio è infatti emerso che le operazioni di acquisto dei beni immobili, seppur numerose, non fossero avventate, né è emerso alcun decremento patrimoniale per dette operazioni. Ed infatti, non risulta in atti che per nessuno dei contratti stipulati sia stato richiesto l'annullamento né si sia rivelato esser un “cattivo affare”, anzi emerge che tali contratti preliminari siano stati conclusi in definitivi dal nominato amministratore di sostegno. pagina 8 di 10 In corso di causa è emerso altresì che il signor fosse Persona_1 un attento investitore, molto preparato nella materia e capace di gestire il proprio patrimonio, ragion per la quale non si comprende per quale motivo debba esser annullato il solo contratto di conferimento di incarico con l'avv.
soggetto professionalmente qualificato ad affiancare i molteplici CP_1 interessi patrimoniali del signor titolare di un cospicuo patrimonio. Per_1
Questo Giudicante inoltre dà atto che la nomina di un amministratore di sostengo per il signor sia dipesa da ragioni che esulano dalla sua Per_1 capacità di gestire il patrimonio: sia dalla documentazione allegata in atti che dalle testimonianze emergono motivazioni diverse per tale provvedimento di tutela.
Occorre inoltre dar atto che dalle prove testimoniali escusse in corso di causa e dai documenti allegati non emerge alcuna malafede dell'avv. CP_1
Egli ha agito in base ad un incarico conferito in virtù della sua qualifica professionale. Non rilevano le accennate circostanze che il coniuge dell'avv. abbia incassato altre somme senza giustificato motivo. Ciò che deve CP_1 esser valutato nel presente giudizio è il comportamento del convenuto, non potendo presumere un suo coinvolgimento – non provato – in ordine agli incassi di un terzo, seppur coniuge. Ciò posto la domanda restitutoria di € 58.364,80 avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto deve esser rigettata.
In ordine alla domanda di accertamento e dichiarazione – e conseguente condanna alla restituzione - che il pagamento dell'importo di € 20.000,00 eseguito in data 25.11.2017 dal sig. in favore Persona_1 dell'avv. sia privo di qualsivoglia titolo e/o causa Controparte_1 giustificativa, questo Giudicante ritiene che motivazioni addotte dal convenuto non siano idoneo a provare un titolo sottostante.
Dagli atti non emerge che detto pagamento sia stato eseguito quale compenso di un'attività professionale svolta ulteriore a quella di cui all'incarico del 14 settembre 2017, né che detto incarico contemplasse la possibilità di ulteriori compensi per l'attività ivi prevista. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., 2° comma, parte convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
pagina 9 di 10 Non sussistono giusti motivi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, dovendosi a tal proposito dar atto che l'ordinanza ex art. 186 c.p.c., quale ordinanza anticipatoria, non è suscettibile di liquidazione autonoma delle spese del giudizio, trattandosi di un'ordinanza che nel caso di specie non è completamene confermata dal giudizio ed inoltre non può esse liquidata in quanto interna al processo de quo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
1) accerta e dichiara la nullità della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta
2) rigetta la domanda restitutoria svolta d parte attrice nei confronti di parte convenuta per l'importo di € 58.364,80;
3) accerta e dichiara tenuto alla restituzione della Controparte_1 somma di € 20.000,00 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
4) condanna alla restituzione della somma di € Controparte_1
20.000,00 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dal pagamento alla domanda, ed interessi ex art. 1284 c.c., IV° comma dalla domanda al saldo;
5) dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Cosi' deciso in data 29 aprile 2025
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
pagina 10 di 10