Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 8007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8007/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
25 febbraio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Del Vecchio Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ferdinando G. Di Meo;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 31.03.2001 nel comune di Giffoni Sei Casali (Sa) e che dalla loro unione erano nati (02.04.2002) e Per_1 Per_2
(03.03.2005) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
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Con propria memoria in data 21.01.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 25.02.2025, inerente al presente giudizio di separazione, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “ verserà entro il 5 Controparte_1 di ogni mese la somma di € 250,00 per ogni figlio a titolo di mantenimento, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie. la casa coniugale è assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli. la somma di € 20.000,00 presente sul libretto smart intestato al resistente sarà destinata alle spese di formazione per i figli (universitarie ed altro) con rendicontazione annuale. Al termine di tali somme le spese saranno al 50% a carico di ciascuno dei genitori. l'assegno unico sarà riscosso per intero dalla ricorrente”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...] e Parte_1
2 r.g. 8007/2024
, nato a [...] il [...], C.F.: , alle condizioni Controparte_1 C.F._1
di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 1 Parte
II, Serie A, anno 2001);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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