Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6215/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimi di (deceduta il 09.09.2022), rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1 atti, dall'avv. Rosa Bifulco e dall'avv. Giovanni Russo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ottaviano, via Vecchia Sarno n. 14;
RICORRENTI
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …in accoglimento del presente ricorso confermare che lo stato patologico della sig.ra era tale da integrare i presupposti per l'attribuzione di una Persona_1 percentuale di invalidità del 100% con il riconoscimento indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza tutti i benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data antecedente a quella indicata nella relazione del CT , sulla base della documentazione Persona_2 medica sopra richiamata, fino alla data di decesso. Il tutto con condanna alle spese e competenze anche del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
e) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 05.12.2022, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario Persona_1 necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponevano il giudizio di merito rilevando l'erroneità - in punto di decorrenza - della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, contestando, in particolare, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del beneficio richiesto, sul presupposto che dall'esame dei certificati medici prodotti nella fase di giudizio di ATP emergerebbe un complesso morboso di gravità tale da consentire la retrodatazione della decorrenza alla data della domanda amministrativa (13.11.2019).
2.1. Alla luce delle argomentazioni difensive della parte, si è ritenuto, pertanto, necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. di ER
, rendesse chiarimenti sul punto. ER
Il consulente, all'esito del riesame della documentazione medica agli atti, ha confermato il precedente giudizio medico-legale, negando così la possibilità di retrodatare la decorrenza del requisito sanitario a data antecedente a quella già individuata in prima fase.
3. Il c.t.u., sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato all'epoca sulla persona della sig.ra , formulava la seguente Per_1 diagnosi: “demenza senile grave;
ipertensione arteriosa;
diabete mellito tipo 2”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla prestazione in oggetto, il consulente sanitario così osservava: “… le infermità obiettivate all'esaminanda sono tutte importanti ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, in quanto concorrono a determinare un'obiettiva “difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita”.
Tuttavia, l'infermità che assume maggiore rilievo medico-legale è senza dubbio il disturbo neurocognitivo.
Con il termine demenza si intende un deterioramento delle capacità intellettive e dell'apprendimento e relativi problemi della memoria, spesso associato anche ad alterazioni del comportamento, che impedisce a chi ne soffre di svolgere le più comuni attività quotidiane, mantenere normali relazioni interpersonali produttive, comunicare e condurre una vita autonoma.
Nel caso in esame, la malattia iniziata come forma moderata (cfr. certificato ambulatorio delle
Demenze in data 6.06.2019: …. è affetta da demenza senile tipo Alzheimer di Controparte_2 grado moderato. ADL = 6/6; IADL = 3/8…) subiva una rapida evoluzione in peius (cfr. certificato ambulatorio della demenza in data 16.09.2021: …. è affetta da demenza senile Controparte_2 tipo Alzheimer in fase avanzata. ADL = 3/8; IADL = 0/8…).
In altri termini, il quadro clinico attuale configura una condizione di decadimento psichico e cognitivo caratterizzata dalla presenza di deficit funzionali in grado di incidere negativamente sulla qualità della vita quotidiana, fino a pregiudicarne l'autosufficienza.
Orbene, tenuto conto della natura e dell'entità delle suddette minorazioni e di quanto sopra esposto, si deve concludere che il suddetto quadro morboso, dà luogo alla inabilità o meglio, trattandosi di soggetto (largamente) ultrasessantacinquenne, alla sussistenza di gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di accompagnamento.
Ultimo problema che va affrontato è quello della eventuale retrodatazione della condizione disabilitante che accredita la necessità di assistenza continua.
Se lo stato attuale non pone problemi di valutazione medico-legale, più difficile appare datare con sufficiente precisione l'epoca di insorgenza di tale condizione. Le infermità di cui è affetta l'esaminanda erano presenti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (13.11.2019) e, successivamente, hanno sicuramente subito una rapida evoluzione in peius, in specie della malattia neurologica.
In particolare, nell'arco di circa due anni dalla presentazione della domanda amministrativa si è avuto un progressivo e significativo aggravamento del quadro clinico generale, come si è potuto constatare all'atto dell'attuale visita medica.
Tuttavia, per l'assenza di “…elementi che non consentono di individuare nell'ambito del processo patologico la soglia di giuridica rilevanza, questo momento può essere correttamente riferito all'accertamento peritale…”.
Nel caso in esame, dunque, considerando la gravità e le caratteristiche evolutive della infermità neurologica di cui risulta affetto l'esaminanda e tenendo conto degli elementi clinici dedotti dall'attenta lettura della documentazione in atti e dall'attuale visita medica, suggeriamo di riconoscere l'esaminanda invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1 compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88. L. 124/98) grave 100% e con necessità di accompagnamento dalla data di conferimento dell'attuale incarico di consulenza tecnica medico- legale (20.10.2021), vale a dire circa sei mesi prima dell'attuale visita medica”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte, affinchè il consulente meglio enucleasse le ragioni per cui non è stato possibile retrodatare la decorrenza in momento antecedente a quella indicata in perizia, alla luce della documentazione medica versata in atti.
Ebbene, il consulente sanitario ha diffusamente precisato la metodologia utilizzata per l'individuazione della decorrenza, chiarendo che “in tema di invalidità pensionabile di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante, non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poichè è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Dunque, appare evidente che risulta necessario stabilire con la massima precisione l'epoca di insorgenza dello stato invalidante attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine e tenendo presente che per i diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Altre volte accade (come nella maggioranza dei casi) che il superamento della soglia invalidante deve essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso in cui viene fatta diagnosi di infermità suscettibile di progressiva evoluzione, qualora per l'assenza di elementi che non consentano di individuare nell'ambito del processo patologico la soglia della giuridica rilevanza, questo momento può essere correttamente riferito all'accertamento peritale ovvero ad epoca ragionevolmente precedente. Spesso è difficile datare con sufficiente precisione l'epoca di insorgenza di una condizione invalidante se si pensi che vanno correttamente collocate nel tempo non tanto la malattia o l'infermità, ma la menomazione ed il “danno funzionale permanente” che ad esse fanno seguito e che difficilmente emergono dalle certificazioni a finalità eminentemente cliniche/terapeutiche.”.
Venendo al caso di specie, sulla base di tali premesse, ha rilevato “l'attento studio della documentazione sanitaria disponibile consentiva di affermare che le infermità riportate in diagnosi erano presenti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità
(13.11.2019).
La considerazione della gravità e delle caratteristiche evolutive delle infermità di cui risultava affetta l'istante, in particolare a malattia degenerativa cerebrale, consentiva di affermare che esse successivamente si erano ulteriormente aggravate.
In altri termini, l'attenta lettura della copiosa certificazione versata in atti, che nel caso in esame assume solo un significato clinico/terapeutico, ci consente di affermare che l'esaminanda era affetta da un complesso morboso già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente ha avuto un'evoluzione ingravescente. Cont Va ricordato che la Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità civile distretto di Palma Campania, a seguito della visita medica collegiale ambulatoriale in data 24.02.2020, riconosceva l'istante invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (grave 100%).
Lo specialista psichiatra dott. in data 6.06.2019, Controparte_2 Persona_3 certificava: “…è affetta da demenza senile tipo Alzheimer di grado moderato. ADL = 6/6; IADL =
3/8…”.
Lo stesso specialista psichiatra, in data …09.2020 e in data 18.02.2021, certificava: “ … è affetta da demenza senile tipo Alzheimer di grado medio. ADL = 3/6; IADL = 3/8…”.
Il certificato dello specialista geriatra dott. in data 8.10.2020, Controparte_2 Persona_4 non assume alcuna valenza medico-legale, in quanto dalla sua lettura non si evince la gravità delle condizioni cliniche dell'istante, tali da rendere l'istante abbisognevole dell'indennità di accompagnamento (Cfr. … attualmente la pz presenta decadimento cognitivo e disorientamento temporo-spaziale … Instabilità posturale …. Incontinenza urinaria…”.
In definitiva, in risposta ai quesiti posti dalla S.V. possiamo concludere affermando, in tutta scienza e coscienza, che l'istante era affetta da un complesso morboso che la rendeva sicuramente invalida e abbisognevole di assistenza continua in quanto incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'attento studio di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, ci consentono di affermare che le infermità di cui era affetta l'istante, in particolare la malattia psichiatrica, erano a carattere ingravescente e che le condizioni biologiche previste dal Legislatore riguardo la concessione dell'indennità di accompagnamento, si siano verificate in termini di elevata probabilità, dal mese di ottobre 2021 (Cfr. certificato ambulatorio Demenze dello specialista Controparte_2 psichiatra dott. data 16.09.2021: …. È affetta da demenza senile tipo Persona_5
Altheimer in fase avanzata. ADL = 2/6; IADL = 0/8…)”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, ha nuovamente contestato le conclusioni del consulente in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza del requisito sanitario accertato, riproponendo le stesse argomentazioni cui il c.t.u. ha già esaurientemente replicato.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento solo a decorrere dal 20 ottobre 2021.
5. In ragione del complessivo esito della vicenda processuale si dispone la compensazione integrale di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 20 ottobre 2021 (e fino al decesso);
• Compensa integralmente le spese del giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno