Art. 1.
Il comune di Milano e' autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282 , anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852 .
Il suddetto contributo puo' essere applicato, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall' art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 , l'addizionale all'imposta sul valore locativo puo' essere applicata, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.
Il comune di Milano e' autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282 , anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852 .
Il suddetto contributo puo' essere applicato, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall' art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 , l'addizionale all'imposta sul valore locativo puo' essere applicata, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.