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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23/1999 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 23/1999 R.G. promossa
d a
TITOLARE DELLA DITTA T. G. Parte_1 [...]
OGGETTO:
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA GIUSEPPE CP_1
Altri contratti tipici ed
obbligazioni non APPELLANTE rientranti nelle altre c o n t r o materie
, con il patrocinio dell'avv. SALVADORI Parte_2
TT
pagina 1 di 3 APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2702/98
pubblicata in data 17.10.1998
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Brescia
aveva da un lato separato la causa promossa da contro Controparte_2
, dichiarando prescritta la domanda, da quella proposta da CP_3
contro la società Controparte_2 Parte_3
in proprio, e
[...] Parte_3 CP_4 CP_5
. CP_6
Con ordinanza del 26.05.2004 questa Corte sospendeva il presente processo di appello in attesa della decisione definitiva della causa che era stata separata pendente tra da un lato e la e Controparte_2 Parte_3
i soci dall'altro. La causa separata veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1304/2006 pubblicata in data 30.03.2006 e quindi impugnata presso questa Corte territoriale, la quale emetteva sentenza n.
336/2012 pubblicata in data 13.03.2012, di parziale riforma, divenuta irrevocabile.
Nessuna parte, nel termine perentorio di sei mesi indicato dall'art. 297
c.p.c. applicabile ratione temporis, depositava istanza di riassunzione del pagina 2 di 3 processo sospeso con conseguente sua estinzione e nessuna parte ha allegato alcun impedimento alla tempestiva riassunzione del processo sospeso.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata riassunzione, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 23/1999 R.G. promossa
d a
TITOLARE DELLA DITTA T. G. Parte_1 [...]
OGGETTO:
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA GIUSEPPE CP_1
Altri contratti tipici ed
obbligazioni non APPELLANTE rientranti nelle altre c o n t r o materie
, con il patrocinio dell'avv. SALVADORI Parte_2
TT
pagina 1 di 3 APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2702/98
pubblicata in data 17.10.1998
FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Brescia
aveva da un lato separato la causa promossa da contro Controparte_2
, dichiarando prescritta la domanda, da quella proposta da CP_3
contro la società Controparte_2 Parte_3
in proprio, e
[...] Parte_3 CP_4 CP_5
. CP_6
Con ordinanza del 26.05.2004 questa Corte sospendeva il presente processo di appello in attesa della decisione definitiva della causa che era stata separata pendente tra da un lato e la e Controparte_2 Parte_3
i soci dall'altro. La causa separata veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1304/2006 pubblicata in data 30.03.2006 e quindi impugnata presso questa Corte territoriale, la quale emetteva sentenza n.
336/2012 pubblicata in data 13.03.2012, di parziale riforma, divenuta irrevocabile.
Nessuna parte, nel termine perentorio di sei mesi indicato dall'art. 297
c.p.c. applicabile ratione temporis, depositava istanza di riassunzione del pagina 2 di 3 processo sospeso con conseguente sua estinzione e nessuna parte ha allegato alcun impedimento alla tempestiva riassunzione del processo sospeso.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata riassunzione, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3